Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1102 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 34174/2019

R.G. sollevato dal Tribunale di Bologna con ordinanza n. R.G.

1102/2019 del 14/11/2019, nel procedimento vertente tra:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., in persona del curatore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Davide Compagni, domiciliato ex

art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

e

M.E., rappresentato e difeso dall’avvocato Marco D’Apote,

domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo Cosimo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott.ssa Soldi Anna Maria che, visto

l’art. 380-ter c.p.c., ha chiesto che la Corte di cassazione

dichiari inammissibile il presente regolamento.

 

Fatto

RITENUTO

La Curatela del fallimento (OMISSIS) s.p.a., avendo transatto con M.E. l’azione di responsabilità proposta nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 146 L. Fall., l’ha poi convenuta in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, chiedendo l’adempimento delle obbligazioni così assunte.

Il Tribunale adito ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata per le imprese, rilevando che la transazione non aveva carattere novativo e che, pertanto, era ancora in discussione il sottostante rapporto societario (azione di responsabilità degli amministratori).

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata per le imprese, ha fissato per la trattazione l’udienza del 24 ottobre 2019. In quella data, pur avendo prospettato l’esistenza di una questione di competenza, ha rinviato la causa all’udienza del 12 novembre 2019. All’esito di questa seconda udienza, il Tribunale ha assunto la causa in decisione e, sciogliendo la riserva, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza.

Sostiene il Tribunale di Milano che non ogni controversia che tragga origine da rapporti societari appartiene alla competenza della sezione specializzata per le imprese, ma solo quelle direttamente inerenti ad un rapporto “endosocietario”. Tale non potrebbe considerarsi il presente giudizio, in cui la Curatela non agisce per l’accertamento di rapporti di matrice societaria, ma per il solo adempimento delle obbligazioni pecuniarie contenute in un accordo transattivo che, ancorchè non novativo, trova nell’azione di responsabilità contro l’amministratrice della (OMISSIS) s.p.a. solamente un antefatto estraneo al thema decidendum.

M.E. ha depositato una memoria difensiva, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5, per eccepire l’inammissibilità del regolamento.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Il regolamento è inammissibile in quanto tardivamente sollevato.

Infatti, il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall’art. 38 c.p.c., solo se promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede. Il mancato rispetto di detto termine comporta l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato all’udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, perchè la celebrazione di tali udienze è vietata nel nostro ordinamento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27731 del 29/10/2019, Rv. 655646 – 01; v. pure Sez. 1, Ordinanza n. 18680 del 05/12/2003, Rv. 568712 – 01).

Come già esposto, invece, il Tribunale di Milano ha richiesto l’intervento regolatore della Cassazione solo all’esito dello scioglimento della riserva assunta alla seconda udienza, dopo che la prima era stata rinviata per non meglio precisate ragioni.

Per tali ragioni, il regolamento deve essere dichiarato inammissibile. Le spese legali della M. non sono ripetibili, trattandosi di regolamento sollevato d’ufficio (Sez. 2, Ordinanza n. 21737 del 17/11/2004, Rv. 578056 – 01). Difatti, la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio promovibile a mente dell’art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l’immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatti, sicchè non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo alla fase processuale considerata, con la conseguenza che anche la liquidazione delle spese sostenute nella stessa va riservata alla sentenza che definisce l’intero giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 1625 t del 14/02/2000, Rv. 533831 – 01).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il regolamento.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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