Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11014 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 10/06/2020), n.11014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 772-2019 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN

SALVATORE IN CAMPO 33, presso lo studio dell’avvocato NICOLINA

GIUSEPPINA MUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO

DELLO RUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5419/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello di R.F., confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda del predetto, dipendente presso l’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile di Avellino, di rimborso, ai sensi del D.L. n. 67 del 1997, art. 18, conv. con modif. dalla L. n. 135 del 1997, delle spese legali sostenute per difendersi nel processo penale ove era imputato dei reati previsti dagli artt. 110 e 81 c.p., dall’art. 323 c.p., comma 2, dall’art. 61 c.p., n. 2 e dell’art. 479 c.p. (abuso d’ufficio e falsità ideologica in atti pubblici), concluso con la pronuncia di assoluzione del Tribunale di Avellino “perchè il fatto non sussiste”;

2. La Corte territoriale ha ritenuto che le condotte oggetto di imputazione nel processo penale non fossero in alcun modo riconducibili ad una finalità connessa, sia pure in senso lato, al soddisfacimento di un interesse della pubblica amministrazione e che, anzi, tali condotte, consistite nella falsa attestazione di idoneità di alcuni candidati alla prova di esame per il conseguimento della patente di guida, rispondessero a interessi personali del dipendente, contrari a quelli propri dell’amministrazione, con conseguente interesse di quest’ultima a vedere sanzionate le stesse;

3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.F., affidato ad un unico motivo illustrato da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso il Ministero;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. con l’unico motivo di ricorso R.F. ha denunciato la violazione del D.L. n. 67 del 1997, art. 18, conv. con modif. dalla L. n. 135 del 1997, per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso la diretta connessione della sua attività con l’interesse pubblico, avendo egli agito in base alle direttive contenute in ordini di servizio e nelle circolari ministeriali, ossia di vigilare durante le sedute di esame dei candidati per il conseguimento della patente di guida; ha riportato per estratto brani della sentenza penale del Tribunale di Avellino al fine di dimostrare come dalla stessa non emergessero elementi a sostegno di un suo interesse personale nel compimento delle condotte oggetto di imputazione, poste in essere, invece, in occasione dello svolgimento del proprio servizio istituzionale; ha riportato per estratto la comunicazione inviata dalla Procura della Repubblica all’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Avellino, in cui è precisato che “i fatti oggetto di indagine ineriscono alla pubblica funzione da essi svolta”, per desumerne il collegamento della condotta illecita con i fini della pubblica amministrazione; ha richiamato la sentenza emessa in altra controversia dalla Corte d’appello di Napoli, sezione lavoro (sentenza n. 2010/2016), nei confronti di persona imputata nel medesimo procedimento penale, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali in seguito alla pronuncia assolutoria in sede penale ai sensi dell’art. 530 c.p.p., ricavando da tale diverso trattamento una condotta discriminatoria dell’amministrazione;

6. il ricorso è manifestamente infondato;

7. questa Corte ha più volte precisato che l’Amministrazione è legittimata a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale semprechè vi sia un interesse specifico al riguardo e tale interesse deve individuarsi qualora sussista imputabilità all’amministrazione dell’attività e che la medesima sia connessa con il fine pubblico (così Cass. 10 marzo 2011, n. 5718; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24480; Cass. n. 20561 del 2018; n. 28597 del 2018; sul requisito della comunione degli interessi perseguiti attraverso il reato ipotizzato e quelli dell’ente pubblico datore di lavoro, posto come necessario dal D.L. n. 87 del 1997, art. 18, cfr. Cass. 24 novembre 2008, n. 27871, nonchè Consiglio di Stato 26 febbraio 2013, n. 1190, secondo cui “la connessione dei fatti con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all’attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della pubblica funzione, nonchè occorre che vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell’atto” e, in termini, Consiglio di Stato 22 dicembre 1993, n. 1392); del resto la natura del diritto al rimborso è stata individuata quale espressione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a proteggere l’interesse personale del soggetto coinvolto nel giudizio in uno all’immagine della p.a. per la quale quel soggetto agisce e dall’altro a confermare il principio cardine dell’ordinamento che vuole riferite alla sfera giuridica del titolare dell’interesse sostanziale le conseguenze derivanti dall’operato di chi agisce per suo conto, secondo principi che attingono alla teoria del mandato (cfr. Consiglio di Stato 10 dicembre 2013, n. 5919; Consiglio di Stato 7 ottobre 2009, n. 6113);

8. la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del D.L. n. 67 del 1997, art. 18, cit., conformandosi ai principi di diritto appena richiamati; i giudici di appello hanno escluso che la condotta oggetto di imputazione, vale a dire la falsa attestazione di idoneità di alcuni candidati alla prova di esame per il conseguimento della patente di guida, potesse corrispondere ad un interesse dell’Amministrazione, risultando, al contrario, la stessa posta in essere in occasione dello svolgimento della pubblica funzione ma con abuso dei poteri inerenti alla stessa e per finalità del tutto contrarie all’interesse proprio dell’amministrazione datrice di lavoro; la sentenza impugnata ha escluso che ricorresse nel caso in esame il requisito, posto dalla legge, “della comunione degli interessi perseguiti dal dipendente attraverso il reato ipotizzato e dall’ente pubblico datore di lavoro”, (cfr. Cass. n. 27871 del 2008), accertando, invece, una condizione conclamata di conflitto di interessi tra le due parti e la volontà dell’amministrazione a che fosse sanzionata la condotta contraria alle finalità proprie della pubblica funzione;

9. la circostanza dell’assoluzione in sede penale, così come il diverso esito di altri procedimenti intentati da colleghi di lavoro parimenti imputati in sede penale ed assolti, non hanno alcuna incidenza rispetto al giudizio di non attribuibilità all’Amministrazione dell’attività contestata e di non riconducibilità della stessa ai fini istituzionali, cosa che preclude di per sè l’integrazione della fattispecie legale in esame;

10. per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto;

11. le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo;

12. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA