Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11019 del 06/05/2010
Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 06/05/2010), n.11019
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19909-2008 proposto da:
F.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo STUDIO PROF. AVV.
LICCARDO LANDOLFI e ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ACTIS GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.P. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, LARGO MESSICO N. 7, presso l’avvocato TESAURO PAOLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO VALENTINO,
giusta procura speciale per Notaio MARIO MATANO di SANTA MARIA CAPUA
VETERE – Rep. n. 155555 dell’1.10.08;
– controricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
depositata il 15/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/03/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO a FELICETTI;
uditi, per il controricorrente, gli Avvocati VALENTINO E TESAURO che
hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità o
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra F.D. è stata dichiarata interdetta dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere e il giudice tutelare presso quel tribunale con ordinanza 15 aprile 2008 aveva nominato tutore il padre, sig. F.S., ritenendolo più idoneo del marito, sig. A.P.. Successivamente, su reclamo di quest’ultimo, con ordinanza in data 15 luglio 2008, il tribunale ha revocato tale nomina, nominando tutore il sig. A.P.. Il sig. F. S. ha proposto ricorso a questa Corte ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso tale provvedimento, con atto notificato il 28 luglio 2008 al sig. A.P. e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, formulando due motivi. Il sig. A.P. resiste con controricorso notificato il 20 ottobre 2008. Il ricorrente ha anche depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il ricorso è inammissibile. E’ infatti principio consolidato che il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di decreto o di ordinanza, come quello impugnato, solo se essi abbiano carattere decisorio nel senso di essere idonei a incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Non sono impugnabili, pertanto, in via generale, i decreti emessi in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c. mancanti di tale carattere e, specificamente, i provvedimenti emessi in sede di reclamo avverso provvedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti la nomina e la revoca del tutore, in quanto modificabili e revocabili in ogni momento dal giudice tutelare e configurantisi come interventi meramente ordinatori e amministrativi, come tali inidonei ad acquistare efficacia sia formale che sostanziale di giudicato (in tal senso, riguardo a provvedimenti di rimozione del tutore: Cass. 1 luglio 1998, n. 617; 14 febbraio 2003, n. 2205).
Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
PQM
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di euro milleduecento, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010