Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11023 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2017, (ud. 25/01/2017, dep.05/05/2017),  n. 11023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22383-2014 proposto da:

L.T.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA ADRIANA 6, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA LEONE,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SYNDIAL ATTIVITA’ DIVERSIFICATE S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 83/A, presso lo studio dell’avvocato

WLADIMIRA ZIPPARRO, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIO

CORDELLA, giusta delega in atti (memoria di costituzione del

19/01/2017);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 218/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/03/2014 R.G.N. 3670/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato MARIA GRAZIA LEONE;

udito l’Avvocato VALERIO CORDELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 19 marzo 2014, la Corte d’Appello di Bari, confermava la decisione resa dal Tribunale di Foggia e rigettava la domanda proposta da L.T.R. nei confronti della Syndial Attività Diversificate S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Società a seguito del rifiuto da questi opposto alla ripresa del servizio, conseguente all’ordine giudiziale di reintegra pronunziato per illegittimità di un precedente licenziamento, presso lo stabilimento di (OMISSIS), ove era stato trasferito per una seconda volta, dopo che un precedente trasferimento nel medesimo luogo, sempre disposto in attuazione del predetto ordine di reintegra, era stato giudizialmente annullato a seguito dell’impugnazione del lavoratore.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per genericità del gravame proposta dalla Società allora appellata; motivato il provvedimento di trasferimento oggetto del giudizio, non dall’intento di non dare adempimento alle pronunce emesse in favore dell’odierno ricorrente, nè da una volontà persecutoria in suo danno, di cui non è prova, bensì da ragioni tecnico-produttive, date dal rarefarsi presso lo stabilimento di originaria adibizione delle opportunità di impiego di personale in possesso del medesimo inquadramento riconosciuto al ricorrente, la cui insussistenza non può essere desunta dal provvedimento cautelare emesso a favore del ricorrente a fronte dell’impugnazione del primo trasferimento a (OMISSIS), stante la sommarietà dell’accertamento e, comunque, il diverso arco temporale cui è riferito l’accertamento; illegittima la mancata ottemperanza a tale provvedimento prospettata quale eccezione di inadempimento er, pertanto, giustificato il licenziamento.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il L.T., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società, che ha poi presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., imputa alla Corte territoriale l’omessa considerazione ai fini della valutazione della legittimità del trasferimento disposto a suo carico e, così, del licenziamento conseguente al rifiuto di darvi corso, degli elementi di giudizio provenienti dagli atti e dalle decisioni adottati nel corso del pregresso contenzioso cui il giudizio in questione risultava connesso riguardando l’attuazione dell’ordine di reintegrazione emesso a definizione del primo licenziamento.

Si procede all’esame del ricorso autorizzati a definirlo con motivazione semplificata.

Il motivo è infondato, essendosi il ricorrente qui limitato a censurare la pronunzia della Corte territoriale sotto il profilo dello scostamento dalle valutazioni che in precedenza avevano condotto alla definizione a lui favorevole del contenzioso avviato nei confronti della Società datrice in punto di esecuzione dell’originario ordine di reintegrazione e di illegittimità del primo trasferimento dispostb, in attuazione di quell’ordine, nella medesima sede oggetto del trasferimento qui impugnato in una con il licenziamento conseguito al rifiuto di ottemperarvi laddove la predetta pronunzia quello scostamento congruamente motiva sul piano logico e giuridico con riferimento all’essere il giudizio di merito svolto, rispetto a quello cautelare in precedenza celebrato, connotato da cognizione piena e non sommaria ed al mutamento nel tempo della situazione di fatto oggetto della valutazione da operarsi ai fini dell’accertamento della ricorrenza o meno delle esigenze tecniche organizzative e produttive legittimanti il trasferimento ed, in ultima analisi, della legittimità del recesso.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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