Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11027 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 19/05/2011), n.11027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M.F., rappresentato e difeso, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato DI BENEDETTO Alfonso,

presso lo studio del quale, in Ostia Lido, via Isole del Capo Verde,

è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE ECCLESIASTICA ISTITUTO MARCHESI TERESA, GERINO E LIPPO

GERINI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

controricorso, dall’Avvocato RESTIVO Diego, presso lo studio del

quale in Roma, Piazzale Clodio n. 12, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3871 del 2009,

depositata in data 7 ottobre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Fondazione Ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa, Gerino e Lippo Gerini ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, C.M., V.F., B.A. e F.P. chiedendone la condanna al rilascio di un terreno di circa 200 mq dagli stessi occupato senza titolo, alla demolizione dei manufatti su detto terreno costruiti e al risarcimento dei danni da determinarsi in separata sede;

che il C. e la V. sono rimasti contumaci, mentre si sono costituiti B. e F. sostenendo la estraneità del C. e della medesima F. al giudizio, in quanto erano solo loro ospiti, ed eccependo comunque l’avvenuto acquisto del terreno per usucapione ventennale;

che l’adito Tribunale ha rigettato l’eccezione riconvenzionale e ha condannato i convenuti al rilascio in favore della Fondazione della porzione di terreno occupata senza titolo e alla demolizione dei manufatti, nonchè al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio;

che avverso questa sentenza ha proposto appello C.M.;

che, nella resistenza della Fondazione, la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 7 ottobre 2009, ha rigettato il gravame;

che, con l’atto di appello, il C. aveva censurato la sentenza denunciandone la illogicità, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che egli fosse occupante abusivo dell’immobile, pur se con la propria moglie era ospite dello zio B. e non aveva mai occupato l’immobile con animus possidendi, e adducendo a sostegno di tale assunto che era pronto a rilasciare l’immobile e a rimuovere la costruzione;

che la Corte d’appello ha in proposito rilevato che, pur dovendosi convenire con l’appellante sul fatto che l’esistenza di un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Fiumicino, valorizzata dal Tribunale, era in realtà priva di significato perchè relativa ad un manufatto e ad un’area diversi da quelli oggetto di causa, il gravame non poteva tuttavia essere accolto in quanto lo stesso appellante aveva evidenziato la sussistenza di una relazione attuale con detto bene;

che, infatti, altro significato non poteva attribuirsi all’affermazione dell’appellante di essere pronto a rilasciare l’immobile e a rimuovere i manufatti se non quello che egli, non solo occupava l’immobile, ma aveva anche un potere dispositivo in ordine allo stesso;

che del tutto infondate erano poi le deduzioni dell’appellante circa la mancanza dell’animus possidendi, atteso che ai fini della qualificazione di un’occupazione come abusiva non era affatto indispensabile l’esistenza di detto animus, essendo al contrario sufficiente la mera occupazione del bene senza titolo; occupazione dimostrata altresì dal certificato di residenza del C., dal quale emergeva che egli aveva avuto la residenza presso il detto immobile dal 1988 a tre giorni dopo la notifica dell’atto di citazione da parte della Fondazione;

che per la cassazione di questa sentenza il C. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, la Fondazione;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Rilevato che il relatore designato, nella relazione depositata il 10 febbraio 2011, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine al riconoscimento in capo ad esso ricorrente della qualità di occupante senza titolo.

Dal riconoscimento della erroneità dell’argomentazione della sentenza di primo grado in ordine alla ordinanza di demolizione, la Corte d’appello avrebbe dovuto trarre la conseguenza che la conclusione raggiunta dal Tribunale era erronea e priva di sostegno probatorio, anche perchè il Tribunale proprio per l’esistenza di detta ordinanza aveva ritenuto inattendibili i testi di parte convenuta.

Il motivo è inammissibile. Esso si sostanzia nella richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie senza, peraltro, che di dette risultanze il ricorrente riproduca il contenuto, limitandosi a riferire che lo stesso era riportato nella sentenza di primo grado e nell’atto di appello. Per altro verso, il motivo si caratterizza per il fatto di contrastare il convincimento espresso dalla Corte d’appello in ordine alla portata di una affermazione contenuta nell’atto di appello, senza tuttavia evidenziare vizi della motivazione della sentenza impugnata o la violazione dei canoni di interpretazione degli atti di parte, peraltro neanche dedotta. Per altro verso ancora, il ricorrente non censura l’affermazione della Corte d’appello concernente le risultanze del suo certificato di residenza e il fatto che egli abbia cessato di essere residente nell’immobile della cui abusiva occupazione si discuteva solo dopo la notifica dell’atto di citazione da parte della Fondazione.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2043 cod. civ., nonchè vizio di omessa motivazione in relazione al riconoscimento del diritto della Fondazione al risarcimento del danno. Il ricorrente si duole del fatto che sia stato ritenuto sussistente il danno in re ipsa, per il solo fatto dell’accertata occupazione abusiva ed invoca la sentenza n. 378 del 2005, secondo la quale anche in questo caso sarebbe comunque necessaria la prova del danno.

Il motivo è inammissibile. In realtà, la Corte d’appello non ha svolto alcun accertamento autonomo in ordine alla configurabilità, nel caso di specie, di un danno nei confronti della Fondazione per il mero fatto dell’occupazione del suo fondo. Tale valutazione è stata presumibilmente effettuata dal Tribunale, ma il ricorrente non riporta nè il testo della sentenza di primo grado che conterrebbe l’affermazione relativa alla esistenza del danno in re ipsa, nè i motivi di appello con i quali avrebbe specificamente censurato siffatta statuizione. In ogni caso, si deve rilevare che, come esattamente rilevato dalla resistente, la sentenza di condanna al risarcimento del danno è una sentenza di condanna generica, sicchè ogni valutazione in ordine alla effettiva sussistenza del lamentato danno dovrà essere svolta nel giudizio a tale scopo destinato.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, perchè il ricorso va rigettato, stante la inammissibilità dei motivi nei quali si articola”;

che la richiamata relazione è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero;

che ha depositato memoria unicamente la Fondazione resistente, aderendo alle conclusioni della relazione;

Considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata;

che appare, peraltro, opportuno precisare, con riferimento alla censura concernente il mancato accoglimento dell’appello in ordine alla domanda risarcitoria, che nella giurisprudenza di legittimità, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è consolidato l’orientamento secondo cui “in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, anche se del tutto marginale e limitata a parti dell’immobile non attualmente utilizzate, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene stesso¯ (Cass. n. 817 del 2006; Cass. n. 10498 del 2006; Cass. n. 3251 del 2008; Cass. n. 5568 del 2010);

che da tale principio non si sono discostati i giudici merito, sicchè la sentenza impugnata, anche per questo aspetto, deve ritenersi conforme a diritto;

che, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA