Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11019 del 05/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2017, (ud. 18/01/2017, dep.05/05/2017),  n. 11019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Ferderico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12671-2014 proposto da:

A.M.I.U. – AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA S.P.A., P.I. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio

dell’avvocato EDOARDO GHERA, rappresentata e difesa dall’avvocato

DOMENICO GAROFALO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.P., C.F. (OMISSIS), P.D. C.F. (OMISSIS),

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

POLITO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4042/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/01/2014 R.G.N. 3475/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato PATRIZIA SCAPPATURA per delega verbale Avvocato

DOMENICO GAROFALO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per: Estinzione per S.,

inammissibilità e in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Bari, S.P., + ALTRI OMESSI

A sostegno della domanda, i ricorrenti lamentavano di aver lavorato di fatto alle dipendenze dell’AMIU di Bari a partire dal 9.2.01 e che tale rapporto avesse assunto solo formalmente la veste di fornitura di lavoro interinale, mediante l’interposizione fittizia della società Obiettivo Lavoro s.c.a r.l., traducendosi, in realtà, in un rapporto di lavoro subordinato con l’A.M.I.U.

Resisteva l’AMIU evidenziando che i contratti interinali de quibus vennero costituiti anche in base all’accordo di collaborazione (avente ad oggetto la fornitura di lavoro temporaneo), L. 27 dicembre 1997, n. 449, ex art. 43, comma 1, tra AMIU e la società (fornitrice) Obiettivo Lavoro, evidenziando che tale accordo costituiva una ragione causale di fornitura di lavoro interinale, autonoma rispetto a quelle previste dalla L. n. 196 del 1997.

Con sentenza del 10.5.11, il Tribunale di Bari accoglieva le domande dichiarando “….la nullità delle clausole appositive del termine ai contratti di lavoro stipulati fra le parti…e quindi dichiarando che tali contratti sono a tempo indeterminato. Condanna l’Amiu a riammettere gli istanti in servizio con le mansioni specificate nel primo dei vari contratti da ciascuno stipulati, e a corrispondere loro quattro mensilità (ciascuno) dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori”, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32.

Il primo giudice rilevava che ” il richiamo, operato dall’Amiu, alla L. n. 449 del 1997, art. 43 (menzionato nell’accordo di collaborazione tra Amiu e Cooperativa del 5.1.2011, esibito dall’Amiu e rispetto al quale il lavoratore era terzo) non autorizzava i convenuti ad introdurre deroghe alle previsioni in materia di lavoro temporaneo ex L. n. 196 del 1997; senza contare che il predetto art. 43 non risultava in alcun modo richiamato nei contratti individuali di lavoro temporaneo, stipulati tra gli istanti e la predetta Cooperativa, che, al contrario, richiamavano integralmente la L. n. 196 del 1997.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’AMIU; resistevano, per quanto qui interessa, il S. ed il P..

Con sentenza depositata il 23 gennaio 2014, la Corte d’appello di Bari confermava, per quanto qui interessa, la sentenza di prime cure quanto ai detti lavoratori, rilevando, alla stessa stregua del primo giudice, che il menzionato L. n. 449 del 1997, art. 43 non individua modalità di accesso al lavoro temporaneo differenti da quelle disciplinate dalla L. n. 196 del 1997, cui l’AMIU non poteva dunque derogare.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’AMIU s.p.a., affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.

Resistono il S. ed il P. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve pregiudizialmente evidenziarsi che le parti hanno prodotto transazione stragiudiziale della presente controversia, tra l’AMIU ed il S., dichiarando l’AMIU di aver rinunciato al relativo ricorso, rinuncia accettata dal S..

Deve quindi dichiararsi l’estinzione del processo in presenza di formale rinuncia al presente ricorso, senza alcuna pronuncia in ordine alle spese, ex art. 391 c.p.c., comma 4, secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese “se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale”.

Quanto alla controversia tra l’AMIU ed il P., si osserva.

1.-Con il primo motivo l’AMIU (Azienda municipale di igiene urbana) di Bari s.p.a., denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 43, comma 1 nonchè della L. n. 196 del 1997, artt. 1, 3 e 10.

Lamenta che la sentenza impugnata non tenne conto che il presupposto giuridico del ricorso al lavoro temporaneo da parte dell’AMIU risiedeva nell’accordo di collaborazione da essa stipulato con la “Obiettivo Lavoro s.c.a.r.l.” ex art. 43 L. cit., che dunque legittimava senz’altro i contratti di lavoro temporaneo stipulati dall’AMIU, mutandone il profilo causale con conseguente (sostanziale) inapplicabilità della disciplina di cui alla L. n. 196 del 1997.

Il motivo è infondato.

La L. n. 449 del 1997, art. 43, comma 1, intitolato a Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività, stabilisce: “Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonchè una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro”.

Come esattamente evidenziato dalla Corte barese, tale norma non individua affatto (e neppure menziona) modalità di accesso al lavoro temporaneo differenti rispetto a quelle previste dalla L. n. 196 del 1997, nè, pertanto, prevede o autorizza alcuna deroga alla disciplina di cui alla Legge da ultimo citata, che peraltro ha natura speciale, a differenza di quanto sostento dalla ricorrente AMIU quanto ai rapporti di lavoro in esame, rispetto alle previsione del citato art. 43 che consente, in generale, alle pubbliche amministrazioni di stipulare accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro.

Nè può ritenersi che l’assunzione di lavoratori temporanei si sia fondata sul presupposto giuridico del detto accordo di collaborazione, posto che nessuna disposizione in tal senso è prevista nel menzionato art. 43, dovendosi così anche escludere la sussistenza del dedotto procedimento negoziale unitario e predeterminato, tanto più rispetto ai lavoratori temporanei assunti, nei cui contratti era solo citata la L. n. 196 del 1997 senza alcun riferimento, per le ragioni dette peraltro irrilevante, al predetto accordo di collaborazione (stipulato tra l’AMIU e la soc. Obiettivo Lavoro).

2.- Con il secondo motivo l’AMIU denuncia la violazione della L. n. 196 del 1997, artt. 1, 3 e 10 dell’art. 12 preleggi e del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 36. Lamenta che nessuna norma stabilisce che l’illegittimità del contratto di collaborazione (L. n. 449 del 1997, ex art. 43) comporti le conseguenze previste dalla L. n. 196 del 1997(ed in particolare la conversione del rapporto ex art. 10 della legge da ultimo citata).

Il motivo è infondato, posto che la precedente stipula del contratto di collaborazione con la soc. coop. Obiettivo lavoro, non esonera in alcun modo dall’osservanza delle norme in materia di lavoro flessibile, ed in particolare, per quanto qui interessa, il lavoro interinale e la disciplina per esso prevista dalla L. n. 196 del 1997.

La questione della conversione del rapporto di lavoro risulta poi nuova, non devoluta al giudice d’appello che sul punto, pur affermando che l’effetto della detta nullità è la conversione del contratto in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato, non fa che confermare al riguardo quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale. Nè l’AMIU, su cui gravava il relativo onere, ha dedotto, e tanto meno documentato, di aver proposto specifico motivo di gravame sul punto.

3.- Con il terzo motivo l’AMIU denuncia la violazione della L. n. 196 del 1997, artt. 1, 3, 5 e 10. Lamenta che la sentenza impugnata, sempre senza considerare l’accordo di collaborazione, ritenne illegittimi i contratti di lavoro temporaneo (con l’utilizzatrice) in base alla mancanza di esigenze causali indicate nel contratto di fornitura, nonchè in base alla indeterminatezza delle mansioni da assegnare ai lavoratori temporanei. Lamenta che l’indicazione delle esigenze causali non figura tra i requisiti contenutistici imposti dalla L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 5, mentre l’indicazione dei motivi della fornitura è requisito contenutistico previsto solo per i contratti individuali di lavoro temporaneo, L. n. 196 del 1997, ex art. 3, comma 3, lett. a); evidenzia infine che i requisiti contenutistici imposti dalla L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 5, lett. b), erano ben assolti dal rinvio al c.c.n.l.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte affermato (ex alifs, Cass. n. 13960/11, n. 14714/11, n. 16010/11, etc.) che in materia di rapporto di lavoro interinale, la mancanza o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui alla L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 10 e dunque quanto previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 per cui il contratto di lavoro col fornitore “interposto” si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore “interponente”.

Tale principio è stato poi ribadito ed ampliato dalla sentenza 17.1.2013 n. 1148, ove si è affermato che la legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Ne consegue che l’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e, quindi, l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo; inoltre, alla conversione soggettiva del rapporto si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 368 del 2001 ai fini della legittimità del lavoro a tempo determinato tra l’utilizzatore ed il lavoratore.

In tale pronuncia si è anche chiarito che la L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo per le esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle categorie specificate dalla norma, esigenze che il contratto di fornitura non può quindi omettere di indicare, nè può indicare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa (ovvero ove la causale indicata nel contratto di fornitura sia limitata ai “casi previsti dal c.c.n.l.”); ne consegue che, ove la clausola sia indicata in termini generici, inidonei ad essere ricondotti ad una delle causali previste dal legislatore, il contratto è illegittimo, e, in applicazione del disposto di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 10 (che dispone l’applicabilità della L. n. 1369 del 1960), il rapporto si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore interponente.

4.-Con il quarto motivo l’AMIU denuncia un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Lamenta in sostanza che il lavoratore non fu vittima di alcuna interposizione illecita di manodopera, essendo ben consapevole (avendolo anzi ricercato) del lavoro in AMIU, come confermato da numerose deposizioni testimoniali, riprodotte per ampi stralci in ricorso.

Il motivo è inammissibile, coinvolgendo apprezzamenti di fatto nel regime di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendo stata la questione comunque ed adeguatamente esaminata dal giudice d’appello.

5.- Il ricorso nei confronti del P. deve essere pertanto rigettato.

Le spese della relativa lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo tra l’AMIU s.p.a. ed il S.; nulla per le relative spese. Rigetta il ricorso nei confronti di P.D.. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, in favore del P., pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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