Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11025 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 19/05/2011), n.11025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26502/2009 proposto da:

V.F., R.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dagli avvocati CHIUSOLO Vincenzo, SIMEONE ALBERTO, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato RUSSILLO GERARDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUPARELLA Marcello, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2596/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

7/05/09, depositata l’01/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“1. – I sigg. V.F. e R.L. ricorrono avverso sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in controversia possessoria vertente tra loro e il sig. L.C. G., il quale resiste con controricorso.

2. – Sono infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dal controricorrente, per tardività del medesimo e per nullità della sua notifica in quanto eseguita da ufficiale giudiziario incompetente. Infatti, per quanto l’esecuzione della notifica sia successiva alla scadenza del termine per ricorrere, tuttavia tempestiva era la richiesta della notifica all’ufficiale giudiziario; la nullità per incompetenza di quest’ultimo, poi, è comunque sanata dalla presentazione del controricorso.

3. – Il ricorso è invece inammissibile per carenza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., sia quanto alla esposizione dei fatti di causa, sia quanto alla specifica deduzione di motivi di cui all’art. 360 c.p.c.”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che non sono state depositate conclusioni o memorie;

che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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