Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11021 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2017, (ud. 19/01/2017, dep.05/05/2017),  n. 11021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14335-2015 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LUIGI

CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

Z.R. vedova K., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ROSA MAFFEI, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 688/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/02/2015 R.G.N. 6571/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di

liquidazione delle spese;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI;

udito l’Avvocato CHIARA MORASCHI per delega verbale Avvocato ROSA

MAFFEI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza n.688/2015 la Corte d’Appello di Roma respingeva l’appello dell’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a Z.R. il diritto a percepire la pensione di reversibilità in regime internazionale, quale coniuge superstite di K.O. (siccome risultante dagli atti), non potendosi riflettere su tale trattamento la modifica delle condizioni derivanti dall’entrata della Slovenia nell’Unione Europea.

Contro la sentenza l’INPS aveva proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo al quale si era opposto Z.R. con controricorso.

Con atto in data 30.6.2016 l’INPS ha dichiarato di rinunciare al ricorso per Cassazione e la controricorrente prendeva atto della rinuncia con memoria del 4.7.2016 nella quale insisteva per la condanna dell’INPS al pagamento delle spese processuali.

Con decreto del 3.8.2016 il Presidente della Sesta Sezione Civile Lavoro dichiarava estinto il giudizio con condanna alle spese a carico del rinunciante; disponeva che fosse data comunicazione alle parti al fine della richiesta di fissazione dell’udienza.

Con atto in data 4.8.2016 la difesa della controricorrente chiedeva fissarsi udienza ai fini della quantificazione delle spese di lite in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.

In vista della odierna udienza sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’oggetto del giudizio, già dichiarato estinto con decreto del Presidente della sesta Sezione del 3.8.2016, è limitato alla liquidazione delle spese processuali sulle quali è stata pure già emessa, nel citato decreto, condanna al pagamento a carico dell’INPS rinunciante.

Le spese vengono conseguentemente liquidate in favore della controricorrente e per essa distratte nei confronti dell’Avv. Rosa Maffei dichiaratasi antistataria. La misura indicata in dispositivo viene quantificata in base a legge, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell’attività difensiva ritualmente svolta. A tale riguardo non si tiene conto dell’attività relativa al controricorso da ritenersi inammissibile ex art. 370 c.p.c. perchè tardivo (in quanto notificato il 15.7.2015 oltre il termine di 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, notificato il 25.5.2015).

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.

PQM

La Corte visto il decreto di estinzione del procedimento del 3.8.2016 liquida le spese del giudizio in complessive Euro 2.200, di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge con distrazione all’avv. Rosa Maffei antistataria. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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