Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11013 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. III, 19/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ATER – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PER LA

PROVINCIA DI PESCARA (già I.A.C.P.) (OMISSIS), in persona del

Commissario Straordinario pro tempore legale rappresentante D.L.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 187, presso lo studio dell’avvocato GIORDANO MASSIMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DI TONNO CLAUDIO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 33, presso lo studio dell’avvocato ROSSI

MANFREDO, rappresentata e difesa dall’avvocato TATONE FIORELLO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 937/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA –

SEZIONE CIVILE, depositata il 19/10/2005, R.G.N. 245/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato FIORELLO TATONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello dell’Aquila con sentenza del 19 ottobre 2005, in accoglimento dello appello proposto da D.M.N. ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del tribunale dell’Aquila in favore della IACP di Pescara – successivam. detta ATER, rilevando la tempestività del gravame e che la parte appellante aveva prodotto documentazione attestante il pagamento dei canoni ed una dichiarazione liberatoria da parte del difensore dell’ente e condannava la Ater alla rifusione delle spese dei due gradi da distrarsi in favore del procuratore dettosi antistatario.

Contro la decisione ha proposto ricorso la Ater con unico motivo.

Resiste la controparte con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. IL RICORSO è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza ai sensi dello art.366 c.p.c., nn. 1 e 4 nel testo vigente prima della novellazione introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Per completezza se ne offre una sintesi descrittiva che si desume dal testo del ricorso da ff 2 a 4.i, ed a seguirla confutazione in diritto.

2.A. SINTESI DEL MOTIVO. Il motivo reca il titolo di “erronea interpretazione e valutazione di atti e documenti, motivazione insufficiente e illogica”. Nel corpo del motivo, che non contiene alcuna indicazione dei fatti di causa, si contesta direttamente la motivazione su due punti: il primo, relativo alla interpretazione di un atto proveniente dal difensore dello istituto, di cui si contesta il valore confessorio, ed il secondo nel quale la intimata, disponendo dello immobile, avrebbe non contestato la entità del debito.

La inammissibilità del ricorso deriva dalla sua incomprensibilità in relazione al tema decidendi considerato dalla Corte di appello, la quale con motivazione sintetica ma congrua, ha ritenuto infondata la intimazione di pagamento a carico della D.M., che solo dal controricorso sappiamo essere la moglie separata dal coniuge, e assegnataria dello appartamento con ordinanza del giudice di Pescara del 1 aprile 1995.

ORBENE, la ratio decidendi considera il raccolto probatorio e perviene ad una conclusione logica che per essere dimostrata errata e illogica, doveva contenere, per il principio di specificità, la esatta indicazione delle norme di diritto violate in relazione alla natura dei documenti esaminati e qui non riprodotti, ove la intestazione del motivo alludesse ad un error in iudicando, mentre in relazione allo error in motivando, occorreva riprodurre ed illustrare i documenti relativi alla posizione del difensore, i documenti da cui si desumevano i dati temporali del debito, in relazione alla posizione del coniuge assegnatario della casa dello ente IACP di Pescara, e senza tale contestuale indicazione nel corpo del motivo, questa Corte non può provvedere di ufficio ad integrare il motivo malformulato e in violazione delle prescrizioni della norma processuale. (VEDI tra le tante Cass. 23 maggio 2001 n. 7046, 7 novembre 2005 n. 21490).

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’ente ricorrente alla rifusione delle spese del grado liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1700,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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