Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1102 del 18/01/2011

Cassazione civile sez. III, 18/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 18/01/2011), n.1102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23028/2009 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS) – società con socio unico

soggetta a direzione e coordinamento di Enel SpA in persona del

responsabile della funzione legale Calabria dell’Enel Distribuzione

SpA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16,

presso lo studio dell’avvocato CONSOLO Giuseppe, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato REGINALDO LECCE, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1714/2008 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,

depositata il 19/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO

GOLIA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. M.G. conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Nocera Tirinese l’Enel Distribuzione s.p.a. per sentirla condannare, nel limite della giurisdizione equitativa, al risarcimento del danno sofferto al proprio fondo ed alle colture a causa dell’installazione e manutenzione da parte della convenuta di alcuni pali di un elettrodotto sul terreno di sua proprietà.

L’Enel si costituiva, proponeva, altresì, domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione di una servitù e chiedendo la rimessione della controversia al Tribunale di Lamezia Terme.

Il Giudice di Pace, con sentenza parziale dichiarava la propria competenza a decidere sulla domanda principale proposta dalla parte attrice e la propria incompetenza sulla riconvenzionale, per essere competente il Tribunale di Lamezia Terme; con separata ordinanza dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale perchè indipendente dalla principale e disponeva la rimessione sul ruolo per l’istruzione sulla domanda principale, che, quindi, all’esito dell’istruzione stessa accoglieva con sentenza.

L’Enel s.p.a. proponeva appello avverso le predette decisioni ed il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza depositata il 19.11.2008, riteneva inammissibile l’appello, osservando che entrambe le sentenze erano impugnabili esclusivamente con il ricorso per cassazione, poichè l’accertamento dell’esistenza o meno della connessione costituiva il momento logico imprescindibile per la pronunzia del giudice di pace secondo equità.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Enel distribuzione.

2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 339 c.p.c., art. 113 c.p.c., comma 7, artt. 36 e 40 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Assume la ricorrente che l’erronea esclusione della connessione tra la domanda principale e la riconvenzionale, effettuata in concreto con le due decisioni da parte del giudice di pace, non impediva che l’unico mezzo di impugnazione delle sentenze rimanesse l’appello, per effetto della connessione, in quanto l’impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace va determinata sulla base delle domande e non sulla base del contenuto della decisione.

3. Il motivo è manifestamente fondato.

Per la decisione del motivo vanno ribaditi gli stessi principi già affermati da questa Corte con ordinanza n. 2999 del 7 febbraio 2008 (nonchè in numerose altre decisioni, adottate come quest’ultima all’adunanza del 18 dicembre 2007), resa in controversia analoga introdotta contro l’Enel Distribuzione s.p.a..

4. Va rilevato che, a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione (pacificamente da decidersi secondo diritto perchè di competenza del tribunale), sussisteva una palese connessione per pregiudizialità secondo un nesso di incompatibilità fra le due domande. Ciò, in considerazione del fatto che l’accertamento dell’acquisto per usucapione, determinato dall’inizio e dalla continuazione indisturbati del possesso, rifluisce, elidendola, sulla illiceità del corrispondente comportamento (da ultimo Cass. 8.9.2006 n. 19294) e ciò anche qualora la domanda principale di risarcimento del danno si fosse considerata relativa non (o non solo) al danno provocato dalla servitù, ma a quello provocato dall’Enel nell’esercizio del diritto di servitù. Al fine, infatti, di accertare in che limiti sia illecita o, per contro, sia lecita la condotta di chi tiene un comportamento corrispondente all’esercizio di un diritto di servitù, non si può prescindere dallo stabilire se un diritto di servitù sia stato costituito o meno, ed, in caso affermativo, dall’individuare quale sia la sua estensione (artt. 1064 e 1065 c.c.).

In ragione della detta connessione, la regola di giudizio applicabile alle due domande cumulate era quella secondo diritto, poichè nell’ipotesi in cui siano proposte dinanzi al giudice di pace una domanda soggetta a decisione secondo equità ed una domanda riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto, anche la domanda principale va decisa secondo diritto tutte le volte in cui fra le due domande vi sia una connessione caratterizzata dalla circostanza che la decisione richieda l’accertamento di un fatto costitutivo, impeditivo, modificativo od estintivo comune ad entrambe, cosicchè l’accertamento od il rigetto dell’una implichi il rigetto o l’accoglimento dell’altra (Cass. n. 20433 del 2006, da ultimo).

Ne consegue che la decisione con cui il giudice di pace, esclusa la connessione propria tra domanda principale e riconvenzionale, declinò la competenza sulla riconvenzionale ed affermò la propria competenza sulla domanda principale, negando sostanzialmente l’applicazione dell’art. 40 c.p.c., comma 7, fu una decisione resa in causa soggetta a regola decisoria secondo diritto.

Deve, poi, ritenersi che, quanto alla domanda principale, la sentenza definitiva sul merito, poi impugnata davanti al tribunale conservò anch’essa natura di decisione resa in causa soggetta a regola decisoria secondo diritto, non essendo sostenibile che la regola decisoria secondo diritto fosse rimasta automaticamente elisa per effetto della separazione del giudizio sulla riconvenzionale a seguito della decisione declinatoria della competenza (palesemente illegittima ai sensi dell’art. 40 c.p.c., comma 7).

La sentenza con cui il giudice di pace si era dichiarato competente sulla domanda principale ed aveva dismesso la competenza sulla riconvenzionale negando la sua competenza su di essa e nel contempo negando la rilevanza della connessione fra le due cause ai sensi dell’art. 40 c.p.c., comma 7, non essendo stata impugnata immediatamente rimase impugnabile nei termini ordinali.

Ora, essendosi già rilevato che la decisione, in quanto resa su un cumulo di cause, una delle quali a regola di decisione secondo diritto, doveva ritenersi avvenuta secondo diritto, il mezzo di impugnazione non poteva che essere l’appello.

Ne discende che, fintanto che pendeva il termine per l’appello sulla parziale, la regola di decisione sulla domanda principale rimessa sul ruolo dal giudice di pace non poteva che restare quella secondo diritto, in quanto sarebbe contraddittorio che una decisione definitiva possa avvenire secondo equità quando nel relativo giudizio sia stata pronunciata sentenza parziale secondo diritto, posto che questa decisione costituisce la base, il presupposto di quella definitiva.

Nè è ipotizzabile che la regola di decisione secondo diritto per la principale sia potuta venir meno una volta verificatasi la definitività della sentenza parziale perchè continuerebbe ad essere contraddittorio che la decisione definitiva possa avvenire secondo equità quando vi è stata una decisione parziale secondo diritto che ne rappresenti il presupposto.

Il mezzo di impugnazione esperibile contro le due sentenze era quindi esclusivamente l’appello”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va cassata l’impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice monocratico del tribunale di Lamezia Terme.

P.Q.M.

Visto l’art. 375, c.p.c..

Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice monocratico del tribunale di Lamezia Terme.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2011

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