Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11027 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 10/06/2020), n.11027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25716-2018 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato RITA BRUNO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANGELA MUSUMARRA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 5173/2017 del TRIBUNALE di CATANIA,

depositato il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Catania omologava il requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta da V.A. “secondo le risultanze della ctu” e dichiarava irripetibili le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c. Avverso tale statuizione il V. proponeva ricorso con riguardo alle spese dichiarate irripetibili. L’Inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1)- Con unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, lett. c), per aver, il tribunale, disposto la irripetibilità delle spese di lite nonostante il pieno accoglimento della domanda attorea.

Ha rilevato il ricorrente di aver adito il tribunale per l’accertamento dei requisiti sanitari relativi al riconoscimento dello status di handicap, dell’invalidità civile e dei benefici di cui alla L. n. 68 del 1999, con decorrenza dalla domanda amministrativa.

Il ctu nominato dal tribunale accertava una invalidità pari al 50%,lo status di handicap L. n. 104 del 1992, ex art. 3, comma 1, e i requisiti ex L. n. 68 del 1999, a far tempo dalla domanda amministrativa. Il tribunale omologava i requisiti accertati dalla ctu che, come si evince dal raffronto tra la domanda originariamente azionata e le risultanze dell’accertamento peritale, risultano non totalmente coincidenti, in quanto l’invalidità accertata è pari al 50% e lo status di handicap è quello riferito all’art. 3, comma 1, richiamato e non al comma 3, come invece richiesto dall’assistito.

A fronte di tale situazione processuale il ricorrente si è doluto della dichiarazione di irripetibilità delle spese ex art. 152 c.p.c., ritenendo accolta la domanda in origine proposta.

Il motivo risulta inammissibile perchè non è stato inserito nel corpo del ricorso l’elaborato peritale ma solo un frammento dello stesso, in violazione del principio di specificità dei motivi, e ciò non consente di determinare perchè non sono state dettagliate le ragioni dell’asserita assenza di soccombenza, al contrario di quanto affermato dal tribunale.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla per le

spese del giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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