Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11011 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. III, 19/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MONCLER S.R.L. (già MARINA YACHTING S.P.A.) (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore Signor R.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso lo

studio dell’avvocato ANGELONI GIOVANNI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GABBRIELLI AUGUSTO giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BANCHINI MASSIMO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1331/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA –

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 7/12/2007, depositata il

19/02/2008, R.G.N. 1277/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato AUGUSTO GABBRIELLI ; udito l’Avvocato ENRICO DANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.S., locatrice di un immobile a uso commerciale, sito in (OMISSIS), chiese al locale Tribunale di emettere decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 8.297,91, oltre accessori, a titolo di canoni arretrati, nei confronti di Fenic s.r.l. – obbligata principale, in quanto conduttrice – nonchè di Flannel Gray s.r.l. e di Marina Yachitng s.p.a., quali cedenti intermedie del contratto di locazione, e come tali obbligate solidalmente L. n. 392 del 1978, ex art. 36.

Emesso il provvedimento monitorio, Marina Yachting s.p.a. propose opposizione, deducendo, tra l’altro, di non avere mai inviato alla locatrice alcuna comunicazione di cessione di contratto.

L’opposta, riconoscendo la veridicità di tale circostanza, eccepì che, costituendo la predetta comunicazione una condizione di efficacia della cessione nei confronti del locatore, la controparte era ancora direttamente obbligata al pagamento dei canoni.

Con sentenza del 9 maggio 2007 il giudice adito rigettò l’opposizione.

Proposta dalla soccombente gravame, la Corte d’appello lo ha rigettato in data 19 febbraio 2008.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione Moncler s.r.l., già Marina Yachting s.p.a. formulando due motivi, con pedissequi quesiti.

Resiste con controricorso C.S..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 E’ anzitutto destituita di fondamento l’eccezione di inammissibilità del proposto ricorso per inosservanza del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., in dipendenza della inapplicabilità della normativa in materia di sospensione feriale dei termini processuali. Questa Corte ha invero a più riprese ribadito che nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nella L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 in relazione al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 solo per la fase sommaria, la quale si conclude, in caso d’opposizione dell’intimato, con la pronuncia o il diniego dell’ordinanza di rilascio e che presenta per sua natura carattere d’urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale stabilito dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 per la successiva fase a rito ordinario, salvo che l’urgenza sia dichiarata con apposito provvedimento (Cass. civ., 27 maggio 2010, n. 12979). Tanto sull’assunto che la L. n. 742 del 1969, art. 3 secondo cui la sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno non si applica, tra l’altro, alle controversie previste dall’art. 429 (ora 409) c.p.c., si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate dal rito relativo, facendo la norma richiamo, in sostanza, alla natura della causa e non alle forme processuali dalle quali essa è governata (Cass. civ. 18 aprile 2003, n. 6267).

2.1 Quanto al merito del proposto ricorso, col primo motivo l’impugnante denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione del disposto dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè mancanza o insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Le critiche si appuntano contro la ritenuta insussistenza nella fattispecie di un’ipotesi di mutatio libelli, argomentata dall’impugnante sotto il profilo che, mentre nel ricorso per decreto monitorio l’ingiungente aveva individuato quale suo debitore principale Fenic s.r.l. e quali coobbligati solidali Marina Yachting s.p.a. e Flannel s.r.l., nel corso del giudizio, preso atto che nessuna comunicazione L. n. 392 del 1978, ex art. 36 era mai stata effettuata e che quindi nessuna cessione del contratto di locazione poteva considerarsi intervenuta, aveva ricondotto la responsabilità di Marina Yachting s.p.a. alla perdurante titolarità in capo alla stessa del contratto locativo, così modificando sia il petitum che la causa petendi della pretesa azionata.

Del tutto incongrua, a fronte di siffatti rilievi, erano quindi le ragioni addotte dalla Corte d’appello a sostegno della scelta decisoria adottata, sostanzialmente basate su una pretesa invalidità della sublocazione e della cessione di contratto, nelle locazioni a uso diverso da quello abitativo, in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, essendo affatto evidente che tema controverso non era la validità o meno della cessione, ma l’esistenza o meno della denunciata mutatio libelli.

2.2 Col secondo mezzo la ricorrente società lamenta vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta persistenza in capo a Marina Yachting della qualità di conduttrice, benchè dalla istruttoria espletata fosse emerso, come dato incontestabile, che tra la cessazione del rapporto di cui questa era parte e l’instaurarsi di un vincolo negoziale con Fenic s.r.l., erano intercorsi ben quattro contratti locativi aventi ad oggetto il medesimo immobile, il che rendeva inequivocabile l’accettazione da parte della concedente di conduttori diversi da quelli originari.

3 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate.

Occorre muovere dalla considerazione che, con riferimento alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, in base al disposto della L. n. 392 del 1978, art. 36, il conduttore può, purchè insieme trasferisca o lochi l’azienda, sublocare l’immobile o cedere il contratto anche senza il consenso del locatore, dandogliene comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; che il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; che, in caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia alle obbligazioni assunte.

L’elaborazione giurisprudenziale, spesso sollecitata da acute analisi dottrinarie, ha peraltro chiarito:

a) che la ratio della norma, in buona parte riproduttiva del disposto della L. 27 gennaio 1963, n. 19, art. 5 è da ravvisare nella volontà del legislatore di agevolare il trasferimento delle aziende, tutelando l’avviamento connesso alla loro localizzazione in immobili condotti in locazione dall’imprenditore (confr. Cass. civ. 19 gennaio 2010, n. 685);

b) che, a fronte del potere di scelta del cessionario, attribuito in via esclusiva al cedente, la speculare esigenza di tenere indenne il locatore dalle eventuali, negative conseguenze di tale vicenda contrattuale, alla quale egli resta del tutto estraneo e che nondimeno è obbligato a subire, si estrinseca e nel diritto di opporsi alla cessione per gravi motivi, e nell’obbligazione di garanzia, gravante sul cedente che non sia stato dal ceduto espressamente liberato (confr. Cass. civ. 1 dicembre 2009, n. 25279;

Cass. civ. 8 ottobre 2008, n. 24792; Cass. civ. 13 dicembre 2007, n. 26234);

c) che, alla sola condizione che, insieme al contratto di locazione venga trasferita anche l’azienda, la cessione deve ritenersi ipso facto perfezionata con l’accordo cedente – cessionario, mentre la prescritta comunicazione al ceduto, con lettera raccomandata o con altri mezzi equipollenti, è condizione di opponibilità allo stesso dell’intervenuto trasferimento del contratto (confr. Cass. civ. 23 gennaio 2002, n. 741; Cass. civ. 26 maggio 1999, n. 5102);

d) che tra il cedente e il cessionario dell’immobile esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, caratterizzata dal semplice beneficium ordinis, che consente al locatore di agire nei confronti del cedente dopo che sia rimasta infruttuosa la preventiva richiesta di adempimento – attuata anche attraverso una semplice messa in mora – rivolta al conduttore (confr. Cass. civ. 4 giugno 2009, n. 12896 e Cass. civ. 13 dicembre 2007, n. 26234, in motivato dissenso, quest’ultima, da Cass. civ. 1 giugno 2004, n. 10485, che aveva ricostruito i rapporti tra cedente e cessionario in termini di solidarietà pura);

e) che, in caso di cessioni plurime, tutti i cessionari intermedi sono responsabili nei confronti del locatore, a prescindere dal numero delle cessioni e dal loro rapporto diretto di garanzia con il cessionario e ciò in quanto, espunto il consenso del ceduto dalla piattaforma degli elementi costituivi o di efficacia della cessione, in spregio ai principi in tema di successione nel debito, si è privilegiata l’opzione ermeneutica che accorda al locatore una tutela rafforzata, facendo in sostanza della prima cessione, contro il rischio di successivi trasferimenti del contratto a cessionari di comodo e inaffidabili, una sorta di peccato originale di cui tutti i cedenti, a partire dal primo, devono continuare a farsi carico (confr. Cass. civ. 10485/2004 e 26234/2007, cit.);

f) che alla obbligazione gravante sui cedenti intermedi va applicata la regola generale della presunzione di solidarietà (solidarietà cd. pura), ex art. 1294 cod. civ., posto che nessun beneficium ordinis è stato per essi previsto o imposto implicitamente o esplicitamente dalla legge (confr. Cass. civ. 10485/2004 e 26234/2007, cit.).

4 Tanto precisato, con riferimento al diritto sostanziale applicabile alla fattispecie, sul versante processuale va invece rimarcato quanto segue.

E’ consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, che si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum eterogeneo, oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, in particolare, su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che vengano aperti temi d’indagine nuovi, con l’effetto che, spostati i termini della controversia, la difesa della controparte ne risulti disorientata e alterato il regolare svolgimento del processo; si ha invece semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che, fermi i fatti costituivi, si specifichi meglio l’interpretazione o la qualificazione giuridica della pretesa azionata, oppure si modifichi il petitum, nel senso di ampliarlo o di limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della posizione soggettiva fatta valere (confr. Cass. civ. 27 luglio 2009, n. 17457).

5 L’applicazione al caso di specie dei principi sostanziali e formali, testè enunciati, impone, anzitutto, di ritenere infondato l’assunto che la modifica tipologica della responsabilità di Moncler – da solidale a principale abbia dato luogo, sul piano processuale, a un’inammissibile mutatio libelli. E’ sufficiente all’uopo osservare che, ferma l’entità della somma domandata, il fatto costitutivo del diritto di credito fatto valere nei confronti dell’ingiunta è pur sempre l’inadempimento del cessionario conduttore all’obbligo di pagare i canoni di locazione, inadempimento di cui la cedente società è stata chiamata a rispondere, L. n. 392 del 1978, ex art. 36.

Peraltro, la circostanza che la qualificazione in termini di obbligato principale dell’opponente – per effetto dell’emersione della inopponibilità della cessione al locatore, in mancanza di ogni comunicazione dell’intervenuta cessione – sia stata indotta, anzi necessitata, da un’allegazione della stessa ricorrente, disvela l’inconsistenza del denunziato vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., essendo nulla più che un artificio dialettico predicare, in tale contesto, che vi sia stata introduzione di un tema di indagine affatto nuovo e che la difesa dell’opponente ne sia risultata disorientata.

Non è superfluo ricordare che questa Corte costantemente afferma che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti^- autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione dei fatti medesimi ein genere, all’applicazione di una norma giuridica non invocate dall’istante; ma implica soltanto il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita diverso, oppure di emettere una pronuncia su domanda nuova, quanto a causa petendi, per tale intendendosi quella fondata su fatti non ritualmente acquisiti come oggetto del contraddittorio (confr. Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass. civ. 12 maggio 2006, n. 11039).

6 In definitiva il primo motivo di ricorso è infondato alla luce del principio di diritto per cui, in tema di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo, e con riferimento all’ipotesi che, trasferita l’azienda ubicata nell’immobile locato, venga ceduto anche il relativo contratto di locazione, la modificazione del titolo della responsabilità del cedente, L. n. 392 del 1978, ex art. 36, da solidale a principale, in ragione della mancanza della prescritta comunicazione – mancanza allegata dallo stesso cedente – non realizza sotto alcun profilo una mutatio libelli preclusa dalle norme processuali che presidiano il regolare svolgimento del contraddittorio, ma integra, al più, una mera emendatio.

7 Quanto sin qui detto consente agevolmente di confutare anche i rilievi formulati nel secondo motivo di ricorso. L’irrilevanza dei contratti locativi intermedi ai fini della persistenza in capo a Moncler della qualità di conduttrice, è conforme ai principi, innanzi ricordati, e della persistente responsabilità del primo cedente e di tutti i cessionari intermedi, in caso di cessioni plurime, e della irrilevanza della conoscenza che dell’intervenuta cessione il locatore ceduto abbia acquisito aliunde, in mancanza della comunicazione prescritta dalla L. n. 392 del 1978, art. 36, a meno che egli, avendola conosciuta, non l’abbia accettata secondo la disciplina comune dettata dall’art. 1407 cod. civ. (confr. Cass. civ. 23 gennaio 2002, n. 741).

In tale contesto il giudice di merito ha correttamente rimarcato che Moncler, al fine di vedersi esentata dal pagamento ingiunto, avrebbe dovuto provare proprio quella formale comunicazione della intervenuta cessione, che essa stessa aveva invece escluso, essendo la comunicazione propedeutica all’esercizio della facoltà del locatore di liberare il cedente.

Ne deriva che le critiche della ricorrente si risolvono in definitiva nella denuncia, puramente assertiva, di carenze motivazionali, in realtà inesistenti, per giunta argomentate sulla base di una errata ricostruzione del contesto normativo di riferimento.

Il ricorso è rigettato. La difficoltà delle questioni consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA