Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1102 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1102 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 17638-2007 proposto da:
COMUNE DI PALERMO (c.f. 80016350821), in persona
del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA

Data pubblicazione: 20/01/2014

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato RAIMONDO BENEDETTO, giusta procura in
2013

calce al ricorso;
– ricorrente –

1706

contro

RUSSO NINO, COOPERATIVA EDILIZIA

ACQUARIO 2000,

1

COOPERATIVA HOUSE A R.L., COOPERATIVA EDILIZIA
LIKELIA A R.L., COOPERATIVA EDILIZIA SARA A R.L.;
– intimati –

sul ricorso 17945-2007 proposto da:
COOPERATIVA HOUSE A R.L., COOPERATIVA EDILIZIA SARA

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA
DELLA MARINA l, presso l’avvocato PITRUZZELLA
GIOVANNI, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MANGANO MASSIMILIANO, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

CURATELA DEL FALLIMENTO GUTTADAURO SALVATORE S.N.C.
E DEL FALLIMENTO PERSONALE DEI SOCI GUTTADAURO
SALVATORE, MARIO ED UGO, in persona del Curatore
avv. ANTONINO RUSSO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GREGORIO VII 396, presso l’avvocato

A R.L., COOPERATIVA EDILIZIA ACQUARIO 2000, in

GIUFFRIDA ANTONIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato SCUDERI IGNAZIO, giusta procura a
margine del controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

COMUNE DI PALERMO;

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- intimato-

sul ricorso 20041-2007 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO GUTTADAURO SALVATORE S.N.C.
E DEL FALLIMENTO PERSONALE DEI SOCI GUTTADAURO
SALVATORE, MARIO ED UGO, in persona del Curatore

ROMA, VIA GREGORIO VII 396, presso l’avvocato
GIUFFRIDA ANTONIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato SCUDERI IGNAZIO, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

COMUNE DI PALERMO, COOPERATIVA EDILIZIA ACQUARIO
2000, COOPERATIVA HOUSE A R.L., COOPERATIVA
EDILIZIA LIKELIA A R.L., COOPERATIVA EDILIZIA SARA
A R.L.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 488/2006 della CORTE
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/04/2006;

avv. ANTONINO RUSSO, elettivamente domiciliata in

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 21/11/2013 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per la
cassazione con rinvio.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Oggetto della controversia è la domanda di determinazione dell’indennità di espropriazionee occupazione temporanea di appezzamenti di terreno già appar-

Guttadauro s.n.c. e dichiarati falliti in estensione
del fallimento della società, per i quali ha agito in
giudizio il curatore fallimentare. L’espropriazione
era stata disposta a favore del Comune di Palermo per
la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata e
agevolata da parte delle cooperative edilizie a responsabilità limitata Sara, House e Acquario 2000, le quali
sono intervenute nel giudizio.
2. La Corte d’appello di Palermo, assunta una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza 24 aprile 2006
ha calcolato l’indennità dovuta dal Comune di Palermo
per l’espropriazione dell’area, avendone accertato la
vocazione edificatoria, determinandone dapprima il valore venale e quindi applicando l’art. 5 bis legge n.
359 del 1992 ; e ha determinato su tale base
l’indennità di occupazione. In relazione alla destinazione urbanistica dell’area, la corte ha osservato che
con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 13
marzo 1997 era stata variata la destinazione urbanistica delle aree in questione da verde agricolo a zona
4

tenuti a Salvatore, Mauro e Ugo Guttadauro, soci della

”C”, e ha tenuto conto dell’inclusione di aree agricole
nell’ambito di un peep, avente valore di strumento conformativo
3. Per la cassazione della sentenza, notificata il

28 giugno 2006, ricorre il Comune di Palermo, per un

Il fallimento resiste con controricorso e ricorso
incidentale per un motivo.
Le tre cooperative hanno depositato ricorso incidentale per due motivi, e memoria .
Il fallimento resiste a questo ricorso incidentale
con controricorso, e con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

5.

Con l’unico motivo del ricorso principale si

censura l’affermazione della corte territoriale che con
la deliberazione del consiglio comunale di Palermo in
data 13 marzo 1997 n. 45, e quindi prima dell’approvazione dell’intervento costruttivo, sarebbe stata variata la destinazione urbanistica delle aree destinate a
verde agricolo espropriate. Si sostiene che nella fattispecie il comune aveva approvato uno specifico intervento costruttivo sull’area in questione a norma
dell’art. 25 della legge della regione Siciliana 6 aprile 1996 n. 22, che lo consente qualora risultino esaurite od insufficien le zone residenziali di espanIl con
dr. Ald

est.
cherini

5

unico motivo.

sione previste dagli strumenti urbanistici vigenti, limitatamente all’utilizzazione delle risorse finanziarie
in qualunque forma destinate entro il 31 dicembre 1996
alla realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata. L’eser-

cizio di questa facoltà, si sostiene, non comporta la
variazione del piano regolatore, ancorché – com’è avvenuto nella fattispecie – la variante generale al piano
regolatore fosse stata adottata con la citata deliberazione, divenuta tuttavia definitivamente efficace – diversamente da quanto supposto dalla corte territoriale
– solo in data posteriore alla localizzazione del programma costruttivo (10 dicembre 1997) e alla stessa espropriazione. I primi tre quesiti di diritto proposti
dal ricorrente vertono appunto sulla data in cui le disposizioni di P.R.G. acquistano efficacia vincolante;
mentre l’ultimo quesito, sul presupposto che la variante di P.R.G. sia intervenuta solo dopo l’espropriazione, verte sulla denunciata violazione dell’art. 5 bis
della legge n. 359 del 1992, che ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione impone di tener conto esclusivamente delle possibilità legali di
edificazione esistenti al momento dell’esistenza del
vincolo.
6. I quesiti, e lo stesso motivo, non tengono conto
del fatto che, nell’impugnata sentenza, la qualifica6

LA(./

zione urbanistica dell’area espropriata, come destinata
a edilizia popolare, non è giustificata soltanto con
l’argomento, censurato, dell’adozione di una variante
di piano regolatore (in relazione alla quale è pertinente l’obiezione della sua inefficacia fino

stanza che nella fattispecie si trattasse di un
P.E.E.P. (piano di edilizia economica e popolare: o di
uno strumento a esso equiparato).
Va premesso a questo riguardo che, a norma dell’articolo 2 della legge regionale siciliana 6 maggio 1981,
n. 86, come modificato dall’art. 25, comma l della legge siciliana 6 aprile 1996, n. 22, limitatamente all’utilizzazione dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata, i comuni che seppur obbligati a dotarsi di piani di zona o programmi
costruttivi ne fossero ancora privi o non disponessero
di sufficienti aree all’interno degli stessi, erano tenuti ad approvare i programmi costruttivi di cui
all’articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1986,
n. l con le procedure, i termini e le modalità previste
dal medesimo articolo. Il secondo comma della medesima
disposizione di legge sottoponeva il programma ad approvazione dell’assessore regionale per il territorio e
Ti co rel. est.
dr. A1djCeccherini

7

all’approvazione definitiva), ma altresì con la circo-

per l’ambiente, che prescindeva dal parere del consiglio regionale dell’urbanistica. Decorsi quarantacinque
giorni dal ricevimento dell’istanza, in caso di silenzio il programma s’intendeva approvato. Il terzo comma,
infine, stabiliva che, se fossero esaurite o insuffi-

gli strumenti urbanistici vigenti, limitatamente all’utilizzazione delle risorse finanziarie in qualunque
forma destinate entro il 31 dicembre 1996 alla realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata, i programmi costruttivi di cui al precedente comma l potevano interessare zone destinate a verde agricolo contigue ad insediamenti abitativi e suscettibili di immediata urbanizzazione.
La disciplina risultante dalla citata legge conferiva dunque ai piani d’intervento edilizio in questione
un’efficacia identica a quella riconosciuta dalla normativa statale ai piani di edilizia economica e popolare. La sentenza impugnata muove appunto da questa premessa, laddove afferma che nella fattispecie si trattava di un p.e.e.p., e l’affermazione non è stata contestata dall’amministrazione ricorrente né in punto di
fatto, né sul punto di diritto dell’equiparazione
dell’intervento costruttivo, eseguito a norma dell’art.

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cienti le zone residenziali di espansione previste da-

25 della legge della regione Siciliana 6 aprile 1996 n.
22, ai p.e.e.p.
Questa circostanza, tuttavia è stata dal giudice di
merito correttamente valutata come idonea ad imprimere
un vincolo conformativo efficace e rilevante anche ai

zione, con l’effetto di conferire alla variante di piano regolatore valenza meramente attuativa del piano di
edilizia sovvenzionata o convenzionata. Al riguardo non
v’è che da richiamare il principio seguente di diritto,
consolidato nella giurisprudenza di questa corte, e che
in ogni caso doveva trovare applicazione anche nella
presente fattispecie:
nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, ai fini espropriativi, non è sufficiente fare riferimento al P.R.G. nella sua originaria formulazione (nel quale il terreno in questione sia
eventualmente collocato in zona agricola), ma occorre
anche tenere presente la destinazione che quel terreno
abbia assunto nel P.E.E.P., che del P.R.G. costituisce
variante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche (Cass. sez.
un. 18 novembre 1997 n. 11433).
Il principio, del resto, è stato più di recente ribadito anche da questa sezione, con l’affermazione che
9

fini della determinazione dell’indennità di espropria-

l’inclusione di un’area nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare, anche ove l’originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la
qualificazione come suolo agricolo, implica che, in
virtù della variante introdotta dal p.e.e.p. (che in

conformativo), la stessa abbia acquisito carattere di
edificabilità (Cass. 22 novembre 2010 n. 23584).
Il motivo è dunque inammissibile.
7. Il ricorso incidentale delle cooperative è stato
proposto per due motivi, dei quali il primo, per violazione di legge, è privo dei quesiti di diritto prescritti a pena d’inammissibilità dall’art. 336 bis
• c.p.c., norma vigente ratione temporis;

e il secondo,

per vizio di motivazione, è privo della sintesi richiesta dalla seconda parte del medesimo articolo, come è
stato chiarito dalla giurisprudenza di questa corte
(Sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603).
8. Con il suo ricorso incidentale, il fallimento
dei soci della s.n.c. Guttadauro Salvatore denuncia la
violazione di norme di diritto, avendo la corte territoriale applicato, nella determinazione delle indennità
di occupazione e di espropriazione dell’area di loro
proprietà, l’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992,
norma che viola l’art. l del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e per la
10

tale parte va considerato strumento programmatorio e

quale questa corte aveva già sottoposto alla Corte Costituzionale il dubbio di legittimità costituzionale
ritenuto non manifestamente infondato.
9. Il motivo è fondato. La corte territoriale ha
fatto applicazione di una disposizione di legge (5 bis

agosto 1992, n. 359) che limitatamente ai commi 1 e 2,
che prevedono una notevole riduzione dell’indennità di
espropriazione delle aree edificabili e qui vengono in
considerazione, è stata nel frattempo dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza
n. 348 del 2007. Delle citate disposizioni, pertanto,
non può farsi applicazione nel presente giudizio, ancorché la dichiarazione d’illegittimità costituzionale
sia sopravvenuta alla sentenza impugnata, essendo stata
questa impugnata sul punto. Torna invece nuovamente applicabile – sia ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione che ai fini di quella di occupazione temporanea – il criterio generale del valore
venale del bene fissato dall’art. 39 della legge 25
giugno 1865, n. 2359, mentre lo ius superveniens costituito dall’art. 2, commi 89 e 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica solo ai procedimenti espropriativi e non anche ai giudizi in corso (Cass. 21
giugno 2010 n. 14939).
Il co
dr. Al

el. est.
eccherini

11

del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8

10. L’accoglimento del ricorso incidentale del fallimento comporta la cassazione dell’impugnata sentenza,
nella parte in cui determina l’indennità di espropriazione e quella di occupazione.
La causa, inoltre, può essere decisa nel merito,

rito, con la determinazione dell’indennità di espropriazione in misura pari al valore venale, già accertato dalla corte territoriale in C 1.228.136,00. Anche
l’indennità di occupazione deve essere liquidata con il
medesimo criterio utilizzato nell’impugnata sentenza,
dell’interesse legale annuo, applicato tuttavia all’ammontare dell’indennità di espropriazione come in questa
sede liquidato. L’indennità di occupazione è pari, pertanto, a E 44.852,22.
11. Le spese dell’intero giudizio sono compensate,
considerato che la definizione della controversia ha
luogo in forza di jus superveniens.
P. q. m.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso
principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale delle cooperative. Accoglie il ricorso incidentale
del fallimento, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, determina
l’indennità di espropriazione in E 1.228.136,00, con

12

non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini di me-

gli interessi legali dalla data del decreto di espropriazione a quella del deposito; e quella di espropriazione in e 44.852,22, con gli interessi legali dalla
scadenza del primo anno e poi della frazione del secondo, fino al deposito.

t i.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il giorno 21 novembre 2013.

Compensa le spese dell’intero giudizio tra le par-

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