Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11015 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 26/04/2021), n.11015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6322/2016 proposto da:

P.A., in proprio e quale procuratore di I.A.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Montello n. 20, presso lo

studio dell’avvocato Marano Florangela, rappresentato e difeso

dall’avvocato Mandara Alfonso, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Gragnano, in persona del Commissario Straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Caroncini n. 6,

presso lo studio dell’avvocato Contardi Gennaro, rappresentato e

difeso dall’avvocato Doria Attilio, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3560/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2021 dal cons. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

I coniugi P.A. e I.A., quali proprietari di alcuni fondi nel comune di Gragnano, convenivano in giudizio, davanti al tribunale di Torre Annunziata il medesimo Comune di Gragnano per sentirlo condannare al risarcimento del danno per la illegittima esp priazione di tali terreni. Le aree oggetto di controversia erano sta occupate in via temporanea e urgente al fine di provvedere alla localizzazione di fabbricati da destinare, a seguito del sisma del 1980, ad abitazione dei terremotati. L’occupazione, a seguito di verbale di immissione in possesso e di consistenza del 28 maggio 1982, limitata ad un anno, era stata poi prorogata con ordinanze del 9 settembre 1984 e 3 settembre 1985 e successivamente era stata quantificata l’indennità di esproprio anche se in assenza del relativo decreto, mediante la corresponsione di un acconto che veniva rifiutato. Nulla, invece, era stato attribuito ai ricorrenti a titolo d’indennità per occupazione d’urgenza e di indennità definitiva, per cui, con un precedente atto di citazione del 1986 avevano convenuto davanti al medesimo tribunale di Torre Annunziata il Comune di Gragnano, chiedendone la condanna al pagamento della indennità di occupazione temporanea delle aree interessate e dell’indennità di espropriazione e il giudizio si era concluso con sentenza n. 1501 del 1997 contenente una pronuncia di declinatoria della competenza a provvedere sulla domanda avente ad oggetto l’indennità per occupazione temporanea in favore della Corte d’appello di Napoli, quale giudice di primo grado e di rigetto delle ulteriori richieste quantificando l’indennità di espropriazione in Lire 473.466.934 accettata e in parte riscossa dagli attori che avevano omesso di provvedere agli adempimenti necessari al versamento della residua parte. La Corte d’appello di Napoli, chiamata a decidere, quale giudice di primo grado, la domanda di indennità di occupazione temporanea (sulla quale il tribunale si era dichiarato incompetente) e la domanda di risarcimento danni per l’occupazione illegittima (dal tribunale rigettata) nonchè la domanda di indennità di espropriazione (anch’essa dal tribunale rigettata), con sentenza n. 1944/2001 aveva: a) condannato il Comune di Gragnano al pagamento della somma di Lire 48.402.000, per quanto riguarda la indennità di occupazione legittima; b) dichiarato la propria incompetenza in favore del tribunale di Torre Annunziata per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danni per l’occupazione illegittima; c) dichiarato la improcedibilità della domanda diretta alla determinazione della indennità di espropriazione e ciò perchè il decreto definitivo di espropriazione, presupposto necessario per la determinazione di detta indennità, non era stato mai posto in essere dal Comune.

A seguito di detta pronuncia della Corte d’appello (n. 1944/2001), con atto di citazione del 2.2.02, veniva avviato sempre dinanzi al tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Gragnano – un nuovo giudizio per ottenere il risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima (sulla quale la Corte d’appello si era dichiarata incompetente) e la indennità di espropriazione (sulla quale la Corte d’appello aveva dichiarato la improcedibilità per assenza del decreto definitivo di espropriazione). Il tribunale adito, chiamato a pronunciarsi sulla detta richiesta di danni per la occupazione illegittima delle aree (detenute oltre il termine di scadenza del decreto di occupazione temporanea) e sull’indennità di espropriazione (sulla quale, come detto, vi era stata la pronuncia d’improcedibilità da parte della Corte d’appello, per l’assenza del definitivo decreto di esproprio), con sentenza n. 122/11 riteneva che su dette istanze attrici si era formato il giudicato per effetto della decisione del tribunale di Torre Annunziata n. 1501/97 e di quella della Corte d’appello n. 1944/01.

Avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 122/11, veniva proposto appello da parte dei coniugi P. – I., che veniva rigettato (non ritenendo, la Corte d’appello adita, che l’ordinanza istruttoria del 19.11.10 – che aveva rigettato l’eccezione di prescrizione – avesse natura decisoria, mentre, la medesima Corte ha ritenuto che sulla richiesta di risarcimento del danno per occupazione illegittima si fosse formato il giudicato, perchè la circostanza di fatto dell’incasso da parte dei proprietari dell’immobile dell’80% dell’indennità di espropriazione non era stata contestata e anche per l’intervenuta transazione sull’indennità di occupazione legittima la quale era anche a tacitazione di ogni altra pretesa, v. penultimo foglio della sentenza), mentre veniva accolto l’appello incidentale in tema di spese, proposto dal comune di Gragnano.

Avverso quest’ultima sentenza, i Signori P.A. e I.A. hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre il Comune di Gragnano ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di norme di diritto (art. 111 Cost. e art. 279 c.p.c.), nonchè vizio di motivazione, in relazione alla natura sostanziale di sentenza dell’ordinanza resa in corso di giudizio di primo grado in data 19.11.10.

Con il secondo motivo, le parti prospettano il vizio di violazione di norme di diritto (art. 324 c.p.c.), in relazione all’insussistenza di un giudicato della sentenza n. 1944/01 della Corte di appello di Napoli.

Con il terzo motivo, le parti prospettano il vizio di violazione di norme di diritto (art. 2935 c.c.), in relazione alla insussistenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano l’omessa e contraddittoria motivazione, in relazione alla transazione intercorsa tra le parti, in data 21.7.10 e, quindi, circa un fatto decisivo del giudizio.

Il primo motivo è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Per stabilire se un provvedimento costituisca sentenza o ordinanza endoprocessuale, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o all’intestazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all’effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicchè hanno natura di sentenze – soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato – i provvedimenti che, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio” (Cass. n. 3945/18). Nel caso di specie, nessun effetto decisorio risultava dall’ordinanza resa nel corso del giudizio di primo grado in data 19.11.2010, trattandosi di un provvedimento che seppur articolato conteneva mere statuizioni istruttorie volte a determinare il successivo prosieguo del giudizio e, quindi, non poteva essere oggetto di un’autonoma impugnazione.

Il quarto motivo è inammissibile per carenza di specificità, perchè non riporta (e non “localizza”), ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il testo della transazione sulla quale si basa la censura in questione (in particolare, l’art. 4 che contemplerebbe l’espressa rinuncia da parte dei ricorrenti ad ogni altro diritto, credito o pretesa e azione nei confronti del comune – vedi p. 5 della memoria del Comune), di talchè questa Corte non è messa in condizione di poterla esamina e valutare. Il motivo è, inoltre, inammissibile, perchè non riporta dove analoga censura sia stata proposta nei precedenti gradi di giudizio. I restanti motivi restano assorbiti per carenza d’interesse, non essendo stata censurata una delle rationes decidendi in grado di sorreggere autonomamente il decisum.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il quarto, assorbiti gli altri.

Condanna i ricorrenti a pagare al Comune di Gragnano le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

 

 

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