Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11017 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2017, (ud. 12/01/2017, dep.05/05/2017),  n. 11017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BORNZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21956-2014 proposto da:

D.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ISTRIA 12, presso lo studio dell’avvocato LIVIO VARDANEGA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO STEFANUTTI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., (già Capitalia S.p.a. in qualità di incorporante

della Fineco Group S.p.A.) C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SALARIA 259, presso lo studio degli avvocati MARCO PASSALACQUA,

MARCELLO GIUSTINIANI, ANTONELLA NEGRI, (STUDIO BONELLI EREDE

PAPPALARDO) che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/05/2014 R.G.N. 263/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato LIVIO VARDANEGA per delega verbale Avvocato MASSIMO

STEFANUTTI;

udito l’Avvocato PAOLO PETROSILLO per delega verbale Avvocato MARCO

PASSALACQUA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.M. adiva il Tribunale di Padova ed esponeva: di aver sottoscritto un contratto quale promotore finanziario con la Banca Fin-Eco s.p.a. con collegata side letter. Che nel corso del rapporto aveva subito numerose pressioni per modificare il compenso da fisso a provvigionale e che la società, a fronte del suo diniego, aveva disposto unilateralmente la modifica determinandolo conseguentemente a recedere dal contratto.

1.2. Chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovutogli a titolo di compenso fisso oltre che la somma pattuita a titolo di penale nell’accordo aggiuntivo.

1.3. La convenuta, nel costituirsi per resistere al ricorso, formulava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna della parte ricorrente al pagamento delle somme stabilite nel contratto per la violazione del patto di stabilità oltre che la restituzione di anticipi provvigionali percepiti.

1.4. Il Tribunale di Padova rigettava la domanda principale e, in accoglimento di quella incidentale, condannava il D. al pagamento della somma di Euro 100.161,39 a titolo di penale avendo accertato l’insussistenza di una giusta causa di recesso e la violazione del patto di stabilità di cinque anni contenuto nell’accordo allegato al contratto.

2. La Corte di appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame proposto dal D., rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per carente specificità dello stesso, ha ridotto la penale nella misura del 25% così condannando il ricorrente al pagamento della minor somma di Euro 75.000,00.

2.1. Il giudice di secondo grado ha confermato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che, in base alla side letter allegata al contratto, il diritto dell’agente al compenso fisso era stato ancorato all’adempimento dell’obbligo di svolgere un numero minimo di visite ed al raggiungimento degli obiettivi minimi concordati. Del pari ha ritenuto che non fosse stata offerta la prova, dall’agente che ne era onerato, dell’avvenuto rispetto delle condizioni concordate per conservare il trattamento fisso.

2.2. La Corte territoriale ha poi sottolineato che, ai fini del mutamento del regime retributivo, non era necessaria una previa contestazione dell’inadempimento essendo quest’ultimo di per sè sufficiente a determinare la modifica.

2.3. Conseguentemente, la mancanza di una giusta causa di recesso autorizzava la richiesta di pagamento della penale collegata alla violazione del patto di stabilità convenuto tra le parti. Tuttavia reputava equo ridurne l’importo del 25%, in accoglimento della richiesta formulata in appello dal D., avuto riguardo alla durata effettiva del contratto ed a quella del vincolo previsto.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre D.M. che articola sette motivi cui resiste Unicredit s.p.a. – già Capitalia s.p.a. incorporante della Fineco Group s.p.a. con controricorso ulteriormente illustrati con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale nel rigettare le censure mosse alla sentenza impugnata avrebbe rinviato acriticamente alla motivazione del giudice di primo grado senza in alcun modo chiarire le ragioni del proprio convincimento così incorrendo nelle denunciate violazioni.

5. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole ancora una volta della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 oltre che della contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di merito, con un percorso argomentativo incomprensibile e contraddittorio, interpretato la lettera allegata al contratto in senso contrario con quanto dalla stessa stabilito. Sottolinea il ricorrente che dalla documentazione allegata agli atti emergeva evidente l’inadempimento della società agli obblighi assunti con il contratto ed in particolare all’impegno di non modificare il compenso fisso prima che fossero trascorsi dodici mesi dalla conclusione del contratto e pertanto non prima del (OMISSIS) atteso che il contratto stipulato il (OMISSIS) produceva i suoi effetti dal 1 aprile successivo. Prosegue il D. osservando che in tal modo la società si era resa gravemente inadempiente agli obblighi assunti con l’accordo aggiuntivo allegato al contratto, la c.d. side setter, e che, pertanto, contrariamente a quanto accertato dai giudici di merito, legittimamente era receduto dal contratto e nessuna penale era dovuta.

6. Con il terzo motivo di ricorso, formulato per il caso in cui sia ritenuta sussistente una motivazione coerente con le questioni sollevate nei motivi di appello, è denunciata la violazione ed errata applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c. per avere il giudice di appello erroneamente interpretato la lettera aggiuntiva al contratto. Sostiene infatti il ricorrente che ai fini di una corretta interpretazione della più volte ricordata side letter era necessario tenere conto di tutti i parametri interpretativi previsti e dunque, accanto al dato letterale pacifico della previsione di due condizioni necessarie per addivenire alla modifica del compenso da fisso a provvigione (il tempo – 12 mesi, la prestazione – un minor numero di visite) andava poi considerato, secondo una interpretazione che tenga conto della volontà delle parti, che la previsione di due periodi distinti oltre che di compensi distinti avrebbe dovuto convincere della correttezza dell’interpretazione proposta dal D.. Infine, con riguardo al comportamento tenuto dalle parti, risulta che nessun inadempimento è stato mai contestato al promotore finanziario con la conseguenza che, interpretata la clausola aggiuntiva insieme al contratto si sarebbe dovuti pervenire all’accertamento di un inadempimento da parte della società mandante e conseguentemente ritenere sussistente la giusta causa di recesso dell’agente.

7. Con il quarto motivo di ricorso, poi, ci si duole della violazione dell’art. 1460 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che la sentenza non avrebbe considerato che la violazione della clausola di stabilità, contenuta nella side letter, integrerebbe un inadempimento datoriale di tale gravità da giustificare il recesso per giusta causa dell’agente e che, conseguentemente, era esclusa la possibilità di porre a raffronto inadempimenti reciproci.

8. Con il quinto motivo di ricorso è denunciata la violazione ed errata applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c. per avere la Corte di merito, erroneamente interpretando la clausola contenuta al punto 4 della side letter più volte ricordata, ritenuto insussistente la giusta causa di risoluzione del rapporto e conseguentemente applicato la penale prevista dal contratto per il caso di recesso anticipato rispetto al decorso del periodo minimo di cinque anni.

9. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c. e l’errata applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.. Nel rammentare che la funzione della penale è quella sanzionatoria di determinare preventivamente la misura del pregiudizio con la conseguenza che la determinazione dell’importo deve essere funzionale a tale fine e non risolversi, come nella specie, in una coartazione della volontà e dei comportamenti dell’agente inibendone il recesso pur in presenza dei presupposti per esercitare tale diritto.

10. Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice di appello omesso di analizzare oltre che di motivare in relazione alla denunciata mancata formulazione, da parte della società resistente in primo grado, di una vera e propria domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale presupposto alla domanda di condanna al pagamento della penale in relazione al recesso anticipato dal contratto.

11. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

12. Occorre premettere che, anche dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella ” motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. s.u. 07/04/2014 n. 8053 e successivamente Cass. ord. sez 6-3, 08/10/2014 n. 21257 e 20/11/2015 n. 23828).

13. Orbene con riguardo ai primi due motivi di ricorso si osserva che da un canto la sentenza ha, direttamente o per relationem, esaminato le censure formulate nell’appello di tal che non è ravvisabile il vizio di omessa pronuncia denunciato.

14. E’ legittima, infatti, la motivazione per relationem della sentenza pronunziata in sede di gravame ove, come è avvenuto nel caso in esame, il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto. Nella sostanza deve emergere che si è pervenuti a tale risultato attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. recentemente Cass. 19/07/2016 n. 14786 e già S.U. 16/01/2015 n. 642).

15. Ed infatti il giudice di appello pur facendo proprio il percorso argomentativo del giudice di primo grado lo ha verificato alla luce delle censure formulate nel gravame esplicitando, anche con riferimento alle censure formulate nel gravame, le ragioni della sua condivisione.

16. Neppure la sentenza si espone alle censure formulate sotto il profilo del vizio di omessa o contraddittoria motivazione posto che, come si è rammentato, l’indagine sul vizio motivazionale è limitata, nel nuovo regime dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che si applica al caso in esame, al caso di totale pretermissione di uno specifico fatto storico ovvero di assoluta mancanza di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, o ancora in una motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile o infine quando sia ravvisabile un irriducibile contrasto di affermazioni tra loro inconciliabili (cfr. per tutte Cass. s.u. n. 8053/2014cit.).

17. Ma nessuna di tali condizioni è ravvisabile nel caso in esame dove, piuttosto, il giudice di appello ha proceduto ad un esame di tutti i fatti oggetto di controversia dandone una ricostruzione diversa rispetto a quella auspicata dal ricorrente e, conseguentemente, i primi due motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili.

18. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

19. E’ ben vero che nell’interpretazione del contratto, il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto medesimo ex art. 1362 c.c., concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti e che pertanto il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è, da solo, decisivo dovendosi ritenere acquisito il significato delle dichiarazioni negoziali esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sè non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un’espressione “prima facie” chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (cfr. Cass. 01/12/2016 n. 24560 e già 11/01/2006 n. 261). Tuttavia, l’art. 1362 c.c., pur prescrivendo all’interprete di non limitarsi, nell’attività di ermeneutica negoziale, all’analisi del significato letterale delle parole, non relega tale criterio al rango di strumento interpretativo del tutto sussidiario e secondario, collocandolo, al contrario, nella posizione di mezzo prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti. Ne consegue che laddove il significato letterale delle parole, secondo la loro connessione, si presenti esaustivo nel disvelare l’effettiva volontà dei contraenti il criterio di interpretazione letterale è dunque quello prioritario (cfr. Cass. 30/09/2014 n. 20599 ed ivi le richiamate Cass. 02/08/2000 n. 10106, 27/06/1997 n. 5734 26/06/1997 n. 5715 e 20/03/1996 n. 2372).

20. In sostanza il criterio dell’interpretazione letterale è collocato dal legislatore nella posizione di mezzo prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, con la conseguenza che il giudice, prima di accedere ad altri, diversi parametri di interpretazione, è tenuto a fornire compiuta ed articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale, a meno che tale equivocità non, risulti, “ictu oculi”, di assoluta, non contestabile evidenza.

21. Nel caso in esame non vi è alcuna assoluta e non contestabile evidenza, emergente ictu oculi, di equivocità della clausola. Al contrario, come accertato dalla Corte territoriale, essa esprime in maniera chiara l’intento delle parti di stabilire in via generale che i più favorevoli compensi previsti dalla side letter alla clausola n. 3 punto 1) lettere a) e b) sono soggetti all’adempimento dell’impegno assunto dal promotore e descritto alla clausola n. 2 punto 1) (contattando un numero minimo di nuclei familiari, secondo le modalità analiticamente descritte nella clausola stessa, mai contattati in precedenza nè dalla banca nè da suoi altri promotori). Inoltre la clausola indica specificatamente i criteri di individuazione dell’inadempimento qualificato cui si ricollega l’applicazione dei compensi previsti in via generale dal contratto di agenzia, stabilendo con chiarezza che lo stesso è ravvisabile nel mancato rispetto dell’impegno per due mesi, anche non consecutivi, nell’arco di un anno.

22. La correttezza dell’interpretazione data dalla Corte di merito alla clausola 3 punto 3 sui compensi si riverbera sull’accertamento della sussistenza di un inadempimento datoriale che avrebbe potuto giustificare il recesso anticipato dal contratto in deroga al patto di stabilità sottoscritto dalle parti e sanzionato con la previsione di una penale in caso di inadempimento. In disparte i profili di ammissibilità della censura, infatti, una volta stabilito che legittimamente il datore di lavoro aveva mutato le modalità di retribuzione dell’attività prestata dal D. si deve ritenere che correttamente la Corte di appello ha escluso che tale condotta datoriale integrasse quella giusta causa di risoluzione del rapporto che, in deroga a quanto convenuto nella clausola n. 4 della side setter, avrebbe consentito al D. di recedere senza applicazione della penale convenuta in relazione al patto di stabilità sottoscritto. Pertanto infondato è anche il quarto motivo.

23. Nè l’interpretazione data dal giudice di merito alla clausola n. 4 si espone ai vizi denunciati con il quinto motivo di violazione ed errata applicazione degli artt. 1362, 1363,1366 e 1369 c.c.. Nel richiamare i principi esposti nel rispondere al terzo motivo di ricorso, va confermato che la Corte di appello ha coerentemente interpretato la clausola convenuta sottolineando che si trattava di una penale che operava automaticamente per il solo fatto dell’inadempimento all’impegno di stabilità concordato di una delle parti del rapporto che non fosse giustificato da una causa così grave da non consentirne la prosecuzione neppure provvisoria, che, con accertamento in questa sede non censurabile, ha ritenuto insussistente.

24. Del pari infondato è il sesto motivo di ricorso. denuncia la violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c. e l’errata applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.. Va premesso che il lavoratore subordinato (e ciò vale anche per quello in regime di parasubordinazione), come ha facoltà di disporre liberamente del proprio diritto di recedere dal rapporto di lavoro (v. Cass. n. 17010/14; Cass. n. 17817/05), così può liberamente concordare una durata minima del rapporto stesso, che comporti, fuori dell’ipotesi di giusta causa di recesso di cui all’art. 2119 c.c., il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente al mancato rispetto del suddetto periodo minimo di durata (cfr. Cass. 26/10/2016 n. 21646). A tale pattuizione è attribuita la natura di clausola penale ex art. 1382 c.c. con funzione di liquidazione preventiva del danno e costituisce una lecita espressione dell’autonomia privata (Cass. 25/07/2014 n. 17010 ed ivi le citate Cass. n. 18195 del 2007 e Cass. n. 9161 del 2002). Ai sensi dell’art. 1384 c.c. al giudice è attribuito il potere di riduzione equitativa, anche d’ufficio, in caso di manifesta eccessività della penale ovvero tenuto conto dell’entità dell’adempimento dell’obbligazione principale. Orbene nel caso in esame la Corte non è incorsa nella denunciata violazione delle norme richiamate (1382 e 1384 c.c.) delle quali ha fatto corretta applicazione esercitando il suo potere d’ufficio di riduzione e riproporzionandola alla effettiva durata dell’inadempimento. Nè, tantomeno, è possibile ravvisare una violazione delle regole di interpretazione neppure chiaramente denunciate.

25. E’ inammissibile infine l’ultimo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione ad una omessa motivazione sulla censura avente ad oggetto la mancata formulazione, da parte della società resistente in primo grado, di una vera e propria domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale presupposto alla domanda di condanna al pagamento della penale in relazione al recesso anticipato dal contratto.

26. Al riguardo si osserva che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (nella specie, la proposizione in primo grado di una domanda riconvenzionale specifica e distinta rispetto a quella di condanna al pagamento dell’importo previsto nella penale e relativa all’accertamento dell’inadempimento presupposto) non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr. Cass. 12/01/2016 n. 321 e 06/12/2004 n. 22860).

27. Peraltro tale specifica domanda non era affatto necessaria atteso che il tema della decisione sottoposto al giudice era proprio quello della sussistenza di un grave inadempimento datoriale che avrebbe giustificato il recesso anticipato. Escluso l’inadempimento, perciò, l’applicazione della penale era automaticamente conseguente alla risoluzione anticipata del rapporto non essendo stata mai neppure prospettata altra e diversa causa di risoluzione dello stesso.

28. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese regolate secondo il criterio della soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi oltre al 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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