Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11018 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 06/05/2010), n.11018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10290-2005 proposto da:

SOCIETA’ INGG. ETTORE E GUIDO DI VEROLI – IMPRESA DI COSTRUZIONI

S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPARDI 12/A,

presso l’avvocato BAISI GIGLIOLA rappresentata e difesa dall’avvocato

DE SANTIS FRANCESCO ITALICO, giusta procura speciale per Notaio

FRANCESCO MARIA RAGNISCO di ROMA – Rep. n. 58229 del 30.3.05;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FROSINONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 211, presso

l’avvocato CAPECCI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato

PIZZUTELLI MARCO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1407/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. MORRONE, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato M. PIZZUTELLI che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso de comune di Frosinone, il Tribunale di Frosinone con decreto emesso il 18 settembre 1998 ingiungeva alla s.r.l. Ingg.

Ettore e Guido DI VEROLI – IMPRESA DI COSTRUZIONI di pagare la somma di L. 88.762.268, pari alla metà della somma corrisposta alla signora D.B.M., in esecuzione di una sentenza del Pretore di Frosinone che aveva condannato entrambe le parti, in solido, al risarcimento dei danni a lei cagionati dall’occupazione acquisitiva di un suo fondo.

Avverso il provvedimento proponeva opposizione la società ingiunta con atto di citazione notificato il 28 ottobre 1998, deducendo, in via principale, l’inesistenza del debito di regresso, in assenza di propria responsabilità nella procedura espropriativa condotta dal solo comune di Frosinone; e in subordine eccependo il minor grado di responsabilità, nei rapporti interni, ai fini dell’azione di regresso.

Con sentenza 2 maggio 2001 il Tribunale di Frosinone rigettava l’opposizione, statuendo che si era formato il giudicato sulla responsabilità di entrambe le parti e che la stessa doveva essere ritenuta in pari misura.

Il successivo gravame della Di Veroli s.r.l. era respinto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza emessa il 22 marzo 2004.

La corte motivava:

– che il giudicato esterno eccepito dal comune di Frosinone precludeva il riesame della questione di merito inerente l’accertamento di responsabilità, data l’identità della questione di fatto e di diritto già trattata nel precedente giudizio.

Avverso la sentenza, non notificata, proponeva ricorso per cassazione, notificato il 20 aprile 2005, la s.r.l. Ingg. Ettore e Guido DI VEROLI – IMPRESA DI COSTRUZIONI, deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e il difetto di motivazione nel ritenere preclusa da giudicato la questione relativa alla graduazione, nei rapporti interni, della responsabilità:

questione, in realtà, non esaminata nel precedente giudizio svoltosi dinanzi al Pretore di Frosinone perchè non oggetto di domanda.

Resisteva con controricorso il comune di Frosinone.

Entrambe le parti depositavano memorie illustrative entro i termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ..

All’udienza del 16 marzo 2010 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Il giudicato formatosi sulla sentenza del Pretore di Frosinone nell’ambito della domanda di risarcimento svolta dalla terza danneggiata esaurisce il tema della responsabilità solidale delle parti del presente giudizio.

L’eccezione di merito di inesistenza del proprio debito, che sostanziava l’opposizione a decreto ingiuntivo svolta dall’impresa Di Veroli era quindi preclusa ob rem judicatam, come correttamente statuito dalla Corte d’appello di Roma.

Lo stesso non può dirsi, indubbiamente, per l’azione di regresso:

che com’è pacifico tra le parti, non era stata proposta in tale sede.

E’ quindi esatta, in linea di stretto principio, la censura mossa dalla ricorrente Di Veroli alla sentenza impugnata, sotto il profilo che l’accertamento irrevocabile copriva esclusivamente la questione dell’an debeatur, valendo ad escludere l’esenzione da responsabilità da essa allegata, come peraltro quest’ultima finisce con l’ammettere;

restando, per contro, impregiudicata la concreta graduazione di colpa nei rapporti interni, perchè mai oggetto, come detto, di specifica domanda nel precedente giudizio dinanzi al Pretore di Frosinone.

E’ dunque vero che la corte territoriale non abbia distinto, erroneamente, i due momenti rilevanti dell’accertamento di responsabilità verso il terzo e di riparto interno del debito solidale. Tuttavia, non è sufficiente, in sede di impugnazione, la critica limitata alla violazione di un principio di diritto, se essa non reiteri, contestualmente, le ragioni di ingiustizia della sentenza, arrestatasi in limine alla disamina di una questione pregiudiziale, ritenuta preclusiva della decisione nel merito.

In questo senso, il ricorso dell’impresa Di Veroli appare manchevole, essendosi limitato all’allegazione della violazione dell’art. 2909 cod. civ. ed al vizio di motivazione sulla ritenuta identità del rapporto giuridico in esame rispetto a quello coperto da giudicato;

senza esporre, in forma puntuale ed analitica, anche i motivi di ingiustizia sostanziale del ritenuto concorso paritario di responsabilità affermato espressamente nella sentenza di primo grado.

In relazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, il motivo dedotto non può consistere, infatti, in una generica doglianza di violazione di legge o di carenza di motivazione; ma deve contenere, altresì, l’indicazione degli elementi in fatto e diritto che diano conto dell’ incidenza causale dell’errore lamentato sull’ingiustizia sostanziale della pronuncia (fuori dei casi in cui sia denunciato un error in procedendo che imponga una rimessione della causa al giudice inferiore).

Il ricorso è dunque infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre l’Iva e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 Marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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