Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11017 del 10/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 10/06/2020), n.11017
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22642-2018 R.G. proposto da:
G.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCESCO MANCINI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, ANTONELLA TESTA, UGO NUCCIARONE;
– reistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
LARINO, depositata il 13/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO
ROBERTO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che conclude
per l’accoglimento del ricorso, con le conseguenze di legge.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Il tribunale di Larino con ordinanza in data 13 giugno 2018, sospendeva il processo colà pendente fino alla definitiva statuizione sull’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate di Campobasso pendente dinanzi alla giurisdizione tributaria che si era pronunciata con una prima sentenza (n. 1007/2015 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso).
Prendeva atto della pronuncia di questa Corte (ordinanza 9 agosto 2017) chef adita da G.G.A. in sede di regolamento di competenza aveva annullato la precedente ordinanza che aveva rilevato un rapporto di pregiudizialità necessaria, ex art. 295 c.p.c., con il procedimento pendente dinanzi alla giurisdizione tributaria sull’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate di Campobasso operando invece nella fattispecie l’istituto della sospensione discrezionale ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2″; la quale è ammessa solo quando il giudice motivi sul perchè non intende appoggiarsi sull’autorità della prima sentenza già intervenuta atteso che secondo la corte di cassazione “quando tra i due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2”.
Rilevava inoltre il tribunale di Larino che la medesima pronuncia di questa Corte avesse demandato al giudice del merito la valutazione sull’opportunità della sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2. Ed allo scopo osservava che la circostanza dell’accentramento in capo all’Agenzia delle Entrate della funzione di verifica dell’entità dei redditi che costituiscono base della liquidazione sia delle imposte che dei contributi, radicava certamente l’opportunità della sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello pendente davanti alla giurisdizione tributaria, in quanto l’entità del reddito che sarà accertato dal giudice speciale avrà un riflesso immediato e diretto sulla pretesa dell’Inps, che in base a detto reddito, come accertato dall’Agenzia delle Entrate, ha automaticamente – ed in linea di principio correttamente, se il reddito fosse risultato sussistente nella corrispondente misura – calcolato l’importo dei contributi non versati, secondo una correlazione automatica e diretta.
Pertanto, ad avviso del giudice, risultava pienamente integrata la fattispecie di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2, norma che trova applicazione allorchè gli effetti dichiarativi o costitutivi della sentenza invocata siano pregiudiziali all’oggetto del processo nel quale si fanno valere, e presuppone pertanto la necessità di due decisioni: una nella controversia che costituisce l’indispensabile antecedente logico giuridico della decisione dell’altra o nella quale viene deciso una questione fondamentale comune alla seconda lite, e l’altra nel secondo processo (che viene sospeso), nel quale si dibattono questioni consequenziali (cfr. Cass. VI, 11.6.2012, n. 9478).
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. G.G.A. con un motivo di censura; l’Inps ha resistito ed ha richiesto preliminarmente l’integrazione del contraddittorio; il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso sostenendo che il giudice non avesse motivato sull’autorità della decisione pregiudicante, intesa come sussistenza o meno della forza di convincimento del suo tenore, non essendo sufficiente rilevare la sussistenza del rapporto di pregiudizialità.
Con ordinanza depositata in data 30 maggio 2019 è stata dispostet, l’integrazione del contraddittorio che è stata ritualmente operata con la notifica del regolamento di competenza de quo alla SCCI SPA regolarmente costituita nel giudizio innanzi al tribunale di Larino. L’INPS ha depositato memoria.
Diritto
RITENUTO
CHE:
1.- Con l’unico motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 337 c.p.c., comma 2, atteso che ai fini del legittimo potere di sospensione discrezionale del processo previsto dalla norma citata è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perchè non ne condivide il merito e le ragioni giustificatrici (Cassazione Sezioni Unite 10027/2012; Cassazione nn. 24046/2014, 25890/2013; 21664/2015).
2.- Il motivo è fondato atteso che secondo questa Corte, ai fini della sospensione del processo fino alla definizione del giudizio di impugnazione, prevista nell’art. 337 c.p.c., comma 2, è necessario indicare in concreto le ragioni della controvertibilità della decisione la cui autorità venga invocata nel giudizio. Sicchè il giudice deve spiegare i motivi per i quali non intende aderire alla decisione già pronunciata; mentre non è sufficiente indicare che sia astrattamente ravvisabile una “situazione di opportunità in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi alla giurisdizione tributaria” (secondo quanto ha spiegato il tribunale di Larino). Secondo quanto costantemente affermato da questa Corte infatti il giudizio pregiudicato potrà essere sospeso dal giudice – ai sensi del richiamato art. 337 c.p.c. – soltanto “motivatamente” e, dunque, con la esposizione delle ragioni per cui ritenga di non poggiarsi sull’autorità della sentenza già intervenuta sulla questione pregiudicante (Cass. n. 10027/2019, n. 80/2019, n. 29450/2018; n. 26251/2017; n. 13823/ 2016; n. 17473/2015; n. 6207/2014; n. 25536/2013).
3. Va altresì precisato – in relazione a casi come quello in esame in cui il giudizio pregiudicante e quello pregiudicato pendono dinanzi a giurisdizioni differenti – che tale incidentale valutazione sull’autorità della sentenza pregiudicante, effettuata a limitati fini endoprocessuali, non può ritenersi integrare uno sconfinamento del giudice ordinario nell’ambito riservato alla giurisdizione speciale.
4. Non hanno invece rilievo alcuno in questa sede le censure relative al fatto che il ricorrente avesse fatto valere come vizio principale ed assorbente quello dell’impedimento legale all’iscrizione a ruolo del credito contributivo da parte dell’Inps in pendenza di impugnazione dell’avviso di accertamento dinanzi all’organo tributario, essendo noto che pur in presenza di illegittimità dell’iscrizione a ruolo (per l’impugnazione dell’accertamento in sede giudiziale) il giudice è tenuto ad accertare nel merito l’esistenza della pretesa contributiva dell’INPS.
5.- Per i motivi esposti il ricorso va quindi accolto, l’ordinanza di sospensione deve essere cassata e le parti vanno rimesse dinanzi allo stesso Tribunale di Larino, il quale provvederà sulle spese del presente regolamento unitamente al merito. Va dato pure atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma di legge.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Larino, al quale demanda di provvedere sulle spese processuali del presente regolamento unitamente al merito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 19 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020