Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11021 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/04/2019, (ud. 21/12/2018, dep. 19/04/2019), n.11021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20453/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12:

– ricorrente –

contro

Azienda Ospedaliero – Universitaria (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’avvocato Nicola L. De Renzis Sonnino, giusta procura a margine

del ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n.

11, presso lo studio dell’Avv. Livia Salvini;

– controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 20/01/12 depositata l’1 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre

2018 dal Consigliere Valeria Piccone.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– con sentenza in data 1 febbraio 2012, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto nei confronti del silenzio- rifiuto sull’istanza di rimborso avanzata dalla Azienda Ospedaliero – Universitaria di (OMISSIS), ritenendo che il D.Lgs. n. 446 del 1997, istitutivo dell’Irap, consenta la detrazione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro indipendentemente dall’applicazione del metodo del valore della produzione;

– avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandolo a un motivo;

– resiste, con controricorso, l’Azienda Ospedaliera.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 10-bis, comma 1, e art. 11, nonchè del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto applicabile la disposizione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 (che al comma 1, lett. a), pt. 1, prevede la deducibilità dalla base imponibile dei “contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro”) anche al caso di specie nel quale – sostiene la ricorrente – trattandosi di soggetto passivo Irap rientrante tra quelli considerati dal medesimo testo legislativo, art. 3, comma 1, lett. e-bis), e, come tale, tenuto ad avvalersi, ai fini della determinazione dell’imponibile Irap, del c.d. metodo retributivo (base imponibile determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa nonchè per attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente: citato D.Lgs., art. 10-bis, comma 1), non sussiste l’esigenza di dedurre dalla base imponibile così determinata i contributi in oggetto, atteso che gli stessi ne sono già esclusi, in quanto non sono posti a carico del lavoratore;

– il motivo è infondato;

– premessa l’applicabilità alla fattispecie del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, “disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta”, va rilevato che tale norma prevede testualmente che: “nella determinazione della base imponibile… sono ammessi in deduzione… i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro”;

– avuto riguardo al dato letterale e alla lettura sistematica – in rapporto alle norme che precedono e alle ulteriori previsioni nelle quali la medesima disposizione è al suo interno articolata – appare indubitabile che la ratio della norma sia quella di attribuire alla disposizione in esame valore precettivo con riferimento a qualsiasi categoria di soggetto passivo Irap, consentendo la deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (in questi termini, Cass. n. 29867 del 13/12/2017; Cass. n. 16157 del 05/07/2017);

– tale corollario prescinde integralmente dal metodo di determinazione della base imponibile Irap adottato dall’Ente (analitico o retributivo), richiedendosi, ai fini della deduzione di un importo dalla base imponibile, solo che si tratti di un costo effettivamente sostenuto ed inerente all’attività svolta e soggetta a tassazione, essendo attribuita alla discrezionalità del legislatore la scelta di ritenerlo rilevante con riferimento al fondamento d’imposta, e non anche che esso concorra in positivo alla determinazione della base imponibile, di modo che la deduzione abbia a comportare solo un azzeramento della sua incidenza sul calcolo dell’imposta;

– a tale conclusione si perviene anche con riguardo all’Azienda Ospedaliera, che va considerata come ente equiparato alle amministrazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. e-bis), per le quali i contributi in questione rappresentano un costo che comporta una riduzione dell’imponibile e, conseguentemente, dell’imposta; a ciò non osta a il fatto che tali soggetti adottino il metodo retributivo, con conseguente determinazione della base imponibile alla stregua di un parametro che prescinde dalla sottrazione tra valore e costi della produzione (come avviene in base al metodo c.d analitico);

– non può ritenersi, quindi, come erroneamente sostenuto dall’Ufficio, che i contributi in questione, quali costi del personale, siano da considerarsi già espunti dal calcolo della base imponibile; al contrario, il parametro costituito dalle retribuzioni va considerato, in base alla disciplina sopra richiamata, come equivalente, ai fini IRAP, a quello rappresentato, per gli altri soggetti passivi d’imposta, dalla differenza tra valore e costi della produzione (diversi da quelli di cui all’art. 2425 c.c., n. 9), n. 10), lett. c e d, nn. 12) e 13), (in questi termini, Cass. n. 29867 del 13/12/2017; Cass. n. 16157 del 05/07/2017 cit.);

– correttamente, quindi, la CTR ha interpretato in termini letterali e sistematici il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, ritenendo deducibili dalla base imponibile IRAP, anche per l’azienda ospedaliera universitaria non svolgente attività commerciale (come tale rientrante nella previsione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett- e-bis), i “contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro”;

– il ricorso deve, quindi, essere respinto;

– le spese del giudizio di legittimità vanno compensate alla luce della novità della questione all’epoca della presentazione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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