Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11026 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 06/05/2010), n.11026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26846/2007 proposto da:

L.G., S.F., G.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 21, presso lo

studio dell’avvocato ABBATE Ferdinando Emilio, che li rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. 52882/05 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20.2.06, depositato il 18/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Ranieri Roda (per delega avv.

Ferdinando E. Abbate) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il decreto depositato il 18/07/2006, con il quale la Corte di Appello di Roma ha solo parzialmente accolto il ricorso proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, da L.G. + 2 in ordine alla dedottamente irragionevole durata del procedimento, da essi introdotto, innanzi al TAR del Lazio, con atto notificato nell’aprile 1993, e definito solo con sentenza dell’aprile 2004, dopo che lo stesso Tar, con decisione del 1/12/94 aveva sollevato eccezione di costituzionalità poi ritenuta infondata nel dicembre 2003;

rilevato come la Corte territoriale, più in particolare – ritenuto in 8 anni il periodo di irragionevole durata del processo – abbia liquidato in Euro 8.000,00 per ciascuno (con gli interressi legali dalla data della pronuncia) il “danno non patrimoniale”, ed in Euro 1.125,00 oltre accessori le spese di giudizio;

rilevato altresì come, avverso il suddetto decreto propongano ricorso per cassazione, con atto notificato il 16/10/07, la L. + 2, sulla base di 2 motivi, con i quali lamentano l’illegittimità della decorrenza degli interessi, nonchè delle spese, come insufficientemente liquidate senza rispetto della tariffa contenziosa, e come non vi sia controricorso della Presidenza del Consiglio;

vista la relazione del giudice designato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

ritenuta la sua piena condivisibilità, posto che il ricorso si rivela manifestamente fondato, attesa l’illegittimità della decorrenza degli interessi così come fissata;

ritenuto pertanto che – sotto tale profilo ed in tali limiti – il ricorso vada accolto (con assorbimento delle censure sollevate in ordine alla liquidazione delle spese) e che, conseguentemente, in tal senso l’impugnato decreto vada cassato, ma che, non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa possa essere decisa nel merito, e conseguentemente l’Amministrazione vada condannata a corrispondere sulla somma liquidata a titolo di indennizzo del “danno non patrimoniale” gli interessi legali dalla domanda, nonchè alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo, e che vanno distratte a favore del difensore avv. Ferdinando Emilio Abbate, e, per la fase di merito, anche dell’avv. Giovambattista Ferriolo, difensori antistatari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa l’impugnato decreto e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere, alla parte ricorrente, sulla somma di Euro 8.000,00 per indennizzo, gli interessi legali dalla domanda, nonchè le spese del giudizio che determina, complessivamente, per il giudizio di merito, in Euro 100,00 per esborsi, Euro 500,00 per diritti ed in Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e per il giudizio di legittimità, in Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge; spese tutte che distrae a favore del difensore avv. Ferdinando Emilio Abbate, e, per la fase di merito, anche dell’avv. Giovambattista Ferriolo, difensori antistatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi della Sezione Prima Civile della Corte di cassazione, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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