Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11021 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. III, 19/05/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI STEFANO,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

INTESA SANPAOLO SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1311/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione SECONDA Civile, emessa il 23/11/2007, depositata il

27/03/2008; R.G.N. 6223/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 23 novembre 2007 – 27 marzo 2008 la Corte d’appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Velletri sezione distaccata di Albano Laziale n. 133 del 2000, con la quale era stata rigettata la opposizione mobiliare proposta dall’Istituto Bancario San Paolo IMI nei confronti di F.G., in forza di una decisione del giudice di pace di Roma, cassata senza rinvio da questa Corte (Cass. n. 6936 del 1999).

Il Tribunale, con la decisione del 2000, aveva respinto la opposizione del F. sul rilievo che la parte creditrice (Banca), dopo il pignoramento, non aveva iscritto la causa a ruolo nè aveva provveduto a fare domanda di vendita o assegnazione entro il termine di novanta giorni, sicchè il processo esecutivo promosso dalla Banca nei confronti del F. doveva considerarsi estinto per inattività dell’esecutante.

Da ciò, rilevava il primo giudice, discendeva la inutilità della opposizione, considerato che il F. avrebbe ben potuto presentare una apposita istanza al Tribunale per ottenere la certificazione di perenzione, come poi era – in effetti – avvenuto su richiesta della stessa Banca opposta. Avverso tale decisione il F. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo. L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo agli artt. 100, 497, 615, 630 e 632, 112 c.p.c..

La sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con tutte le disposizioni di legge richiamate ed in particolare con l’art. 630 c.p.c. il quale alla inefficacia automatica del pignoramento dovuta a perenzione ha ricollegato comunque il diritto ad una declaratoria di definitiva estinzione.

Correttamente, pertanto, il F. aveva insistito, dinanzi al giudice di appello, nel richiedere la dichiarazione di nullità della procedura esecutiva intrapresa dalla Banca per difetto sopravvenuto di titolo esecutivo, a seguito della sentenza di questa Corte del 1999 n. 6936, che aveva cassato la decisione del giudice di pace di Roma 27 gennaio 1997, sul rilievo che la Banca aveva proposto opposizione a precetto notificatole dal F. oltre i termini di legge. Il quesito di diritto è il seguente: “se nella fattispecie in esame in cui il pignoramento era divenuto inefficace per inattività delle parti poteva il giudice del merito rigettare la opposizione alla esecuzione proposta per sopravvenuta caducazione di titolo, rilevando un difetto di interesse alla sua definizione”. Osserva il Collegio: i giudici di appello hanno osservato che la giurisprudenza richiamata dall’attuale ricorrente non riguarda il caso di specie, nel quale il titolo era venuto a mancare per decisione definitiva (Cass. 6936 del 1999) ancor prima della formulazione della opposizione (il ricorso del 3 marzo 2000 era stato notificato in data 13 aprile 2000) e dopo che la parte creditrice aveva già lasciato decadere per inattività la procedura esecutiva intrapresa dalla Banca sulla base della decisione del giudice di pace, poi cassata da questa Corte.

La decisione impugnata appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale (Cass. 9 luglio 2001 n. 9293): “La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo produce l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto “ex tunc”. La sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio per cassazione, trattandosi di presupposto della azione esecutiva”.

Rilevato che il pignoramento mobiliare era divenuto inefficace in difetto di qualsiasi atto compiuto nei successivi novanta giorni, mancava qualsiasi interesse giuridicamente apprezzabile per proporre opposizione. Come correttamente ha posto in luce la sentenza impugnata sarebbe stata sufficiente la presentazione di una istanza al Tribunale per ottenere la certificazione di perenzione.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo la parte intimata svolto difese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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