Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11027 del 27/05/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 11027 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 9118-2013 proposto da:
GOVERNO E MINISTERI DELLA REPUBBLICA DELL’IRAQ, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI
BETTOLO 17, presso l’avvocato ALESSANDRO RUFINI, che

Data pubblicazione: 27/05/2016

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FEDERICO MACCONE, RUDEK ROBERT, giusta procura
speciale per Notaio dott. GIUSEPPE RAMONDELLI di ROMA
– Rep.n. 73229 del 3.3.2013;
– ricorrente contro

1

ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in
persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso
l’avvocato MARCO PAOLETTI, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al controricorso;
S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, SELEX ES. S.P.A. A
FINMECCANICA COMPANY, nella qualità di incorporante
di SELEX ELSAG S.P.A., già SELEX COMMUNICATIONS
S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro

tempore, FIAT CIEI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona
del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA FRANCESCO CRISPI 89, presso
l’avvocato PONTECORVO LEONE, che le rappresenta e
difende unitamente agli avvocati SERGIO MARIA
CARBONE, ARMANDO FONTECORVO, BARBARA PONTECORVO,
GIUSEPPE MARIA RICCI, rispettivamente giusta procure

speciali per Notaio dott. IGNAZIO DE FRANCHIS di ROMA
– Rep.n. 105236 del 12.4.2013, Notaio dott. PAOLO DE

FINMECCANICA

AGOSTINI di ROMA – Rep.n. 63196 del 18.4.2013 e
Notaio dott. GIUSEPPINA MORONE di TORINO – Rep.n.
371.278 del 22.4.2013;
– controricorrenti contro

BANCA INTESA S.P.A., RAFIDAIN BANK, SO.GE.PA .

1′

SOCIETA’ GENERALE DI PARTECIPAZIONI S.P.A.;

2

- Intimate –

avverso la sentenza n. 4204/2012 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/02/2016 dal Consigliere Dott. RENATO

udito, per il ricorrente,

l’Avvocato ALESSANDRO

RUFINI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente ARMAMENTI E AEROSPAZIO
S.P.A, l’Avvocato MARCO PAOLETTI che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito, per le controricorrenti FINMECCANICA +ALTRE,
l’Avvocato LEONE PONTECORVO che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento del nono motivo limitatamente alle
spese di custodia e di conservazione successive al
1991 ed accoglimento del decimo motivo relativo al
“DIES A QUO” della svalutazione e dell’interesse;

BERNABAI;

rigetto del resto.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 novembre 1991 l’Agusta
s.p.a. conveniva dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio il Governo ed
il Ministero della difesa dell’Irak, nonché la Rafidain Bank e la Banca

contratto di vendita di n.5 elicotteri, per causa imputabile
all’acquirente; oltre al risarcimento dei danni ed alla dichiarazione
di estinzione delle controgaranzie assunte dalla Banca commerciale
italiana nei confronti dell’irachena Rafidain bank, con conseguente
liberazione della venditrice dall’obbligazione di manleva verso la
Banca Commerciale Italiana.
L’attrice, premesso di aver stipulato in data 12 novembre 1983
un contratto di vendita di cinque elicotteri modello AB 212, verso il
prezzo complessivo di dollari 164.040.351, prestando fideiussione
in favore dell’acquirente in misura pari agli anticipi versati (di cui il
primo pari al 30% ed il secondo pari al 10% del prezzo), esponeva

che il Ministero acquirente non aveva provveduto al

versamento del secondo anticipo e non gli erano stati consegnati,
quindi, gli elicotteri;
– che nell’agosto del 1990, a seguito dell’invasione dello stato
del Kuwait da parte irachena, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, nonché la Comunità economica europea avevano vietato di
intraprendere o proseguire rapporti economici con la Repubblica
dell’Iraq;
– che la clausola compromissoria contenuta nel contratto era
quindi divenuta inefficace, in considerazione della sopravenuta
indisponibilità del diritto azionato.

Commerciale Italiana per sentir dichiarare la risoluzione del

Il governo dell’Iraq e la Rafidain bank non si costituivano alla
prima udienza ed erano perciò dichiarati contumaci.
La convenuta Banca Commerciale Italiana, costituitasi
ritualmente, chiedeva, a sua volta, l’accertamento dell’inesistenza
di proprie obbligazioni nei confronti della Rafidain bank; o in

Intervenivano autonomamente in giudizio le società cofornitrici
degli elicotteri, Oto Melara s.p.a., Elmer s.p.a., Alenia-Aeritalia &
Selenia s.p.a., Gilardini s.p.a.- divisione Whitehead e SMA s.p.a.
Nel corso dell’istruttoria veniva emessa ordinanza d’urgenza,
ex art. 700 cod. proc. civ., nei confronti della Banca Commerciale
Italana, inibitoria del pagamento della controgaranzia in favore
della Rafidain bank.
Successivamente, si costituivano il Governo ed il Ministero
della difesa della Repubblica dell’Iraq e la Rafidain bank. I primi
eccepivano la carenza di giurisdizione, per immunità dello Stato
irakeno dalla giurisdizione civile, vertendosi in tema di atto jure

imperii, compiuto nell’esercizio di poteri sovrani; in subordine,
l’incompetenza del giudice per effetto della clausola compromissoria
contenuta nel contratto.
Veniva quindi dato atto della successione nel processo della
Finmeccanica s.p.a. – incorporante l’attrice Agusta s.p.a. e le
intervenute Oto Melara s.p.a. ed Alenia s.p.a. – nonché della Fiat
Ciei s.p.a. – incorporante la Whitehead s.p.a. – e dell’Intesa-Banca
Commerciale Italiana s.p.a. incorporante la Banca Commerciale
Italiana. Interveniva poi anche la Armamenti & Aerospazio s.p.a.
succeduta a titolo particolare nel diritto controverso, quale
cessionaria di cespiti attivi e passivi dell’attrice e delle intervenute.

2

subordine, che la Agusta fosse dichiarata tenuta alla manleva.

Erano poi espletate due consulenze tecniche d’ufficio;
rispettivamente, sul valore degli elicotteri e sulla disciplina dettata
in parte qua dalla legislazione francese, richiamata dalle parti ai fini
dell’interpretazione ed applicazione del contratto.
Con sentenza 18 novembre 2003 il Tribunale di Busto Arsizio

clausola compromissoria; accertava l’inesistenza di obbligazioni
della Intesa BCI verso la Rafidain bank e, per l’effetto, l’inesistenza
di obblighi di manleva dell’attrice e delle intervenute nei confronti
della banca italiana.
In accoglimento dei successivi gravami, proposti con separati
atti di citazione e motivi affini dalla Armamenti Aerospazio s.p.a. in
liquidazione e dalla Finmeccanica s.p.a., la Corte d’appello di
Milano, con sentenza 27 dicembre 2012, dichiarava la risoluzione
del contratto per impossibilità sopravvenuta imputabile al
contraente iracheno e condannava il Governo ed il Ministero della
Difesa della Repubblica dell’Iraq al risarcimento dei danni in favore
della Finmeccanica, liquidati nelle somme di euro 62.255.645,35 e
altresì di euro 9.490.641,67; oltre rivalutazione monetaria ed
interessi, compensativi e legali, contestualmente precisati;
rigettava l’appello incidentale proposto dalla Rafidain Bank e
condannava il Governo, il Ministero della Repubblica dell’Iraq e la
Rafidain Bank alla rifusione delle spese processuali.
La corte territoriale motivava
– che, contrariamente all’avviso del tribunale, la clausola n. 17
del contratto ( che prevedeva, al primo comma, l’impegno delle
parti “ad adempiere ai propri rispettivi obblighi contrattuali in buona
fede e a sforzarsi di comporre ogni divergenza di comune accordo”;

3

dichiarava l’improcedibilità delle domande attrici per effetto della

ed al secondo comma, in caso di insuccesso di tali sforzi, la nomina
di ” un gruppo gli arbitri comprendente un numero uguale di
rappresentanti del committente e del venditore conferendogli il
potere e l’autorità di comporre la controversia…”

ed al terzo

comma, infine “qualora tale gruppo di arbitri non fosse in grado di

norme di conciliazione arbitrato della camera di commercio
internazionale di Parigi da uno o più arbitri… La decisione di detto
collegio arbitrale sarà imposta le parti sarà definitivamente
vincolante”)

non poteva essere qualificata come inscindibile

v.

(multistep), e quindi preclusiva, in blocco, del ricorso all’autorità
giurisdizionale;

comporre la controversia il caso sarà definito in conformità alle

(tV

– che il primo comma imponeva, infatti, alle parti solo il dovere
di correttezza e buona fede; ed il secondo prescriveva il ricorso ad
un arbitrato irrituale, di natura negoziale, suscettibile di insuccesso,
dato il numero paritario degli arbitri nominati dalle parti;
– che il tribunale aveva erroneamente rilevato d’ufficio il
mancato esercizio del predetto arbitrato irrituale, in tal modo,
violando l’art.112 cod. proc. civile; senza quindi pronunziarsi sul
difetto di giurisdizione: onde la causa non doveva essere rimessa al
primo giudice, ai sensi dell’art. 353 cod. proc. civile;
– che infine la clausola per arbitrato estero, contestualmente
prevista dall’articolo 17, terzo comma, del contratto, era retta dalla
Convenzione di New York del 10 giugno 1958 ed implicava la
rinunzia alla giurisdizione, previa verifica della disponibilità del
diritto secondo la lex fori italiana ed i principi di ordine pubblico
internazionale;

4

- che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Busto
Arsizio, il diritto litigioso era divenuto indisponibile in conseguenza
delle sanzioni internazionali deliberate dal Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite e dal Consiglio della comunità europea a seguito
dell’invasione del Kuwait da parte dello Stato iracheno: onde, la

infirmata da inefficacia sopravvenuta, né poteva considerarsi di
nuovo valida, retroattivamente, al termine delle sanzioni, con la
revoca dell’embargo intervenuto nelle more del giudizio di primo
grado, giacché l’effetto risolutorio doveva intendersi cristallizzato
alla data di proposizione della domanda;
– che nella specie lo stato dell’Iraq aveva stipulato un contratto
jure privatorum;

– che l’eccezione riconvenzionale – con cui si allegava
l’intercorsa risoluzione del contratto già anteriormente all’embargo
del 2 agosto 1990 – benché ammissibile in grado d’appello ex art.
345 cod. proc. civ. nel testo previgente, era infondata, perché le
parti avevano dimostrato di non volersi sciogliere dal contratto, la
cui esecuzione era solo rimasta sospesa per effetto del mancato
rinnovo delle autorizzazioni ottenute, ed avevano anzi ripreso le
trattative per la prosecuzione del rapporto;
– che appariva fondata la domanda di risoluzione del contratto
per impossibilità sopravvenuta, dipendente da causa imputabile allo
Stato dell’Iraq, dal momento che l’embargo deciso da organismi
internazionali era dipeso da un illecito da esso commesso in
violazione dell’ordine pubblico internazionale;
– che i rapporti di dare ed avere tra le parti, dipendenti da un
unico

rapporto

contrattuale,

dovevano

essere

accertati,

5

clausola compromissoria, originariamente valida ed efficace, era

indipendentemente da eccezioni di compensazione, sulla base della
consulenza tecnica d’ufficio, non contestata nelle conclusioni dalle
parti.
Avverso la sentenza, notificata il 31 gennaio 2013, il Governo
e i Ministeri della Repubblica dell’Iraq proponevano ricorso per

Deducevano
1) la violazione dell’art.4, n.2, cod. proc. civ. e l’omessa
motivazione nel mancato rilievo della carenza di giurisdizione del
giudice italiano;
2)

la violazione delle norme del diritto internazionale

generalmente riconosciute sull’immunità giurisdizionale degli Stati
esteri, richiamate dall’art. 10 della Costituzione della Repubblica
italiana, nonché la carenza di motivazione;
3)

La violazione dell’articolo 2, commi uno e tre della

convenzione di New York del 10 giugno 1958, concernente
riconoscimento l’esecuzione sentenze arbitrali estere, perché la
corte non era competente a conoscere delle domande né della
validità della clausola compromissoria, dotata di autonomia, e
comunque da accertare secondo la legge francese, richiamata nel
contratto;
4)

la violazione dell’articolo 112 codice procedura civile e

dell’articolo 1134 del codice civile francese oltre che della
convenzione di New York e dell’articolo 1494 primo comma codice
di procedura civile francese per aver negato l’unitarietà della
clausola compromissoria e riformato la decisione di primo grado
sotto il profilo che aveva rilevato d’ufficio la mancata proposizione
dell’arbitrato il rituale in essa previsto al secondo comma;

6

cassazione, articolato in 10 motivi e notificato il 25 marzo 2013.

5) la violazione di legge, per aver ritenuto immediatamente
efficaci le misure di embargo ai fini della indisponibilità del diritto
litigioso, e quindi della invalidità sopravvenuta della clausola
compromissoria, e poi aver deciso la causa nel merito accogliendo
la domanda;

di armamenti ed in particolare della legge 9 luglio 1990 numero
185 con la conseguente nullità dei contratti di vendita di armi per
difetto di autorizzazione o licenza;
7)

la

violazione

delle

norme

di

diritto

francese

nell’accertamento dell’inesistenza della forza maggiore o del caso
fortuito esimenti dell’inadempimento contrattuale;
8)

la violazione del diritto francese e la motivazione

contraddittoria nel ritenere valida la clausola di forza maggiore di
cui all’art. 12 del contratto che prevedeva espressamente anche gli
embarghi e le restrizioni al commercio;
9) la violazione del diritto francese in tema di risarcimento del
danno per omesso rilievo che la revoca della licenza avvenuta in
data 26 febbraio 1987 comportava l’inibizione della costruzione
degli elicotteri da parte della Agusta, che quindi aveva proseguito la
produzione a suo rischio e pericolo, nonché l’illegittimo
riconoscimento di spese di conservazione custodia non previste, né
prevedibili alla data di stipulazione del contratto;
10) la violazione del diritto francese in tema di rivalutazione
monetaria ed interessi fatti decorrere dalla stipulazione del
contratto.
Resistevano con distinti controricorsi la Armamenti &
Aerospazio S.p.A. – che eccepiva, in via pregiudiziale,

7

6) Violazione di norme d’ordine pubblico concernenti la vendita

l’inammissibilità del ricorso per incertezza sull’identificazione del
Ministero agente (stante la indicazione generica, nel ricorso, dei
“Ministeri della Repubblica dell’Irak”), e per promiscuità delle
censure per violazione di legge e vizi di motivazione contenute nei
singoli motivi – nonché, congiuntamente, la Finmeccanica S.p.A. la

I ricorrenti e la Armamenti & Aerospazio S.p.A. depositavano
memorie illustrative, ex art. 378 cod. proc. civile.
Con sentenza 24 novembre 2015 questa Corte a sezioni unite
rigettava i primi cinque motivi, afferenti la carenza di giurisdizione
del giudice italiano, e rimetteva la causa alla prima sezione civile
per la decisione sulle restanti censure contenute nel ricorso: di
fronte alla quale, all’udienza del 22 febbraio 2016 1 il Procuratore
generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da
verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il sesto motivo, la parte ricorrente ripropone l’eccezione di
inefficacia sopravvenuta, in data anteriore al 2 agosto 1990, della
licenza di esportazione richiesta da Agusta, con la conseguente
risoluzione del contratto prima della data dell’invasione del Kuwait.
Il motivo è infondato.
Secondo quanto riportato in sentenza, e non contestato dalle
parti, la clausola n.12 prevedeva l’ipotesi specifica del ritardo
scusabile: dovuto, in ipotesi, a restrizioni al commercio, tali da
interessare direttamente le consegne. Trascorso il periodo massimo
di 18 mesi dalla genesi dell’impedimento, ciascuna parte aveva

8

Selex S.p.A. e la Fiat Ciel S.p.A. in liquidazione.

facoltà di sciogliere il contratto, con i conseguenti obblighi
restitutori.
Non era quindi prevista la risoluzione automatica del contratto;
che veniva rimessa, per contro, ad una scelta potestativa delle
parti: nella specie, non esercitata. Inoltre, trattandosi di un

dell’esecuzione, esso non infirmava direttamente il contratto, bensì
lo poneva in stato di quiescenza, fino all’eventuale rimozione del
divieto per factum principis,

o alla dichiarazione di volontà di

scioglimento di uno, o entrambi i contraenti.
Questi, secondo l’accertamento della corte territoriale,
ripresero, per contro, le trattative per dare esecuzione alla
fornitura: in tal modo, manifestando, per fatti concludenti, una
volontà contraria alla cessazione di efficacia del contratto, al quale
avevano, con tutta evidenza, mantenuto interesse.
Ne consegue, come correttamente ritenuto dalla Corte
d’appello di Milano, che solo l’embargo successivo all’invasione del
Kuwait, con i conseguenti atti normativi internazionali, mise
termine definitivamente all’efficacia del contratto.
Con il settimo motivo si censura la violazione delle norme di
diritto francese nell’accertamento dell’inesistenza della forza
maggiore o del caso fortuito.
Il motivo è infondato.
La natura inimputabile dell’impossibilità sopravvenuta
esclusa in limine dagli stessi provvedimenti assunti, al più alto
livello, in sede internazionale, sanzionatori della guerra di
aggressione contro uno stato sovrano posta in atto dal Iraq nel
1990. Ad essi è stata quindi correttamente ricollegata l’impossibilità

9

impedimento esterno, attinente al momento funzionale

della prestazione da parte della Agusta, causa di scioglimento del
contratto per fatto imputabile alla controparte irachena.
Pure infondato è l’ottavo motivo, con cui si deduce la
violazione del diritto francese nel non ritenere valida la clausola di
forza maggiore di cui all’art. 12 del contratto, che prevedeva
La tesi prospettata dalla parte ricorrente perviene alla
conclusione di ritenere causa oggettiva di forza maggiore lo stesso
comportamento doloso di una delle parti contraenti, se all’origine di
un provvedimento internazionale di restrizione commerciale che
renda impossibile la prestazione di consegna. Tale interpretazione
appare ictu ocu/i contraria al fondamentale principio giuridico
secondo cui nessuno può addurre la propria condotta colpevole per
giustificare l’impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione.
La clausola n. 12, che prevedeva embarghi e restrizioni al

(.2-

commercio come causa di forza maggiore, secondo la pratica
internazionale

(“according to the íntemational practice”),

si

riferisce, con tutta evidenza, ad eventi estranei alle parti contraenti
e ad essi non imputabili, secondo la nozione propria del diritto
francese ( così come di quello italiano) di forza maggiore.
Nella specie, si verte, per contro, nel grave illecito
internazionale di una guerra di aggressione condotta dallo Stato
contraente, oggetto di misure sanzionatorie mirate che in nessun
modo possono ricondursi a causa giustificativa di inadempimento
contrattuale.
Con il nono motivo si lamenta la violazione del diritto francese
in tema di risarcimento del danno.

10

espressamente anche gli embarghi e le restrizioni al commercio.

Anche sotto il profilo del ristoro delle spese di custodia, la
censura, oltre ad investire profili di fatto, si palesa comunque
infondata, trattandosi di un’obbligazione accessoria, correlata a
quella di consegna degli elicotteri, in buono stato, all’acquirente.
Con l’ultimo motivo si censura la violazione del diritto francese
Il motivo è fondato nella parte in cui la sentenza ha posto
come dies a quo per il decorso degli interessi la data di conclusione
del contratto, e non quella della domanda giudiziale: non vertendosi
in tema di illecito extracontrattuale, caratterizzato dalla mora ex se.
Per il resto, appare esatto il rilievo che, il pregiudizio subito dal
contraente italiano doveva essere commisurato anche alla perdita
di valore della lira, verificatasi come conseguenza immediata e

diretta del comportamento colpevole della parte acquirente.
In difetto della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la
sentenza può essere riformata sul punto, mediante previsione del
decorso degli interessi dalla domanda giudiziale.

in tema di rivalutazione monetaria ed interessi.

Cf?
La soccombenza largamente prevalente delle parti ricorrenti ne
giustifica la condanna alla rifusione delle spese processuali,
liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del
numero e complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.
Rigetta i motivi nn.6, 7, 8 e 9;
Accoglie il decimo motivo, cassa la sentenza in

relazione alla censura accolta e decidendo nel merito dispone
che gli interessi legali decorrano dalla domanda;

12

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese
processuali, liquidate, per ciascuna delle parti contro ricorrenti,
nella somma di C 10.200,00, di cui C 10.000,00 per
compenso, oltre lespese forfettarie e gli accessori di legge.
– Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al d.P.R. 30

e regolamentari in materia di spese di giustizia -T. U. SPESE DI
GIUSTIZIA), art.13 (Importi), comma 1 quater, introdotto
dall’art.1, comma 17, 1. 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di
stabilità 2013).

Roma, 22 Febbraio 2016

maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative

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