Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11023 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 10/06/2020), n.11023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6863-2019 R.G. proposto da:

PEGASO SERVIZI FIDUCIARI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 83, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA MOSSUCCA,

rappresentata e difesa dagli avvocati EDMONDO PALMIERI, FELICIANO

PALMIERI;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO

NICOLAI 70, presso lo studio dell’avvocato LUCA GABRIELLI, che la

rappresenta e difende;

– resistente –

ricorso successivo:

SISTEMI SICUREZZA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO

83, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA MOSSUCCA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente successivo –

contro

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO

NICOLAI 70, presso lo studio dell’avvocato LUCA GABRIELLI, che la

rappresenta e difende;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

ROMA, depositata il 01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari il ricorso

inammissibile, con le conseguenze di legge.

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso ex art. 414 c.p.c. la signora F.L. ha agito davanti il tribunale di Roma nei confronti di Sistemi di Sicurezza SRL e Pegaso Servizi Fiduciari srl quali società facenti parte dell’ATI, subentrante alla ex Coop. Onlus Il Cigno nell’appalto bandito da Roma Capitale per il servizio di custodia non armata e servizio di portierato. Sosteneva la ricorrente di aver lavorato a Roma presso diverse strutture residenziali di Roma Capitale per 14 anni (dal 12.7.2002 fino al 30.9.2016) essendo stata socia per lo stesso periodo della Cooperativa il Cigno alla quale era stato affidato da Roma Capitale il servizio di portierato; affermava inoltre di essere stata licenziata dalla Cooperativa il Cigno con lettera del 17.8.2016 in ragione del subentro di altro soggetto nell’esecuzione del servizio di portierato in esame. Aggiungeva di avere ricevuto, come tutti gli ex lavoratori della Cooperativa Il Cigno, l’offerta di assunzione dalla subentrante Pegaso srl a condizione che accettasse la proposta formulata dalla nuova datrice di lavoro la quale prevedeva un’assunzione a tempo determinato, con una retribuzione lorda mensile di soli Euro 797,14 ed un aumento delle ore lavorative complessivamente dovute, laddove in precedenza la retribuzione percepita era di Euro 1438,15 e l’orario svolto inferiore, con un notevole peggioramento del precedente trattamento.

La signora F. deduceva quindi la violazione dell’art. 2112 c.c., del D.Lgs. n. 27 del 2003, art. 23, come modificato dalla L. n. 122 del 2016, art. 30, dell’art. 1411 c.c. e dell’art. 36 Cost. e chiedeva che il tribunale di Roma dichiarasse che nell’appalto fosse intervenuto un trasferimento di azienda o di ramo di azienda e che quindi condannasse in solido ai sensi dell’art. 2112 c.c. Sistemi di Sicurezza SRL e Pegaso Servizi Fiduciari ad assumerla con contratto di lavoro a tempo indeterminato con applicazione del CCNL cooperative sociali e con il mantenimento della medesima retribuzione in precedenza goduta.

Le società convenute si sono costituite in giudizio ed hanno contestato la fondatezza delle domande della F. nel contempo eccependo l’incompetenza per territorio del tribunale adito.

All’udienza del 01/02/2019 dopo la discussione della causa il giudice ha ritenuto che le eccezioni preliminari sollevate dalla convenute non fossero idonee a definire la causa ed ha fissato l’udienza per l’assunzione delle prove testimoniali.

Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza ex art. 43 c.p.c. Sistemi di Sicurezza SRL sostenendo che l’ordinanza, con cui nei fatti il giudice del lavoro di Roma aveva rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio e risolto questioni istruttorie, fosse errata per violazione dell’art. 413 c.p.c. Ciò in quanto essa non aveva alcuna sede, filiale o ufficio in Roma e la ricorrente non era dipendente della Sistemi di Sicurezza SRL per avere rinunciato alla assunzione; il giudice competente era quindi il tribunale di Torre Annunziata (Na) avendo Sistemi di Sicurezza SRL un’unica sede in Torre del Greco; rilevava altresì che ben sei ordinanze rese da giudici del lavoro del tribunale di Roma, in altri giudizi afferenti sempre l’appalto in discorso, per liti introdotte da altri lavoratori, avevano tutti, concordemente alle disposizioni legislative, dichiarato la propria incompetenza in favore del tribunale di Torre Annunziata, F.L. ha resistito al ricorso per regolamento chiedendo il rigetto del ricorso.

Il P.M. ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso sostenendo che il tribunale avesse semplicemente ritenuto che le eccezioni preliminari non fossero idonee a definire la causa, mentre l’istanza per regolamento di competenza presuppone che il giudice adito si sia pronunciato sulla competenza con un provvedimento con cui abbia risolto irrevocabilmente, anche per implicito, la relativa questione in maniera che non possa più tornare sulla stessa. Secondo il P.M. nella fattispecie si trattava invece di un provvedimento di natura meramente ordinatoria, pur sempre revocabile, e che comunque non pregiudicava la decisione definitiva sulla competenza per territorio.

Diritto

RITENUTO

che:

1.- va precisato anzitutto che il regolamento di competenza si configura come un mezzo di impugnazione previsto dal codice di rito

Ric. 2019 n. 06863 sez. ML – ud. 19-11-2019

-4-

allo scopo di fissare in maniera certa e definitiva la competenza attraverso l’intervento regolatore della Corte di Cassazione. Con le riforme introdotte dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 4, che ha modificato l’art. 38 c.p.c., e dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 5, che ha modificato l’art. 43 c.p.c., il legislatore ha inteso perseguire il fine di accelerare al massimo la risoluzione delle questioni di competenza, il cui rilievo, anche d’ufficio, va operato in limine litis e la decisione sulle quali va emanata in base a quanto risulta dagli atti, o, al più, previa assunzione di sommarie informazioni. L’art. 43 c.p.c. prevede inoltre oggi che “il provvedimento” (e non più la sentenza) che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito possa essere impugnato (ovviamente limitatamente alla questione di competenza) con l’istanza di regolamento di competenza (oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito). Pertanto quando il giudice del lavoro pronuncia, in limine, solo sulla competenza il regolamento diventa necessario e deve essere proposto ai sensi dell’art. 42 c.p.c. Quando invece il giudice decide su una questione di competenza unitamente al merito il regolamento non è necessario ma solo facoltativo ai sensi dell’art. 43 c.p.c.; ma nondimeno una volta proposto è opportuno che, in tale sede naturale, la Corte di Cassazione risolva definitivamente la questione di competenza controversa a nulla rilevando che in teoria il giudice di merito potrebbe in seguito rivedere la propria decisione sul punto.

2. E’ poi ius receptum che un “provvedimento” sulla competenza possa essere anche implicito, ossia contenuto in una pronuncia con la quale il giudice, dopo aver invitato le parti a discutere la causa, disattende l’eccezione di incompetenza e risolve questioni di merito che implicano in maniera sicura ed inconfutabile l’affermazione (implicita) della sua competenza. Si v. ad es. da ultimo Cass. ordinanza n. 24182 del 13/11/2014 secondo cui “Il provvedimento del giudice che, dopo aver rinviato la causa per la discussione sull’eccezione d’incompetenza, ritualmente proposta, disponga per l’istruzione della controversia nel merito, comporta dichiarazione implicita sulla competenza territoriale, dovendosi ritenere tale soluzione coerente con l’esigenza di definire in tempi solleciti quale sia l’autorità giudiziaria alla quale sia demandata la decisione della controversia e rispondente al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, con il quale, per contro, contrasta lo svolgimento di un’istruttoria destinata a rimanere inutile”.

3.- Ciò è quanto si è verificato nel caso in esame in cui il giudice del lavoro di Roma, dopo aver fissato l’udienza di discussione, ha disatteso l’eccezione preliminare di incompetenza sollevata dai convenuti (ritenendo, in sostanza, che non fosse idonea a definire la controversia davanti a sè) ed ha fissato l’udienza per l’assunzione delle prove testimoniali. Tale provvedimento implicito sulla competenza può essere impugnato appunto con il regolamento previsto dall’art. 42 c.p.c. in modo da definire una volta per tutte ed in modo sollecito la medesima questione controversa (Cass. 21/9/2016, n. 18535; Cass. 26/10/2017, n. 2551).

4.- Ciò posto, per quanto attiene il merito, appare evidente l’infondatezza del regolamento di competenza proposto dalla ricorrente Sistemi di Sicurezza srl, dato che, secondo la regola fondamentale della materia, desumibile dall’art. 5 c.p.c., la competenza anche per territorio ex art. 413 c.p.c. si determina di regola in base al contenuto della domanda giudiziale, senza che ovviamente rilevino le deduzioni del convenuto circa la inesistenza del rapporto (Cass. n. 22816/2016). E nel caso in esame la ricorrente ha affermato in fatto di aver lavorato in Roma e di dover continuare a lavorare in Roma; ed ha invocato in proposito, sotto il profilo giuridico, l’art. 2112 c.c. il quale dispone che in caso di trasferimento di azienda (o di un suo ramo) il rapporto di lavoro (esiste e) continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. E quindi anzitutto lo stesso rapporto esiste, anche nei confronti del cessionario. E ciò vale ovviamente anche ai fini della competenza per territorio la quale si radica perciò in relazione al luogo in cui il rapporto di lavoro già eseguito deve continuare ad eseguirsi in base all’oggetto ed allo scopo della precipua domanda proposta dalla lavoratrice. A nulla rileva, invece, ai fini in discorso, che, secondo l’eccezione del convenuto, non risulti un rapporto di lavoro in atto col cessionario o che questi non abbia una sede nello stesso luogo (Roma) in cui il rapporto di lavoro deve essere ripristinato ed eseguito. Vale nella fattispecie il criterio affermato da questa Corte (v. da ultimo Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2154 del 05/02/2015) secondo cui “qualora un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale, previsti in modo alternativo e concorrente dall’art. 413 c.p.c., vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire”.

5.- D’altra parte va considerato che il ricorso in oggetto sarebbe infondato quand’anche si volesse applicare alla fattispecie l’art. 413 c.p.c., comma 3. Questa norma prevede che la competenza (come determinata in base ai tre fori alternativamente concorrenti del contratto, dell’azienda e della dipendenza di cui al comma 2) permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza purchè la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione. Nel caso in esame risulta che il rapporto col cedente sia venuto meno il 30/09/2016, il contratto tra Roma Capitale e RTI Pegaso sia avvenuto il 29.9.2016 e che la domanda sia stata proposta con ricorso depositato in data 24 febbraio 2017; e quindi entro il termine di sei mesi previsto dalla legge.

6.- Per i motivi esposti il ricorso va quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali. Va dato pure atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello? ove dovuto1per il ricorso a norma di legge.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore di F.L. in complessivi Euro 2000, di cui Euro 1800 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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