Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11022 del 27/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 11022 Anno 2016
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: RIVERSO ROBERTO

SENTENZA

sul rícorso 7307-207A proposto da:
SCHIFANO CARLO C. F. 5CHCRL38E04Z326E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 12 SC. A-4, presso
lo studia dell’2vvocato FRANCO DI LORENZO,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO
CICCHELLA, STEFANO CURCIO, ALESSANDRO MAROTTA, giusta
2016

delega in atti;
– ricorrente-

1227
contro

ANAS S.P.A.

R020H4505e7, in persona del legale

rappresentante pro tf’Tipore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 27/05/2016

0

in ROMA,

CORSO TRIESTE 185,

presso lo studio

dell’avvocatc; RAFFAnE Vb.RSACN, rappresentata e

difesa

dall’avvocato RAFFAELE PELLEGRINO, giusta delega in
atti;

controricorrente

di NAPOLI, depc, sitald il 14/03/2013 r.g.n. 3869/2009;
udita la rione lella causa svolta nella pubblica
udienza del 2/0 . -V2HlG dal Consigliere Dott. ROMRTO
RIVERSO;
udito l’Avvocato MARoTTA ALESSANDRO;
udito
udito

l’Avvocato PELLEGRINO RALTAELE;
i P.M. in nersnna del Sostituto Procur a tore

Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il
rigelAu del ricorso.

avverso la sentenza n. 7588/2012 della CORTE D’APPELLO

R.G. 07307/2014

Svolgimento del processo
Con sentenza n. 7588/2012, depositata il 14.3.2013, la Corte d’Appello
di Napoli, respingeva l’appello avverso la sentenza del Tribunale della
stessa città, che aveva rigettato la domanda svolta dall’ing. Schifano
Carlo intesa ad ottenere il compenso incentivante di cui all’art.18
1.109/94, c.d. legge Merloni (come modificato dalla legge 144/1999) ed
al regolamento per la ripartizione dello stesso predisposto dall’ANAS.
A fondamento della decisione la Corte, pur sostenendo, contrariamente
alla tesi accolta dal primo giudice, che il diritto all’incentivo ex art. 18
1.109/1994 non fosse condizionato alla contemporanea richiesta da parte
di tutti i destinatari e che costituisse un corrispettivo correlato ad una
attività in cui vi sia stata l’elaborazione di un progetto, nondimeno
osservava che nel caso di specie mancasse la prova in ordine
all’espletamento da parte del ricorrente di un qualsiasi effettivo
articolato progettuale ovvero di un’attività tecnica conseguita ad una
progettazione (ai sensi della sentenza di questa Corte 8344/2011), ed in
relazione a quale opera.
Per la cassazione di questa sentenza, ricorre il lavoratore con due
motivi. Resiste con controricorso l’intimata. Il ricorrente ha depositato
memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.- Col primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 2697 e 2909 cc.; 112, 329, secondo comma e 434 c.p.c.
nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto
decisivo della controversia (art. 360 comma 1°, n. 3 e n. 5 c.p.c.) in
quanto, la sentenza di primo grado aveva riconosciuto che la domanda
fosse sufficientemente corredata degli elementi di fatto e delle ragioni di
diritto poste alla base delle richieste economiche; l’Anas nel costituirsi in
giudizio si era limitata ad eccepire l’infondatezza della domanda per
asserita insussistenza delle condizioni di diritto, senza contestare la
partecipazione del ricorrente ai lavori indicati nel ricorso; Anas non
aveva poi formulato appello incidentale su tale parte della sentenza,
talchè il giudice d’appello avrebbe dovuto astenersi dal riesaminare la
questione della sufficienza del corredo probatorio della domanda attorea,
non avendo appunto ANAS interposto appello incidentale avverso la
statuizione della sentenza di primo grado che aveva espressamente
affermato la sufficienza degli elementi di fatto e delle ragioni diritto a
sostegno della domanda spiegate.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato perché la valutazione della
sussistenza dei requisiti identificativi della domanda ai sensi degli artt.
164 e 414 c.p.c. è finalizzata ad accertare la preliminare validità dell’atto
introduttivo del giudizio (ossia l’idoneità dello stesso ad assolvere alla
propria funzione) e non si confonde con l’accertamento della sua
fondatezza. Perciò il fatto che il giudice di primo grado abbia affermato
che la domanda fosse sufficientemente corredata, in tesi, degli elementi
di fatto e delle ragioni di diritto poste alla base delle richieste
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economiche, non comporta certo che gli stessi elementi e/o ragioni
fossero effettivamente esistenti e fondati, né fatto né in diritto.
2.- Col secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 112, 116, 210, 416, 421, secondo comma, 437, 329, secondo
comma e 434 c.p.c. Nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia (ex art 360 comma
1°, n. 3 e n. 5 c.p.c. ), avendo il ricorrente puntualmente indicato in
ricorso in modo analitico i lavori alla cui progettazione aveva partecipato
e concorso nei vari ruoli indicati dal regolamento di ripartizione,
ordinandoli in tabelle. Lo stesso elenco analitico riportato in ricorso non
aveva mai formato oggetto di contestazione da parte della convenuta; la
quale si era difesa eccependo la carenza di giurisdizione, la prescrizione,
l’improcedibilità della domanda e l’infondatezza generica della stessa.
Senza però contestare Io svolgimento dell’attività di progettazione e/o di
attività conseguenti ad una progettazione da parte del ricorrente, né la
sua partecipazione nei ruoli indicati ai progetti rigorosamente elencati
nel corpo del ricorso introduttivo. La Corte avrebbe dovuto quindi
ritenere provato
l’espletamento dell’attività indicate nell’elenco
(progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, RUP lavori,
collaudatore) che tutte danno diritto alla percezione dell’incentivo ex art.
18 1.109/1994. In ogni caso, laddove la Corte avesse ritenuto rilevanti le
generiche contestazioni di Anas, avrebbe dovuto dar corso alle richieste
istruttorie formulate in primo grado e reiterate in appello (ordine di
esibizione degli elaborati progettuall relativi ai lavori in elenco, prove
testimoniali e ctu).
2.1. Anche il secondo motivo è infondato. Deve essere premesso che
l’art. 18 della legge 109/94 (come modificato dalla legge 144/1999)
nella sua genesi e ratio (sulle quali Cass. 8344/2011, Cass.
13384/2004) è diretto ad incentivare e compensare l’attività di
progettazione espletata all’interno dell’amministrazione. La norma va
letta in connessione con il D.M. 1999 n. 555, l’art. 86 del CCNL 19941997, l’art. 85 del CCNL 1998/2001, il Regolamento di ripartizione
interna approvato dall’ANAS il 22.1.2001. Quest’ultimo atto (richiamato
dallo stesso art. 18 della legge 109/1994, come modificato dalla legge
144/1999) prevede che all’erogazione dell’incentivo si perviene
attraverso un’apposita e complessa procedura, che passa attraverso più
fasi. La prima delle quali, di competenza del RUP, è rivolta ad
individuare in via preliminare l’importo da porre a base del calcolo.
Secondo lo stesso Regolamento detto importo dovrà essere quello
risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuale ribassi e
maggiorato dall’importo di eventuale riserve dall’appaltatore diverse da
quelle iscritte a titolo risarcitorio. Occorre poi la presentazione, da parte
del responsabile del procedimento, della relazione sul conto finale e della
nomina di incarico di collaudo, nonchè delle parcelle di tutti gli aventi
diritto al capo compartimento della sede di competenza dei lavori. Si
tratta di dati da cui si evince che per la determinazione dell’incentivo, sia
necessario presentare la relativa istanza al RUP allo scopo di avviare il
procedimento previsto dal regolamento da parte di ogni avente diritto
(senza che sia per forza necessaria la contemporanea richiesta da parte
di tutti i destinatari).

R.G. 07307/2014

02.)
2

R.G. 07307/2014

2.2. Con la sentenza n. 8344/2011 questa Corte di Cassazione ha
affermato che il compenso incentivante previsto in favore del personale
degli uffici tecnici di P.A. per la progettazione di opere pubbliche dall’art.
18, primo comma, legge n. 109 dei 1994 e succ. nrmd., posto a carico
delle amministrazioni aggiudicatarie o titolari di atti di pianificazione
generale, particolareggiata od esecutiva – compenso che costituisce
trattamento retributivo accessorio a carattere premiale rispetto a quello
ordinario ed incentivante dell’attività lavorativa svolta con mansioni di
progettazione – è disciplinato nei suoi presupposti dal regolamento che
tali amministrazioni sono chiamate ad emanare ai sensi dell’art. 6, legge
n. 127 del 1997, e richiede in generale un’attività di progettazione per
un’opera pubblica, prevista nel suddetto atto di pianificazione, per la
realizzazione della quale ci sia stata l’aggiudicazione dell’appalto.
2.3 Ciò posto, passando all’esame del contenuto del motivo di ricorso,
va anzitutto osservato che non risponde al vero che l’ANAS non abbia
contestato specificamente le affermazioni del ricorrente sullo
svolgimento delle pretese attività poste a fondamento della domanda e
sulla sussistenza delle condizioni di merito per l’accoglimento della
stessa. All’opposto, risulta in atti che l’ANAS, nel costituirsi in giudizio,
abbia in più modi ed in più luoghi contestato la mancanza dei molteplici
requisiti di ammissibilità e di fondatezza della domanda sostenendo che
il ricorrente non avesse specificato il tipo di lavori, il grado di
complessità, la quantità e qualità della sua partecipazione. Opponendo
che possa erogarsi un qualsiasi incentivo per opere
eseguibili su
progetti di elementare semplicità o sulla scorta di mere perizie, o in
ragione addirittura di semplici preventivi. Eccependo che l’ing. Schifano
non avesse specificato il contenuto dei singoli incarichi indicati ed
affermando che quelli allegati fossero correlati ad una mera attività
manutentiva. Contestando la documentazione prodotta, qualificandola
come priva di significato; negando rilevanza alla manutenzione ordinaria
e straordinaria. Sostenendo che l’assenza di un qualsiasi effettivo
articolato progettuale precludesse l’erogazione di incentivi al ricorrente.
2.4. Consegue da ciò che coerentemente la Corte territoriale abbia
anzitutto affermato – senza violare alcun principio di legge in materia di
non contestazione – che il compimento di attività di progettazione
rappresentasse una circostanza che fosse stata negata dall’ANAS la
quale aveva anzi eccepito che gli incarichi dell’ing. Schifano fossero
correlati ad una mera attività di manutenzione.
2.5. Inoltre, il giudice d’appello ha affermato in modo corretto e perciò
incensurabile in questo giudizio di legittimità, che da nessuna delle
prove prodotte si evincesse che !Ing. Schifano avesse svolto attività di
progettazione ed in relazione a quale opera.
2.6. E’ vero che il ricorrente aveva affermato di aver svolto una serie di
attività come RUP, PROGETTAZIONE, COORDINATORE SICUREZZA, RUP
DL, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, producendo un analitico elenco nel
quale sono indicate diverse centinaia di lavori (anche relative allo sfalcio
di erba), menzionate le tipologie dei lavori e di incarichi, specificate le
date e gli importi. Tali indicazioni tuttavia, come correttamente
affermato dalla Corte di merito, non costituiscono una prova chiara e
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sufficiente dell’esistenza di una specifica e concreta progettazione
(poiché non indicano né quale, dove, come e quando essa sia stata
effettuata e da parte di chi).
2.7. D’altra parte l’accertamento negativo sul merito della domanda si
sottrae a qualsiasi sindacato anche perché non risulta neppure
correttamente impugnato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (riformulato
dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,
n. 134), applicabile ratione temporis, il quale postula l’omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e non
soltanto l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia, secondo il contenuto della censura
formulata in ricorso.
Con la sentenza n. 8053/2014 le Sez. Unite di questa Corte hanno
chiarito che il nuovo art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
introduca nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per
cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e
abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel
rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e
369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il
“fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o
extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale
fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
“decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori
non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di
tutte le risuitanze probatorie.
2.8. Pertanto il motivo di ricorso deve essere pure giudicato
inammissibile nella parte in cui propone censure attinenti al merito della
decisione impugnata, siano o no congruamente giustificate, in forza della
formulazione precedente al novellato art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.
3. Nemmeno può darsi rilievo alla doglianza relativa all’omessa
ammissione delle istanze probatorie dedotte dal ricorrente posto che sia
la CTU, sia l’ordine di esibizione avevano un contenuto esplorativo.
Anche perché i documenti di cui era stata richiesta l’esibizione sono atti
pubblici ai quali ciascuno può accedere in quanto depositati presso
pubblici uffici. Mentre le istanze di prova testimoniali non sono state
neppure riprodotte nel ricorso per Cassazione sicché la doglianza difetta
pure di autosufficienza.
4.- Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il
ricorso e di condannare la parte ricorrente, rimasta soccombente, al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
dispositivo. Sussistono i presupposti di cui all’art.13,comma 1-quater
D.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso.
P.Q.M.

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La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 3100, di cui C 3000
per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed agli
accessori di legge. Ai sensi dell’art.13,comma 1-quater D.P.R. n.115 del
2002 si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23.3.2016.

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