Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11018 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 26/02/2021, dep. 26/04/2021), n.11018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11695/2016 proposto da:

Gh. di G.A. e C. S.a.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Domenico De Dominicis n. 42, presso lo studio dell’avvocato

Pazzaglia Aldo Antonio, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Del Soldato Flavio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Marche Multiservizi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria n. 95,

presso lo studio dell’avvocato Galvani Andrea, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Bucci Gianluca, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Garante per la Protezione dei Dati Personali, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta

e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 812/2015 del TRIBUNALE di PESARO, depositata

il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2021 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Gh. di G.A. e C. sas presentava, in data 30 giugno 2015, ricorso al Tribunale di Pesaro avverso il silenzio-rigetto formatosi, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 150, comma 2 (codice privacy), in data 1 giugno 2015, sul ricorso al Garante per la protezione dei dati personali avverso il diniego espresso da Marche Multiservizi Spa sulla richiesta di rettifica dell’intestazione e della imputazione dei consumi di acqua, relativi al ristorante di proprietà della società, alla signora A. di Maggio che lo aveva gestito in qualità di affittuaria, nel periodo da ottobre 2013 a febbraio 2014.

Nello stesso procedimento la società, in data 17 luglio 2015, formulava motivi aggiunti avverso il provvedimento espresso del Garante in data 28 maggio 2015, comunicato il successivo 30 giugno, dichiarativo della inammissibilità del ricorso.

Il Tribunale dichiarava inammissibili i suddetti motivi aggiunti (per estraneità degli stessi al rito del lavoro, applicabile in materia, e perché il provvedimento di rigetto avrebbe dovuto essere impugnato con ricorso autonomo) e, giudicando sul provvedimento di silenzio-rigetto, dichiarava inammissibili le ragioni di contestazione concernenti il versamento dell’importo di Euro 150,00 per la proposizione del ricorso al Garante a titolo di diritti di segreteria; rigettava il ricorso nella parte concernente la tutela dei dati personali, in ragione del fatto che la disciplina del codice privacy (art. 4), come modificata dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 40, comma 2), convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, non era applicabile alle persone giuridiche, non sussistendo l’ipotizzato contrasto con il diritto UE, come interpretato dalla Corte di giustizia in una sentenza (del 9 novembre 2010, C-92 e C-93/10, Schecke e Eifert) ritenuta non pertinente nella specie.

Avverso questa sentenza la Gh. di G.A. e C. sas propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e a una memoria, resistiti dal Garante per la protezione dei dati personali e da Marche Multiservizi Spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 10, per avere il Tribunale giudicato inammissibili i motivi aggiunti volti a censurare il provvedimento di inammissibilità reso dal Garante, quando era pendente il procedimento avente ad oggetto il ricorso avverso il silenzio-rigetto.

Il suddetto motivo è connesso al terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, codice privacy, come modificato dal D.L. n. 201 del 2011, art. 40, comma 2, conv. in L. n. 214 del 2012, art. 12 disp. prel. c.c., 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali della Ue, per avere fatto applicazione di una normativa che, escludendo le persone giuridiche dalla tutela dei dati personali di cui al codice, sarebbe in contrasto con il diritto Ue, questione cui si riferisce una istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

Il terzo motivo tratta la questione della tutela della privacy con riferimento – par di comprendere – al silenzio-rigetto del Garante sul ricorso originario della società, senza tuttavia considerare che a tale provvedimento implicito ha fatto comunque seguito un provvedimento espresso del Garante di inammissibilità del ricorso, anch’esso impugnato con motivi aggiunti, che il Tribunale ha dichiarato inammissibile con statuizione incongruamente censurata in questa sede. Il primo motivo, infatti, non illustra specificamente gli esatti termini dell’impugnato provvedimento di inammissibilità reso dal Garante, in violazione del canone di specificità del ricorso che impone – a pena di inammissibilità e improcedibilità del ricorso – “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti… sui quali il ricorso si fonda” (art. 366 c.p.c., n. 6) e il tempestivo deposito degli atti stessi (art. 369 c.p.c., n. 4), con l’effetto che non è possibile neppure valutare se vi sia (e quale sia) l’interesse a contestare il silenzio-rigetto in presenza di un provvedimento successivo ugualmente negativo, che lo ha assorbito, non impugnato efficacemente.

Per altro verso, la questione di fondo della tutela della privacy è stata inammissibilmente introdotta nei suddetti motivi di ricorso, i quali non illustrano specificamente le circostanze di fatto in cui sarebbe consistito il suddetto trattamento dei dati da parte della Marche Multiservizi, prima ancora che le ragioni a sostegno della sua asserita illiceità. A quest’ultimo riguardo, si deve correggere l’affermazione del Tribunale nella parte in cui richiama la modifica normativa che esclude l’applicazione del codice privacy alle persone giuridiche, non essendo invero la ricorrente una persona giuridica (è una società in accomandita semplice), ma è un errore in diritto che non inficia la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata, visto che l’applicazione del codice è esclusa anche agli enti e alle associazioni.

L’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ha ad oggetto, dunque, una questione priva di rilevanza ai fini della decisione.

Il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 152 codice privacy, in relazione alla statuizione concernente la ripetizione dei diritti di segreteria, per avere omesso di rimettere le parti dinanzi al giudice competente, indicato dubitativamente nel giudice di pace o nel giudice tributario, è inammissibile, non cogliendo né censurando la ratio decidendi con la quale il Tribunale ha evidenziato l’estraneità di tale domanda alla tutela dei diritti inerenti ai dati personali dei quali si chiede la protezione nel giudizio.

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alle spese, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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