Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11016 del 05/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2017, (ud. 11/01/2017, dep.05/05/2017),  n. 11016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20439-2011 proposto da:

P.G., C.F. (OMISSIS), C.G. C.F. (OMISSIS),

M.P. C.F. S. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO

ABRIGNANI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVAN BATTISTA

MESSINA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI, (già A.S.L. N. (OMISSIS)

DI TRAPANI) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE

ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato TIBERIO SARAGO’,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO LIMA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1575/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/12/2010 R.G.N. 1792/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato TIBERIO SARAGO’ per delega Avvocato GIOVAN BATTISTA

MESSINA;

udito l’Avvocato MARCELLO LIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva accolto il ricorso, ha respinto la domanda proposta da P.G., M.P. e C.G., dirigenti medici di primo livello, i quali avevano chiesto la condanna della Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute nell’anno 2002.

2. La Corte territoriale ha individuato nell’art. 21 del C.C.N.L. del 1996 la norma pattizia regolatrice della fattispecie ed ha precisato al riguardo che il successivo contratto collettivo per il quadriennio 1998-2001 non aveva disciplinato la materia delle ferie e non aveva inserito il richiamato art. 21 nell’elenco delle disposizioni disapplicate. Ciò premesso ha evidenziato che l’art. 21 consente la monetizzazione delle ferie non godute solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, in presenza delle condizioni richieste dal comma 13, ossia qualora le ferie stesse non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. La Azienda Provinciale di Trapani ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “violazione dell’art. 20 del C.C.N.L. 1998-2001 riguardante la regolamentazione delle ferie dei dirigenti medici del Comparto Sanità”. Rilevano che erroneamente la Corte territoriale ha deciso la controversia sulla base di quanto previsto dall’art. 21 del CCNL 1996 quando, in realtà, doveva essere applicato l’art. 20 del C.C.N.L. per il quadriennio 1998-2001 che, nel prevedere il diritto dei dirigenti medici a fruire delle ferie entro l’anno successivo a quello di maturazione, non ha più riportato la precedente norma negoziale, che rimandava alla data della cessazione del servizio il diritto al pagamento della indennità sostitutiva.

1.2. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per “violazione e falsa applicazione dell’art. 2109 c.c., interpretato in conformità all’art. 36 Cost.”. Premessa la inapplicabilità ratione temporis del D.Lgs. n. 66 del 2003, i ricorrenti sostengono che il principio della non monetizzazione delle ferie determina la nullità delle previsioni contrattuali che consentano la rinuncia preventiva al periodo di riposo annuale in cambio di compensi o indennizzi economici ma non esclude il diritto del prestatore che non abbia fruito delle ferie ad ottenere il pagamento della indennità sostitutiva. Richiamano, poi, giurisprudenza di questa Corte per sostenere la erroneità del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24712 del 2008 che ha interpretato l’art. 21 del CCNL 5.12.1996.

2.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, perchè la Corte territoriale ha correttamente deciso la controversia sulla base della disciplina dettata dall’art. 21 del CCNL 5.12.1996 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità.

Con la disposizione contrattuale in parola le parti collettive, dopo avere previsto, al comma 1, che “il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi”, hanno aggiunto: al comma 8 che “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’azienda o ente..”; al comma 11 che “in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo”; e infine, al comma 13, che “Fermo restando il disposto del comma 8, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l’azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l’azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell’art. 36.”.

Detta disciplina è rimasta immutata a seguito della sottoscrizione del CCNL 8 giugno 2000 per il quadriennio normativo 1998/2001, che non ha inserito l’art. 21 del CCNL 1996 fra le norme e le disposizioni disapplicate elencate nell’art. 65, nè ha dettato una diversa regolamentazione dell’istituto.

2.2. A riprova della perdurante vigenza dell’art. 21 e del divieto, in corso di rapporto, di monetizzazione delle ferie non godute basterà citare l’art. 24 del CCNL 3.11.2005 per il quadriennio normativo 2002/2005 (che richiama l’art. 21 e precisa “con decorrenza dall’entrata in vigore del presente CCNL, le parti, con riferimento all’art. 21, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano che nella normale retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di ferie sono comprese le voci indicate nella tabella n. 3 allegata, che, dalla medesima data sostituisce la tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996”) e l’art. 16 del CCNL 6.5.2010, intitolato “disposizioni particolari e conferme”, con il quale le parti collettive hanno nuovamente richiamato la disciplina dettata dall’art. 21, e in particolare dal comma 13, stabilendo che “in relazione alle disposizioni di cui all’art. 21, comma 13 del CCNL 5.12.1996, I capoverso, e fermo rimanendo quanto previsto in materia di fruizione delle ferie, si conferma che la monetizzazione delle stesse è consentita solo all’atto della cessazione dal servizio e, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, queste ultime devono essere riconosciute in modo formale e tempestivo e comunque entro il termine di cui al medesimo art. 21, comma 11 secondo le procedure definite dall’Azienda medesima.”

2.3. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha deciso la controversia sulla base della disciplina dettata dal CCNL 5.12.1996 e ha escluso la fondatezza della domanda evidenziando che la normativa contrattuale non consente in corso di rapporto la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute.

2.4. Detta interpretazione è conforme al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, giudicando in fattispecie analoga, hanno evidenziato che “A norma dell’art. 21 del CCNL della dirigenza medica – che la Corte di cassazione può interpretare direttamente ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, – il diritto alle ferie, in quanto irrinunciabile, non è traducibile in moneta in corso di rapporto di lavoro, insorgendo il diritto all’indennità sostitutiva solo al momento della fine del rapporto stesso” (Cass. S.U. 7.10.2008 n. 24712).

La esegesi, inoltre, trova conferma, oltre che nelle successive norme contrattuali sopra richiamate, anche nel CCNL 10.2.2004, integrativo del CCNL 8.6.2000, che all’art. 5, intitolato “determinazione dei compensi per ferie non godute”, ha ribadito la indispensabile correlazione fra cessazione del rapporto di lavoro e diritto alla indennità sostituiva (la disposizione contrattuale testualmente recita: “Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui all’art. 26, comma 2, lett. c); trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al medesimo art. 26, comma 3. Nei casi di mobilità volontaria, il diritto alla fruizione delle ferie maturate e non godute è mantenuto anche con il passaggio alla nuova azienda, salvo diverso accordo tra l’azienda di provenienza ed il dirigente per l’applicazione del comma”).

2.5. I ricorrenti nel primo motivo di ricorso sostengono che l’art. 21 del CCNL 5.12.1996 sarebbe stato abrogato dall’art. 20 del CCNL 1998/2001 (non viene precisata la data di sottoscrizione) ma, in realtà, nel quadriennio normativo sopra indicato per l’area della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale trova applicazione il CCNL sottoscritto l’8.6.2000 che, come già detto, non contiene alcuna disposizione relativa alle ferie e all’art. 20 disciplina la mobilità volontaria dei dirigenti fra le aziende e gli enti del comparto.

3. E’ infondato anche il secondo motivo con il quale si sostiene che il diritto del prestatore alla indennità sostitutiva sorge nel momento in cui le ferie non vengono godute nell’anno di riferimento, in quanto il principio della irrinunciabilità del diritto sancito dall’art. 36 Cost. escluderebbe solo la rinuncia preventiva in cambio di compenso o indennizzi economici.

Premette il Collegio che i richiami giurisprudenziali sui quali fanno leva i ricorrenti non sono pertinenti, perchè in tutte le fattispecie, così come nei casi esaminati da Cass. 11.10.2012 n. 17353 e da Cass. 9.7.2012 n. 11462, si discuteva del diritto al compenso sostitutivo che il lavoratore aveva fatto valere dopo la cessazione del rapporto. Anche la recente sentenza n. 2000 del 26.1.2017, richiamando i principi già affermati da Cass. S.U. 17.4.2009 n. 9146, ha affrontato il diverso tema della applicabilità o meno ai dirigenti non apicali dell’art. 21, comma 13, del CCNL 5.12.1996, ossia della disposizione contrattuale che stabilisce le condizioni al ricorrere delle quali è consentita la liquidazione della indennità sostituiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto.

Nel caso di specie, al contrario, non è contestato che i ricorrenti abbiano agito per il pagamento della indennità (e non per il risarcimento del danno), pur essendo il rapporto di lavoro ancora in atto.

I principi che rilevano sono dunque quelli riassunti nella motivazione della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 95 del 6.5.2016 che, nel giudicare sulla legittimità costituzionale del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (con il quale si è stabilito che nell’ambito del lavoro pubblico, i riposi e i permessi devono essere obbligatoriamente goduti e che non si possono corrispondere in nessun caso trattamenti economici sostitutivi), ha ribadito che il divieto di monetizzazione è finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie e a dare concreta attuazione al diritto inderogabile sancito dalla Carta Costituzionale e dal diritto dell’Unione. La direttiva 93/104/CE, poi confluita nella direttiva 2003/88/CE, all’art. 7 prevede, infatti, che ” Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.

3.1. Le parti collettive, quindi, hanno dettato una disciplina delle ferie assolutamente rispettosa dei precetti inderogabili desumibili dall’art. 36 Cost. e dalla normativa sovranazionale, poichè hanno previsto: l’irrinunciabilità del diritto; la necessità del godimento nell’anno solare di maturazione o, al più, nel semestre successivo; la irriducibilità del periodo di ferie in caso di assenze per malattie; la possibilità della monetizzazione solo nei casi in cui, all’atto della cessazione del rapporto, le ferie non siano state godute per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente medico.

3.2. A fronte di detto quadro normativo e contrattuale è da escludere che in pendenza di rapporto il dirigente medico possa fondare sul mancato effettivo godimento delle ferie, anche se imputabile al datore di lavoro, un’azione che sia volta ad ottenere il pagamento della indennità sostitutiva. In detta ipotesi, infatti, ciò che il lavoratore può pretendere è il ristoro del pregiudizio che abbia subito per non essere stato posto in condizione di reintegrare le energie psico-fisiche, giacchè la disciplina settoriale non esclude la tutela risarcitoria civilistica (così in motivazione Corte Cost. 11.12.2013 n. 286 punto 9.3 e Corte Cost. n. 95/2016cit.). Il principio della necessaria effettività delle ferie, se da un lato impedisce la monetizzazione in corso di rapporto, dall’altro porta a ravvisare un colpevole inadempimento nella condotta del datore di lavoro che non assicuri al lavoratore la fruizione del riposo annuale, inadempimento che può essere fonte di danno risarcibile.

Non è, però, questa l’azione che è stata esperita nella fattispecie, sicchè si impone il rigetto del ricorso.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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