Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11028 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 19/05/2011), n.11028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.G. (n. (OMISSIS)), VA.GI. (n.

(OMISSIS)),

V.L., rappresentati e difesi, per procura speciale a

margine del ricorso, dagli Avvocati GRANARA Daniele e Gabriele

Pafundi, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in

Roma, Viale Giulio Cesare n. 14;

– ricorrenti –

contro

A.F., VA.GE.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 870 del 2009,

depositata in data 7 agosto 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Daniele Granara per i ricorrenti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato in ordine alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Chiavari, con sentenza del 14 ottobre 2004, rigettava la domanda con la quale V.G. (n. (OMISSIS)), Va.Gi. (n. (OMISSIS)) e V.L. avevano chiesto la condanna di A.F. e di Va.Ge.

alla rimozione delle tubature dai medesimi collocate lungo la via vicinale di proprietà degli attori, insistente sui mappali n. 131 e n. 461 del foglio 20 del NCT del Comune di Sestri Levante;

che la Corte d’appello, con sentenza depositata il 7 agosto 2009, ha rigettato l’appello proposto dagli originari attori, ritenendo legittima l’occupazione del sottosuolo con le tubature oggetto di causa, da parte degli appellati – peraltro effettuata previa autorizzazione comunale -, sulla base del principio secondo cui “in tema di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio (equiparate a quelle pubbliche quanto al regime delle occupazioni del suolo stradale e degli spazi ad esso soprastanti o sottostanti), l’occupazione del soprassuolo non interferisce con l’esercizio del diritto di proprietà del suolo (che con la soggezione all’uso della collettività è risultato compresso fino al limite estremo della destinazione esclusiva del suolo stesso alla viabilità pubblica), bensì con il diritto di uso pubblico; ne consegue che in caso di occupazione del soprassuolo di area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, l’occupante è tenuto a pagare il tributo per l’occupazione di suolo pubblico (a norma del R.D. n. 1175 dal 1931, art. 192, applicabile, nella specie, ratione temporis), ma nulla deve per tale occupazione al proprietario dell’area” (Cass. n. 13087 del 2000);

che per la cassazione di questa sentenza V.G. (n. (OMISSIS)), Va.Gi. (n. (OMISSIS)) e V.L. hanno proposto ricorso affidato a due motivi;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Rilevato che il relatore designato, nella relazione depositata il 10 febbraio 2011, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 840, 1063, 1064 e 1065 cod. civ., rilevando come l’esistenza di un uso pubblico su una strada vicinale non comporti in alcun modo la possibilità, per i soggetti beneficiari di detto uso, di occupare il sottosuolo, allorquando, come nella specie riconosciuto dalla stessa Corte d’appello, la strada vicinale sia di proprietà privata.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano vizio di motivazione, dolendosi del fatto che la Corte d’appello non abbia tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado, dalla quale emergeva che il collocamento delle tubature aveva comportato l’invasione dei loro fondi, la modificazione del naturale e consolidato assetto geomorfologico a causa del ripristino del piano di calpestio e l’irregolare deflusso delle acque meteoriche, con probabile causa di cedimenti dei muri a secco.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

La Corte d’appello ha applicato il richiamato principio ad una fattispecie diversa da quella alla quale quel principio si riferisce.

Indiscusso, invero, che la imposizione del vincolo di pubblico uso sulla strada vicinale consente alla collettività di esercitare sulla strada stessa la servitù di passo, con le modalità consentite dalla conformazione della strada, deve ritenersi altrettanto indiscusso che la proprietà della strada rimane privata. Ne consegue che le utilizzazioni della strada vicinale diverse dall’esercizio della servitù di passo non sono consentite quale effetto della esistenza di detta servitù; in particolare, deve escludersi, al contrario di quanto affermato dalla sentenza impugnata, che l’equiparazione delle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio – come quella oggetto del giudizio – a quelle pubbliche comporti la possibilità di utilizzare anche il sottosuolo delle stesse. A tal fine, invero, non risulta conducente la giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata atteso che una cosa è l’utilizzo del soprasuolo, altra cosa è l’utilizzo del sottosuolo che, ove sia finalizzato alla collocazione di tubature, comporta l’insorgere di una nuova servitù sul bene privato, diversa da quella di passaggio.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, perchè il ricorso è manifestamente fondato”;

che la richiamata relazione è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata;

che, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: “L’esistenza di una servitù di pubblico passaggio su una strada di proprietà privata non consente l’utilizzo del sottosuolo della medesima strada al fine di collocare tubature, comportando detta attività l’insorgere di una nuova servitù sul bene privato, diversa da quella di passaggio”;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova, diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA