Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11014 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 26/04/2021), n.11014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3368/2016 proposto da:

S.P.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Arena Letterio, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento di (OMISSIS), in persona del curatore avv.

Romano Patrizia, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio

n. 62, presso lo studio dell’avvocato Nicolosi Flavio, rappresentata

e difesa dall’avvocato Briguglio Carmelo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Comune di Messina, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Grasso Gianfranco,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 686/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 01/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2021 dal cons. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con atto di citazione notificato il 14 e il 17 dicembre 1999, il curatore del fallimento di (OMISSIS), premesso che con Delib. n. 410/C del 23.5.1983 il Consiglio comunale di Messina aveva assegnato alla impresa di costruzioni S.C., nell’ambito del piano di zona (OMISSIS), un’area di mq. 2100 di proprietà del fallito (OMISSIS) per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare in regime di edilizia convenzionata e che il Sindaco, autorizzato dalla giunta comunale ad emettere i provvedimenti preordinati all’espropriazione, aveva con decreto disposto l’occupazione temporanea in via d’urgenza per 5 anni e che nel frattempo erano stati eseguiti da parte dell’impresa gli interventi di edilizia economico-popolare con irreversibile trasformazione del fondo occupato, senza che fosse mai intervenuto formale provvedimento ablativo e senza che l’occupazione fosse neppure sorretta da valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, in quanto la delibera del Consiglio comunale di assegnazione delle aree non conteneva la fissazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori e premesso anche che dal comportamento degli enti occupanti era derivato un danno del quale il curatore intendeva ottenere pieno risarcimento; tutto ciò, premesso, il curatore del fallimento di (OMISSIS) conveniva davanti al tribunale di Messina, il comune di Messina e la impresa S.C., perchè venissero condannati, in solido tra loro, a risarcire i danni patiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Il tribunale di Messina, ravvisando nella fattispecie una ipotesi di cd. occupazione usurpativa, riteneva corresponsabili dell’illecito permanente entrambi i convenuti, che condannava in solido al pagamento della somma di Euro 169.137,08, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello S.P. erede di S.C., chiedendo in riforma della sentenza impugnata, che fosse accertato il proprio difetto di legittimazione passiva e in subordine riproponeva l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento vantato ex adverso. Il comune di Messina proponeva appello incidentale, rilevando la prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato dalla curatela e la eccessività della liquidazione del danno. La curatela nel resistere proponeva appello incidentale riferito al tasso d’interesse sul controvalore del bene perduto.

La Corte d’appello rigettava sia l’appello principale che incidentale.

A supporto della sua decisione la Corte riteneva che l’ente che ha posto in essere le attività materiali di apprensione del bene e di esecuzione dell’opera pubblica cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del bene è sempre e comunque responsabile dei danni arrecati, con l’eventuale responsabilità concorrente dell’amministrazione pubblica delegante, mentre sul profilo della prescrizione, trattandosi di illecito permanente, la prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente decorre dal giorno della domanda da parte degli espropriati.

S.P.S. ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, mentre resistono sia la curatela del fallimento del Sig. D.G. che il comune di Messina con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. n. 458 del 1988, art. 3, comma 1, nel testo di cui alla sentenza n. 486/91 della Corte Costituzionale ed in relazione all’art. 2947 c.c., comma 1, per violazione di legge, da parte della Corte d’appello, in ordine alla qualificazione della natura dell’illecito al momento della scadenza dell’occupazione legittima, in ipotesi di irreversibile trasformazione per intervento di edilizia residenziale convenzionata, senza che fosse stato emesso il decreto di espropriazione e in ordine al conseguente momento di decorrenza del diritto al risarcimento del danno, ai fini del computo della prescrizione quinquennale.

In via preliminare, va disattesa l’eccezione d’improcedibilità del ricorso sollevata dalle parti controricorrenti per tardiva costituzione del ricorrente, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, infatti, l’ultima notifica via pec risulta del 13 gennaio 2016, e la costituzione presso la cancelleria della Corte di Cassazione è avvenuta tramite l’invio a mezzo corriere del plico, consegnato all’ufficio accettante il 18.1.2016 (v. busta di spedizione in atti), pervenuto all’ufficio protocollo di questa Corte il 25.1.2016 (vedi timbro accettante sulla copertina del fascicolo d’ufficio), mentre la nota d’iscrizione a ruolo (in atti) risulta redatta il successivo 12.2.2016.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, quando il ricorrente si sia avvalso del servizio postale, assume rilievo la data di consegna all’ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, dovendo in tal caso ritenersi che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendo rilievo che il plico pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c.”(Cass. n. 684/16). Il ricorso è, pertanto, procedibile.

Sempre in via preliminare e dirimente, è pervenuta in cancelleria richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, da parte del ricorrente, per sopravvenuta transazione con la curatela del fallimento del Sig. D.G., sottoscritta dalle parti interessate personalmente e dai loro difensori, transazione alla quale non risulta aver aderito il Comune di Messina.

Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti intervenute nella transazione, con compensazione delle spese di lite.

In riferimento ai rapporti fra il ricorrente che è l’avente causa del realizzatore delle opere illegittimamente realizzate e il Comune di Messina, che è l’ente pubblico a suo tempo espropriante che sono stati dichiarati responsabili in solido nei confronti del fallimento del proprietario del bene, da parte della Corte d’appello di Messina (per Euro 169.137,08), va rilevato come non sia stata sottoposta a questa Corte alcuna richiesta o questione da risolvere, nè da parte del ricorrente, nè da parte del Comune di Messina, che si è limitato a sollevare la superiore eccezione di improcedibilità del ricorso per tardivo deposito; pertanto, ci si limita rilevare come le statuizioni della sentenza della Corte d’appello di Messina risultano, in parte qua, passate in cosa giudicata Pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere tra il S. e il fallimento con compensazione delle spese.

Mentre, nulla a provvedere tra S. e Comune di Messina con compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Dichiarata cessata la materia del contendere tra S.P.V. e il fallimento (OMISSIS), con compensazione delle spese.

Nulla a provvedere tra S.P.V. e il Comune di Messina, con compensazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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