Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11012 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 10/06/2020), n.11012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6317-2018 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO

108, presso lo studio dell’avvocato SERGIO COCCIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona dei Curatori pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo

studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RODOLFO VALDINA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il

19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Perugia con decreto del 18.1.2018 aveva rigettato l’opposizione proposta da P.P. avverso il decreto con il quale il Giudice delegato al fallimento “(OMISSIS) spa” aveva escluso il credito vantato dalla P. dallo stato passivo del fallimento.

Il Tribunale aveva ritenuto non provata l’esistenza pregressa di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società, essendo inquadrabile, la prestazione fornita, in quella di collaborazione autonoma.

Avverso detta decisione P. proponeva ricorso affidato a un solo motivo, anche coltivato con memoria successiva, cui resisteva con controricorso il Fallimento (OMISSIS) spa, anche con successiva memoria. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo è dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo, il tribunale, rigettato le istanze istruttorie dirette a dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro.

Il ricorrente lamenta l’omessa ammissione delle prove testimoniali attraverso le quali intendeva fornire la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro in esame.

Val la pena ribadire che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 17761/2016).

Questa Corte ha anche specificato che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (Cass. n. 23238/2017).

La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poichè determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa).

Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio.

Nel caso di specie, a fronte del vizio richiamato in apertura del motivo, nessuna delle condizioni sopra indicate è stata allegata dal ricorrente che solo si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali. La carenza di specificità della doglianza assume rilievo allorchè impedisce di verificare quel nesso di causalità tra fatto omesso e differente decisione che, come osservato, integra la eventuale fondatezza del vizio denunciato. La valutazione effettuata dal tribunale di Perugia circa la non decisività dei capitoli di prova articolati e della cui mancata ammissione si duole la attuale ricorrente, avrebbe richiesto una specifica e precisa indicazione, nel motivo del ricorso nella sede di legittimità, dei “fatti” concreti che, se accertati, avrebbero condotto il Giudice ad una differente decisione sulla natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. L’assenza di tali specificazioni rende inammissibile la censura ed il ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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