Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11017 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 26/04/2021), n.11017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14761/2019 proposto da:

S.R.H., domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

Nicoletta Maria Mauro, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Lecce, depositato il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

8/2/2021 dal Cons. Dott. Marulli Marco.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. S.R.H., cittadino pakistano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Lecce, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento delle misure della protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, avendo il decidente denegato il chiesto riconoscimento senza esercitare i compiti di indagine sottesi al dovere di cooperazione istruttoria ed utilizzando COI evidenzianti una situazione interna del paese di provenienza discorde rispetto a quella emergente dalle COI allegate dal richiedente; 2) della violazione dell’art. 16 Dir UE 32/2013/UE avendo il decidente provveduto nei riferiti termini in ragione di un atteggiamento “poliziesco” e di una pregiudiziale valutazione di inattendibilità; 3) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, avendo il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria sul presupposto di un’insussistente condizione di vulnerabilità, quantunque le condizioni di pericolo allegate dal richiedente, incidendo negativamente sullo stato di salute fisica e mentale del medesimo, siano indicative del contrario;

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il Tribunale è pervenuto a negare la sussistenza delle condizioni per far luogo in favore del richiedente al riconoscimento della protezione sussidiaria nel caso previsto dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), sulla base dell’affermazione che “sebbene la sconcertante violazione dei diritti di donne e bambini investa tutto il paese, l’attuale situazione di insicurezza non investe, stando alle fonti, la zone del distretto di B.M., dove ha vissuto i richiedente sino all’uscita dal Pakistan”.

Il giudizio così esternato non è congruamente motivato essendo infirmato, da un lato, da un vizio di pertinenza e, dall’altro, da un vizio argomentativo.

Non si comprende, per vero, sotto il primo profilo il riferimento alla condizione di violenza cui è fatta oggetto la popolazione femminile e minorile del paese di provenienza, non appartenendo il richiedente ad alcuna di tali categorie, sicchè la relativa affermazione che si legge nel provvedimento è priva di pertinenza e si rivela dunque incongrua a motivare il rigetto della domanda con conseguente violazione della norma rubricata, dato che il giudizio così espresso risulta privo del necessario carattere dell’individualità.

Non è poi fornita, sotto il secondo profilo, alcuna indicazione circa l’esclusione della regione di provenienza del richiedente dalla situazione di instabilità, pure riconosciuta dal decidente, corrente nel Pujab, di talchè, non essendo la relativa affermazione debitamente assistita dall’indicazione delle fonti di conoscenza, tanto più se quelle citate dal decidente, registrando una condizione di diffusa violenza di matrice terroristica in tutta la regione sembrano attestare il contrario, il giudizio di sfavore espresso nella delibazione del punto risulta declinato in modo apparentemente apodittico, l’argomento che lo sostanzia non dimostrandosi idoneo a sorreggere il decisum.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Esso rimarca, invero, sulla base per di più di un presupposto disconosciuto dal decidente (“non risultano, inoltre, patologie di rilievo”) e genericamente rappresentato nel motivo, un dissenso motivazionale rispetto agli esiti sfavorevoli del giudizio di merito sul punto e sollecita una rivalutazione della complessiva vicenda umana del richiedente che, in disparte da ogni più specifica ragione di inammissibilità argomentabile in rito, si sottrae al sindacato di legittimità esperibile in questa sede.

4. Va dunque accolto il primo motivo di ricorso e vanno dichiarati assorbito il secondo ed inammissibile il terzo.

5. Cassato perciò l’impugnato decreto nei limiti del motivo accolto, la causa va rinviata avanti al giudice a quo per il necessario seguito.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo ed inammissibile il terzo motivo; cassa l’impugnato decreto nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Lecce che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della I sezione civile, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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