Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11016 del 06/05/2010
Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 06/05/2010), n.11016
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9075-2005 proposto da:
A.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE ANGELICO 97, presso l’avvocato MAIORANA ROBERTO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALFANO SERGIO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.C., nella qualità di curatore del fallimento
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO
CARO 62, presso l’avvocato CICCOTTI SABINA, rappresentato e difeso
dall’avvocato GUERRERA FABRIZIO, giusta procura in calce al ricorso
notificato;
– controricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
S.P.A., BANCO DI SICILIA S.P.A.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO,
depositata il 18/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABBRITTI Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotta, con ordinanza collegiale depositata il 18 gennaio 2005, ha respinto il reclamo proposto a mente dell’art. 178 c.p.c. da A.A. avverso il provvedimento del giudice istruttore d’estinzione del giudizio d’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, disposto a causa della mancata riassunzione nel termine di legge del giudizio stesso, interrotto in seguito alla fusione per incorporazione del Banco di Sicilia, creditore opposto, in Capitalia s.p.a.. Ha rilevato che l’atto di riassunzione è stato notificato al successore a titolo particolare – Banco di Sicilia s.p.a., neocostituita cessionaria dell’omonima azienda bancaria, ma non anche al successore universale- Capitalia.
A.A. ricorre per cassazione avverso questo provvedimento con quattro motivi resistiti con controricorso dal curatore del fallimento A.A. che ha altresì depositato memoria difensiva a mente dell’art. 378 c.p.c.. Nessuno degli altri intimati ha spiegato difesa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto quattro motivi di censura con cui denuncia:
1.- omessa motivazione, in violazione degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.;
2.- violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, artt. 18, 162 e 163;
3.- violazione dell’art. 178 c.p.c., comma 2;
4.- violazione degli artt. 303 e 305 c.p.c..
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 307 c.p.c., u.c. prevede che l’estinzione, nei casi di cui ai commi precedenti, è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore.
Tale ordinanza, se assunta dal tale organo che non operi in funzione di giudice unico, secondo il disposto dell’art. 178 c.p.c., comma 2, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio che provvede in camera di consiglio con sentenza.
La sentenza, in tale ipotesi, è pronunciata dal Tribunale quale giudice di primo grado, ed è perciò appellabile ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 1.
Tale ricostruzione esegetica è consolidata nell’orientamento di questa Corte (per tutte Cass. nn. 19973/2004, 2500/2003) e trova piena applicazione nel caso in esame dal momento che il reclamo ha avuto ad oggetto l’ordinanza d’estinzione, assunta dal giudice istruttore del giudizio d’opposizione alla sentenza dichiarativa dell’odierno ricorrente, in tale predicata necessaria qualità d’istruttore, nè poteva essere diversamente atteso che il procedimento d’opposizione ex art. 18, L. Fall. è affidato al tribunale in composizione collegiale e non certo monocratica.
La sentenza che ha definito il reclamo è stata emessa dal Tribunale quale organo collegiale, nell’esercizio del potere di controllo immediato sulle ordinanze dell’istruttore, e non già quale giudice della fase d’impugnazione, e per l’effetto avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello e non col ricorso per Cassazione. Ne discende la condanna del ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM
LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010