Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11011 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 26/04/2021), n.11011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29283-2016 proposto da:

ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A. – ENI ADFIN S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio

dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO, 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU e SAVINA

BOMBOI, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3551/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/06/2016 R.G.N. 2373/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLA PIGNATARO per delega verbale Avvocato MARCO

MARAZZA;

udito l’Avvocato SAVINA BOMBOI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma, F.A. esponeva di aver lavorato, quale lavoratrice somministrata della Shart People s.p.a. e della E-Work s.p.a., alle dipendenze di ENI ADFIN s.p.a. in virtù di due contratti per punte di più intensa attività D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 20, comma 2 (2.4.07-1.6.07 e 10.7.07-28.2.09) con mansioni di impiegata; chiedeva dichiararsi l’illegittimità di tali contratti e l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’utilizzatrice.

Resisteva l’ENI ADFIN.

Il Tribunale rigettava la domanda.

Proposto appello da parte della F. e costituitesi le convenute (ENI ADFIN e ENI), la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 17.6.16, rigettata l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, dichiarava la sussistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ancora in essere, a causa della nullità del contratto di lavoro somministrato del 2.4.07 per mancanza della valutazione dei rischi D.Lgs. n. 626 del 1994, ex art. 4, datata solo 28.6.07, condannando le società al pagamento di quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto L. n. 183 del 2010, ex art. 32.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso le società ENI, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria; resiste la F. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1175 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Lamentano che la Corte di merito aveva erroneamente escluso la dedotta risoluzione del rapporto de quo per mutuo consenso, stante il reperimento di altra occupazione ed il notevole lasso di tempo intercorso dalla cessazione di fatto del rapporto e l’impugnazione di quest’ultima.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già osservato che in tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente (Cass. n. 29781/17). Nella specie la Corte di merito ha motivato in modo logico la statuizione, sicchè la censura non può trovare accoglimento.

2. Con secondo motivo le società ricorrenti denunciano la violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20, 21, 27 e 28, oltre agli artt. 115,116 e 244 c.p.c.. Lamentano che dalla mancanza di pregressa valutazione dei rischi non poteva derivare, in quanto non prevista, la conversione del rapporto operata dalla Corte capitolina; inoltre essa non aveva correttamente valutato gli elementi istruttori (quali ad esempio il luogo di lavoro della F., la data della DVR), rigettando inoltre la richiesta di prova testimoniale sul punto.

Il motivo è sotto il primo profilo infondato, avendo questa Corte più volte affermato che in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 3, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui “ratio” è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro. Ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2, (Cass. n. 5241/12, Cass. n. 21683/19).

Sotto il secondo profilo è inammissibile per chiedere a questa Corte un riesame delle circostanze di fatto esaminate dal giudice di merito.

3. Col terzo motivo le ricorrenti denunciano la violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, evidenziando che il suo art. 27 non prevede(va) automaticamente la trasformazione del rapporto, ma solo la possibilità per il lavoratore di chiederla.

Il motivo è infondato posto che la norma invocata prevede espressamente, sia pur su richiesta del lavoratore, nella specie sussistente, la detta trasformazione con effetto dall’inizio della somministrazione.

4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore dei difensori della F., dichiaratisi anticipanti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le società ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore degli avv. S. Bomboi e B. Cossu. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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