Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11015 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 06/05/2010), n.11015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3133-2005 proposto da:

BANCO DI SICILIA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), precedentemente

incorporato con atto di fusione dalla Banca di Roma (ridenominata

Capitalia spa), cessionario delle attività e passività della

Sicilcassa Spa, in persona del Responsabile dell’Ufficio di Rete di

Messina della Direzione – 52 Contenzioso pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO CATALANI 4, presso l’avvocato

FORTINO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.P.;

– intimato –

sul ricorso 4853-2005 proposto da:

F.P. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di curatore

del Fallimento della S.D.F. EDILTERME (C.F. (OMISSIS)) nonchè

dei Soci individualmente ed illimitatamente responsabili S.

F. e S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BOCCA DI LEONE 78 – PALAZZO TORLONIA, presso l’avvocato PONTECORVI

PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ANNA GUGLIELMO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BANCO DI SICILIA S.P.A., precedentemente incorporato con atto di

fusione dalla Banca di Roma (ridenominata Capitalia spa), cessionario

delle attività e passività della Sicilcassa Spa, in persona del

Responsabile dell’Ufficio di Rete di Messina della Direzione

Contenzioso pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALFREDO CATALANI 4, presso l’avvocato FORTINO GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso al

ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 714/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 29/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente principale, l’Avvocato GIUSEPPE FORTINO che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale; il rigetto

dell’incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

GUGLIELMO D’ANNA che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e l’assorbimento dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 3 aprile 1996, il tribunale di Barcellona P.G. respinse l’opposizione della Sicilcassa s.p.a. (all’epoca: Cassa di Risparmio V.E.) al decreto di rigetto della sua istanza di ammissione al passivo emesso del giudice delegato al Fallimento di Edilterme s.d.f.

e dei soci F. e S.S.e. All’esito del giudizio di appello, la Corte d’appello di Messina, con sentenza 22 dicembre 1997, dichiarò l’improcedibilita dell’appello principale della banca, che in appello non si era costituita nel termine di cinque giorni prescritto dall’art. 98, comma 3, L. Fall., decorrente dalla notifica dell’atto di citazione.

La sentenza fu cassata da questa corte suprema, che con sentenza 30 marzo 2000 n. 3870 affermò il principio che, in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, l’appellante non ha l’onere di costituirsi in giudizio nel termine di cinque giorni dalla data di notificazione dell’atto d’appello, essendo inapplicabile a tale grado di giudizio la disposizione dell’art. 98, comma 3 L. Fall.. La corte respinse invece il ricorso del fallimento, che sosteneva l’improcedibilità dell’appello, proposto dal direttore della sede di (OMISSIS) della Sicilcassa in nome e per conto della sede di (OMISSIS) (di cui era institore, secondo il giudice d’appello), priva di personalità giuridica, anzichè della Sicilcassa sede di (OMISSIS), perchè secondo l’incensurato apprezzamento del giudice di merito l’aggiunta “sede di (OMISSIS)” aveva la sola funzione di identificare la filiale presso la quale il rapporto era sorto.

La causa fu riassunta davanti alla Corte d’appello di Catania dal Banco di Sicilia s.p.a., succeduto nel rapporto controverso.

Costituitosi il contraddittorio, la corte, con sentenza 29 luglio 2004, premesso che il Banco di Sicilia era legittimato alla riassunzione, perchè succeduto nelle attività e passività della Sicilcassa a seguito di liquidazione coatta amministrativa, e che il direttore della filiale di (OMISSIS) poteva rappresentare il Banco di Sicilia, essendo il rapporto relativo ad atti rientranti nella zona di sua competenza, dichiarò improponibile l’atto di riassunzione, privo di valida procura perchè a firma illeggibile di persona qualificatasi come direttore della filiale capozona di (OMISSIS), e perchè nè dalla procura nè dall’atto di riassunzione nè da altri atti prodotti in giudizio e già esistenti al momento del conferimento della procura poteva evincersi che la qualità indicata potesse riferirsi ad una persona fisica ben individuata. La corte territoriale dispose la compensazione delle spese del giudizio, considerato l’esito dei gradi d’impugnazione precedenti.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre il Banco di Sicilia con atto notificato in data 24 gennaio 2005, con un unico motivo d’impugnazione.

Resiste il fallimento con contro-ricorso e ricorso incidentale per tre motivi, notificato il 21 febbraio 2005.

Il Banco di Sicilia ha presentato una memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, proposti con la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con il ricorso principale si censura per violazione degli artt. 83 e 111 c.p.c., e art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2, l’affermata nullità della procura nell’atto di riassunzione. Si deduce che la firma era leggibile, e che nella prima difesa era stato indicato il nome del legale rappresentante della filiale di (OMISSIS), dott. L.M. D., che aveva sottoscritto il ricorso in riassunzione.

Il motivo è fondato. Secondo l’insegnamento delle sezioni unite di questa corte, l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell’atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell’atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell’art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d’integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile (Cass. Sez. un. 7 marzo 2005 n. 4814). Nel caso in esame, la società aveva integrato la lacunosità dell’atto, con la chiara notizia del nome dell’autore della firma ( L.M. D.), nella prima difesa successiva alla proposizione dell’eccezione, sanando in tal modo la nullità relativa.

Infondati sono, per contro, i primi due motivi del ricorso incidentale. Con il primo si censura il rigetto nell’impugnata sentenza dell’eccezione d’inammissibilità della riassunzione del giudizio ad opera dal Banco di Sicilia, che non era stato parte nei gradi precedenti. In proposito il giudice di merito ha però accertato che il Banco di Sicilia era succeduto nel rapporto controverso quale cessionario delle attività e passività della Sicilcassa, a seguito della liguidazione coatta amministrativa di tale ente, e tale accertamento, vertente sulla titolarità attiva del rapporto in capo alla parte riassumente quale successore del precedente titolare, è congruamente motivata ed immune da censure.

La circostanza di fatto che l’universalità della cessione subisse alcune eccezioni, nei termini problematici posti dal mezzo d’impugnazione, non integra i requisiti del mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il secondo motivo si censura il rigetto dell’eccezione di nullità della riassunzione proposta da soggetto privo di personalità giuridica, quale la filiale in nome della quale il direttore aveva agito. Anche in tal caso deve respingersi l’assunto, avendo il giudice di merito deciso sul punto previo accertamento, attraverso la Delib. 11 giugno 1999 del consiglio di amministrazione dell’ente, dell’avvenuto conferimento dei poteri di rappresentanza della società in capo alla persona che sottoscrisse la procura alla lite, e quindi dell’uso conseguente che ne è stato fatto, senza incorrere nel denunciato vizio, consistente nella soggettivizzazione giuridica della filiale.

Resta invece assorbito, dall’accoglimento del ricorso principale, che comporta la cassazione della sentenza con rinvio alla corte territoriale, il terzo motivo del ricorso incidentale, con cui si censura per falsa applicazione e difetto di motivazione dell’art. 92 c.p.c. la statuizione accessoria in materia di regolamento delle spese del giudizio, che sono state compensate. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del ricorso principale, e la causa deve essere rinviata alla medesima corte d’appello, per il giudizio di merito.

PQM

Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; rigetta i primi due motivi del ricorso incidentale e dichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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