Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11017 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. III, 19/05/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. (OMISSIS), C.A.

(OMISSIS), CH.AN. (OMISSIS), C.

B., T.M. (OMISSIS), quali eredi di

C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

CONCETTA PAPA giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.L., considerato domiciliato “ex lege” in ROMA,

presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MEGALE GIULIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2950/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Specializzata Agraria, emessa il 20/10/2004, depositata il

07/02/2005; R.G.N. 915/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 3 novembre 1995 V.L. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione specializzata agraria, C.F. chiedendo che fosse dichiarato cessato, alla data del 10 novembre 1997, il contratto di affitto agrario inter partes avente a oggetto un fondo di sua proprietà in (OMISSIS).

Costituitosi in giudizio il C. ha eccepito il proprio diritto di ritenzione del fondo per i miglioramenti apportati e spiegando domanda riconvenzionale sia per ottenere l’indennità del caso (pari a L. 133.642.950) per i miglioramenti sia per la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto al canone legale (pari a L. 33.280.035).

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza non definitiva ha dichiarato la cessazione del rapporto agrario ordinando il rilascio del fondo da parte del C. che ha proposto opposizione alla esecuzione.

Riuniti i due giudizi, l’adita sezione, con sentenza 26 novembre 2003 ha rigettato sia le domande riconvenzionali del C., sia la opposizione alla esecuzione.

Gravata tale pronunzia dal C., la Corte di appello di Napoli sezione specializzata agraria, con sentenza 20 ottobre 2004 – 7 febbraio 2005 in parziale accoglimento della proposta impugnazione ha compensato per metà le spese di lite del primo grado del giudizio, ferma la condanna del C. al pagamento esclusivo delle spese di consulenza tecnica d’ufficio e confermate tutte le altre statuizioni.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, hanno proposto ricorso, affidato a 7 motivi C.A., C. G., CH.An., C.B. e T. M., quali eredi di C.F., con atto 4 febbraio 2006.

Resiste, con controricorso V.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In ordine al rigetto della domanda proposta della L. 3 maggio 1982, n. 203, ex art. 17 ricorrenti censurano la sentenza impugnata denunziando:

– con il primo motivo, violazione e falsa applicazione di legge – vizio di motivazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in riferimento alla L. 203 del 1982, artt. 16 e 11 e art. 112 cod. proc. civ. Si assume, infatti, che i giudici a quibus, non valutando il contesto e l’ordine logico delle questioni e delle doglianze prospettate con il primo motivo di appello, non hanno reso alcuna comprensibità sufficiente motivazione, atteso che a p. 4 della sentenza si legge ed invero il primo motivo (con cui censura la sentenza sul rilievo che il tribunale pur ammettendo la CTU per la quantificazione dei miglioramenti ha in seguito respinto la domanda in tal senso proposta dall’odierno appellante) è palesemente infondato, vuoi perchè il mezzo istruttorio venne disposto su richiesta del C. vuoi perchè il suo espletamento non poteva condizionare la successiva decisione presa per di più dalla sezione specializzata in diversa composizione. La motivazione – assume al riguardo la difesa dei ricorrenti – è solo apparente, inconcludente – e mostra un’obbiettiva deficienza del criterio logico e di un nesso di coerenza cui si aggiungere un’assoluta incompatibilità ed estraneità della stessa motivazione con gli elementi di causa prospettati nel primo motivo d’appello (che è preceduto dalle considerazioni difensive sull’instabile e fluttuante comportamento dei primi giudici);

– con il secondo motivo, violazione di legge – omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in riferimento alla L. n. 203 del 1982, artt. 16 e 11 e art. 2697 cod. civ. art. 112 cod. proc. civ. e art. 1362 c.c., atteso che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata il consenso all’esecuzione dei miglioramenti emerge dalla scrittura 23 agosto 1969 e dalla esecuzione dei patti contrattuali contenuti nella detta scrittura con la realizzazione delle opere successive alla stessa e provati a mezzo testimoni;

– con il terzo motivo, violazione e falsa applicazione di legge – illogica insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Vizi odi motivazione in riferimento alla L. 203 del 1982, artt. 16 e 11 e art. 2691 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ. e art. 115 cod. proc. civ., art. 1362 cod. civ. e art. 1350 cod. civ. considerato che la presenza del proprietario nell’esecuzione dei lavori e per tutto il periodo conferma che tra le parti erano già intervenuti nuovi accordi contrattuali con le modifiche e aggiornamenti.

2. Nessuno dei riassunti motivi può trovare accoglimento.

2.1. Quanto, in particolare, alla ripetutamente denunziata violazione e falsa applicazione di norme di legge e in particolare, da una parte, della L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 16 e 17 dall’altra, dell’art. 2697 cod. civ., da ultimo degli artt. 1362 e 1350 cod. civ. le censure sono manifestamente inammissibili.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

2.1.1. Quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile, poichè non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048;

Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145;

Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).

2.2.2. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione).

Viceversa, la allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonchè Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione;

Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).

2.2.3. Nella specie la difesa di parte ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato le disposizioni di legge indicate nella intestazione dei vari motivi (L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 16 e 17 artt. 1350, 1362 e 2697 cod. civ.), in realtà, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere dei ricorrenti inadeguata, sollecitando, così, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.

2.2.4. Quanto alla – in più punti – denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. si osserva che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (tra le tantissime, Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 10 febbraio 2006, n. 2935; Cass. 14 febbraio 2001, n. 2155).

2.2.5. Prospettandosi, nei motivi ora al vaglio, la violazione degli artt. 1350 e 1362 cod. civ., preme evidenziare che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.

Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, contemporaneamente, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).

2.2.6. Inammissibili, ancora, sono tutte le deduzioni in cui si prospetta – quale violazione di legge -la inosservanza, da parte dei giudici a quibus dell’art. 112 cod. proc. civ. A prescindere dal considerare che al riguardo – con specifico riferimento al primo motivo – per stessa ammissione della difesa dei ricorrenti esiste una – sia pure sintetica – motivazione, sì che non è configurabile una omessa pronunzia (sulla cui nozione cfr., recentemente, ad esempio, Cass. 10 marzo 2011 n. 5695) e che negli altri motivi la deduzione, pur invocata nella rubrica dei motivi stessi, non risulta in alcun modo sviluppata o articolata nella esposizione dei singoli motivi (in ispregio della regola di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4), deve ribadirsi che la omessa pronuncia su una domanda, ovvero su un motivo di appello o su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, – cioè invocando la nullità della sentenza – e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione (Cass. 10 marzo 2011, n. 5701).

2.3. Giusta la testuale previsione di cui all’art. 177 c.p.c., comma 1, le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

E’ palese, per l’effetto, che correttamente e congruamente i giudici di appello hanno ritenuto in margine al primo motivo irrilevante che i primi giudici dopo avere dato ingresso a una consulenza per l’accertamento dei presunti miglioramenti apportati al fondo abbiano, successivamente, ritenuto irrilevanti detti accertamenti e rigettato la domanda L. n. 203 del 1982, ex art. 17 per non essere stata data idonea prova che i miglioramenti fossero stati eseguiti con il consenso del concedente.

Deve escludersi – contemporaneamente, sempre in margine al primo motivo – che vi sia stata omessa motivazione su alcuni degli argomenti sviluppati nel primo motivo di appello (prova del consenso derivante dal contenuto delle deposizioni raccolte in corso di causa, nonchè dal tenore del contratto di affitto) atteso che tutte tali circostanze sono state, puntualmente, e analiticamente tenute presenti e vagliate con esito negativo rispetto alle aspettative di parte ora ricorrente in sede di analisi dei successivi motivi di appello.

2.4. E’ palese – ancora – la inammissibilità di tutte le considerazioni svolte al fine di censurare la valutazione fatta propria dai giudici del merito vuoi del contenuto del contratto inter partes – contratto hanno puntualmente e esaurientemente sottolineato quei giudici – che nel prevedere il terreno dato in affitto è coltivato a pascolo ed in tali condizioni dovrà essere riconsegnato al Vitale a fine locazione fissando in apicibus il divieto per l’affittuario di eseguire qual-siasi trasformazione (trasformazione pertanto, vietata e per la cui esecuzione, pertanto, gli odierni ricorrenti non possono anche pretendere una indennità), vuoi della circostanza che non è dato ravvisare per facta concludentia, che anche nella forma verbale, postula l’estrinsecazione di volontà negoziali convergenti nella formazione dell’accordo delle parti.

2.5. Deve ribadirsi, infatti (tra le tantissime, ad esempio, Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087), che il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere inteso a far valere – a pena di inammissibilità in difetto di loro specifica indicazione – carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi.

Non può,invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggetto della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti.

Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame.

Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità.

2.6. Sempre in margine alla pretesa dei ricorrenti di una diversa lettura delle risultanze di causa (e, in particolare quanto al contenuto del contratto inter partes, alle sue clausole e alla valutazione delle risultanze di causa per cui è mancata la conclusione di un nuovo contratto verbale o comunque per facta concludentia) si osserva che in ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola – o di alcune risultanze – siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044).

3. Con il quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere negato il diritto del proprio dante causa di ripetere i canoni corrisposti in eccesso rispetto all’equo canone.

4. Il motivo è manifestamente infondato.

Al riquardo è sufficiente fare riferimento alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, costante nell’affermare (Cass. 14 novembre 2008, n. 27264; Cass. 19 aprile 2010, n. 9266, tra le tantissime) che per effetto della sentenza n. 318 del 2002, sono divenute prive di effetti le tabelle per i canoni di equo affitto come disciplinate dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 9 e dalle norme da questo richiamate.

Deriva da quanto sopra, quindi, che per l’immediato , salvo un eventuale nuovo intervento del legislatore – non esistendo più livelli massimi di equità stabiliti dalle dette tabelle – non ha alcun fondamento la domanda diretta all’accertamento del canone equo, sia che con questa il conduttore – ai sensi della L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 28 – tenda alla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza ai menzionati livelli, in forza di accordi liberamente intervenuti tra le parti, anche senza l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole, sia che – invece – la stessa provenga, come nella specie, dal concedente per conseguire un canone maggiore rispetto a quello pattiziamente convenuto.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano violazione di legge vizio di motivazione art. 360 nn. 3 e 5 in riferimento all’art. 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. per avere i giudici del merito ritenuto nuova la domanda di rimborso dei contributi consortili per legge a carico dei proprietari, assumendo che la domanda non è stata introdotta per la prima volta in appello, appartenendo già alla controversia in primo grado essendo stato demandato al CTU anche l’accertamento di J quanto pagato dal dante causa dei ricorrenti al detto titolo.

6. Il motivo è inammissibile.

La domanda in questione è stata, infatti, ritenuta inammissibile non perchè – come del tutto apoditticamente invocato dai ricorrenti – introdotta per la prima volta in appello, ma perchè in ispregio delle regole del processo di cui agli artt. 409 e ss. cod. proc. civ. (da osservarsi e, in concreto, osservato nelle controversie innanzi alla sezione specializzata agraria) introdotta oltre i limiti di cui agli artt. 418 e 420 cod. proc. civ. In particolare, nel rito del lavoro, mentre è consentita – sia pure previa autorizzazione del giudice – la modificazione della domanda (emendatio libelli), non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova per mutamento della causa petendi o del petitum, neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con l’esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito.

La nutatio libelli non consentita dall’art. 420 cod. proc. civ. è solo quella che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare una spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo, sussistendo, invece, soltanto una emendatio quando la modifica della domanda iniziale incide sulla causa petendi unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul petitum nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.

In altri termini, si ha domanda nuova per modificazione della causa petendi, inammissibile nel rito del lavoro ex, art. 420 c.p.c., comma 1, quando viene modificato in corso di causa il fatto posto a fondamento della domanda, variandone le circostanze materiali o introducendone di nuove, modificando il titolo della domanda (Cass. 1 febbraio 2006 n. 2240), Certo che – come accertato dai giudici del merito e in alcun modo contestato dai ricorrenti che invocano che nel quesito demandato al CTU, dopo la sentenza non definitiva era stato chiesto l’accertamento delle somme corrisposte per contributi consortili, non che una specifica domanda con tale causa petendi fosse stata formulata in occasione della domanda riconvenzionale nella riconvenzionale non era stata formulata alcuna domanda quanto ai contributi consortili in questione è palese che esattamente i giudici del merito hanno dichiarato la stessa inammissibilmente introdotta in causa.

7. Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano violazione di legge – omessa motivazione – art. 360 n. 3 e 5 – vizio di motivazione perchè la Corte territoriale non si è pronunziata sul terzo motivo di gravame in ordine alla domanda di opposizione all’esecuzione.

8. Il motivo è inammissibile.

La censura (comunque assorbita dalla circostanza che è stato accertato che il C. non vanta alcun credito nei confronti del concedente) in particolare, riguardando l’omesso esame di un motivo di appello, doveva essere prospettata – come evidenziato sopra – sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4: essendo stata, all’opposto, formulata sotto il diverso profilo di cui ai nn. 3 e 5 cod. proc. civ. è di palmare evidenza la sua inammissibilità (oltre le pronunce ricordate sopra, Cass. 4 marzo 2010, n. 5203; Cass. 1 febbraio 2010, n. 2234).

9. Con il settimo motivo si censura la sentenza di appello che ha posto a carico del soccombente le spese del giudizio di gravame (pur avendo accolto, parzialmente, il proposto appello).

10. Il motivo è inammissibile perchè non sono indicate le ragioni del dissenso rispetto alla statuizione del giudice di appello, esaurendosi, la parte motiva della censura nella seguente, criptica, espressione: la corte territoriale in punto spese accoglie l’appello del C. in ordine al governo delle spese per poi condannarlo nuovamente alle stesse con una motivazione illogica e contraddittoria.

Anche a prescindere da quanto precede – comunque -non può tacersi che correttamente i giudici del secondo grado hanno posto totalmente a carico del C. le spese di quel grado di giudizio attesa la minima rilevanza del motivo di appello accolto (relativo alle spese del giudizio di primo grado, compensate per metà, ferma la condanna di parte C. al pagamento delle spese di consulenza tecnica d’ufficio).

11. Il proposto ricorso, conclusivamente, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, pagamento delle spese di questo giudizio di Legittimità in favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 3.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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