Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11020 del 27/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 11020 Anno 2016
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 20364-2011 proposto da:
CIAVARELLI EMILIO, quale legale rappresentante della
cessata

L.A.U.R.E.

di

Ciavarelli

Emilio

P.I.

09482390011, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso dagli Avvocati
2016
1014

ENRICO ONDE, SERGIO MONTICONE, CRISTINA BARBIERI,
giusta delega in atti;
– ricorrentecontro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO

Data pubblicazione: 27/05/2016

GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

xic t » 1’1)(9i, g 5 í
studio degleavvocatl , LORELLA FRASCONA’,
ticrie
e difende unitamente agli avv6cati— LUC-1AI

GIANDOMENICO CATALANO,

giusta

delega in

atti;
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati ENRICO MITTONI, LELIO MARITATO, CARLA
D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

controricorrenti

nonchè contro

MINISTERO DEL LAVORO e DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO;
– intimato-

avverso la sentenza n.

199/2011 della CORTE D’APPELLO

di TORINO, depositata il 24/02/2011 R.G.N. 255/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/03/2016 dal Consigliere Dott.

ESPOSITO;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito l’Avvocato FRASCONA’ LORELLA;

LUCIA

jr appresenta

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per

l’inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso.

RG 20364/2011

Svolgimento del processo

1.Con sentenza depositata il 24 febbraio 2011 la Corte d’appello di Torino ha confermato la
decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da Ciavarelli Emilio,
titolare della ditta L.A.U.R.E., nei confronti della Direzione Provinciale del lavoro di Torino,
nonché dell’INPS e dell’INAIL, al fine di dichiarare la nullità/illegittimità dell’accertamento
ispettivo di cui al verbale del 28/4/2008 della predetta Direzione Provinciale del Lavoro e dei

2.Con il suddetto verbale la Direzione Provinciale del Lavoro di Torino aveva contestato al
Ciavarelli di avere assoggettato a contribuzione retribuzioni inferiori al minimo di legge nel
periodo gennaio-dicembre 2007. A seguito del predetto verbale L’Inali e l’Inps avevano chiesto
il pagamento dei contributi evasi.

3. La Corte territoriale, a fronte della contestazione da parte del Ciavarelli del mancato rispetto
dell’art. 18 I. 689/1981, osservava che l’audizione dell’interessato non era prevista nella fase di
accertamento della violazione, ma esclusivamente ai fini della legittimità dell’ordinanza
ingiunzione, in concreto non emessa. In ordine alle altre doglianze poste con l’appello, previo
rilievo dell’inammissibilità delle stesse per mancanza di censura specifica alle motivazioni
addotte dal Tribunale a sostegno del rigetto, osservava che l’elencazione stabilita dall’art. 29
D.L. 23/6/1995 n. 341 (convertito in legge 8/8/1995 n. 341) aveva carattere tassativo e non
esemplificativo e che la contribuzione nel settore edile non era dovuta solo entro il limite di 40
ore annue, con la conseguente impossibilità di escludere dall’imponibile contributivo i permessi
eccedenti tale limite. Soggiungeva che la deroga al nninimale invocata dal Ciavarelli non era
confortata dalla produzione del contratto collettivo in cui la disposizione derogatoria invocata si
iscrive e che l’esclusione dell’obbligo contributivo valeva esclusivamente per le assenze per le
quali la legge impone al datore di lavoro di sospendere il rapporto, cosicché l’obbligo continua
a permanere ove la sospensione derivi da libera scelta del datare di lavoro o sia frutto di
accordo.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ciavarelli sulla base di tre motivi.
L’Inps e l’Inali resistono con controricorso. L’Inail ha depositato memoria. Il Ministero del
lavoro non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto
in relazione all’art. 18 c.1 I. 689/1981.

Osserva che, nonostante fosse stata richiesta

conseguenti provvedimenti assunti da INAIL e INPS.

RG 20364/2011

l’audizione dell’interessato, costituente un obbligo all’interno dell’iter procedimentale di
formazione dell’atto, la domanda non era stata presa in considerazione dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Torino.

1.2.11 ricorso è infondato. Ed invero l’obbligo di audizione dell’interessato è collegato alle
prescrizioni di cui all’art. 18 I. 689/81. Ne consegue che si rivela corretta la decisione della
Corte d’appello nel punto in cui ha evidenziato che la Direzione Provinciale del Lavoro, alla
quale si imputa l’omessa audizione, non ha adottato provvedimenti sanzionatori, limitandosi

ritenersi operanti le regole procedimentali, tra cui l’art. 18 1. 689/81, relative ai soli
procedimenti sanzionatori. Per altro verso è da rilevare, con riferimento all’ambito proprio del
procedimento sanzionatorio, che “la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto
richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto,
riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che
l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa
ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1786 del
28/01/2010, Rv. 611244).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto in relazione agli artt. 9 e 18 I. 689/81 e all’art. 10 bis I. 241/90. Rileva che la Corte
territoriale avrebbe omesso di considerare i profili di illegittimità del procedimento
amministrativo evidenziati dalle suddette norme.

2.2. L’esposto motivo è infondato. In proposito vale rilevare che le prime due norme
richiamate sono dettate in tema di procedimenti sanzionatori e non possono trovare
applicazione con riferimento ad un atto soltanto prodromico alla eventuale emissione di
sanzioni. Quanto al profilo attinente alla violazione della I. 241/90, è da rilevare che la censura
si impunta su un atto a carattere meramente endoprocedimentale, dovendosi attribuire valore
di provvedimento esclusivamente agli atti degli enti previdenziali determinativi delle
inadempienze contributive.

3. Con l’ultimo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un fatto decisivo per il giudizio – Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in
relazione all’applicazione degli artt. 85-86 CCNL artigiani edili. Rileva che le assenze erano
frutto di accordo tra i lavoratori e la ditta, che aveva deciso di organizzare il lavoro in funzione
delle richieste di permesso non retribuito formulate dai lavoratori. Osserva che l’art. 86 CCNL
stabilisce che la retribuzione virtuale non si applica quando non vi sia effettività del rapporto.
Evidenzia che, alla luce della corretta applicazione del contratto, la Corte d’appello avrebbe

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alla redazione e notifica del verbale di accertamento di illecito. Ne consegue che non possono

RG 203641201

dovuto prendere atto dell’accordo e ritenere non retribuibili le ore non lavorate per effetto
dell’art. 85 CCNL.

3.2. Anche l’ultimo motivo di ricorso è privo di fondamento. In primo luogo, in ragione della
mancata produzione per esteso del CCNL invocato, la censura soggiace alle sanzioni previste
dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. E’ da rilevare, inoltre, che il motivo s’incentra
esclusivamente sulla valenza dei citati accordi, senza che siano censurate le altre rationes
decidendi poste a fondamento della sentenza (quali la rilevata inammissibilità dell’appello,

decisiva – sugli esiti degli invocati accordi del principio in forza del quale In tema di
contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, l’art. 29 del d.l. n. 244 del
1995, convertito nella legge n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell’obbligo
contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad
un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla
contrattazione collettiva, prevede l’esclusione dall’obbligo contributivo di una varietà di
assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la
legge ad imporre al datare di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la
sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datare di lavoro e costituisca il risultato
di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l’obbligo retributivo, dovendosi
escludere, attesa l’assenza di una identità di “ratio” tra le situazioni considerate, la possibilità
di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha
natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei
casi d’esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti
interministeriali’pale principio, enunciato da Cass. 21700 del 13/10/2009, citata in sentenza,
è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva di questa sezione (si veda per tutte Cass. Sez.
6 – L, Ordinanza n. 9805 del 04/05/2011, Rv. 616816) e allo stesso il collegio intende dare
continuità.

4. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza
e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità in favore clell’Inps e dell’INAIL, liquidate per ciascuno in complessivi C 3.100,00, di
cui C 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla sulle spese
nei confronti del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.
Così deciso in Roma 1’8/3/2016

l’accertata mancata produzione della disciplina contrattuale in sede di merito e l’incidenza –

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