Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11010 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 10/06/2020), n.11010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4323-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO

144, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CALARCO, rappresentato

e difeso dall’avvocato MAURIZIO MATTIOLI;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, CURATELA FALLIMENTARE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FERMO, depositato il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il tribunale di Fermo con decreto n. 2347/2014 aveva rigettato l’opposizione proposta da M.M. avverso il decreto con il quale il Giudice delegato al fallimento “(OMISSIS) srl” aveva escluso il credito vantato dal M. dallo stato passivo del fallimento.

Il Tribunale aveva ritenuto non provata l’esistenza pregressa di un rapporto di lavoro subordinato tra il M. e la società (OMISSIS), essendo inquadrabile, la prestazione fornita, in quella di amministratore di fatto della fallita società.

Avverso detta decisione il M. proponeva ricorso affidato a due motivi. La Curatela fallimentare “(OMISSIS) srl” rimaneva intimata.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Il ricorrente depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per ritenuta inopponibilità alla Curatela di documenti facenti parte delle scritture sociali e contabili in possesso dell’impresa in violazione degli artt. 2704,2709, 2710 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo risulta inammissibile. Questa Corte ha chiarito che “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. n. 8758/017; conf. Cass. n. 18721/2018).

Nel caso in esame parte ricorrente si duole sostanzialmente della valutazione del tribunale circa la prova della esistenza del rapporto subordinato con la società ed in particolare della ritenuta inopponibilità di taluni documenti. Si tratta evidentemente di una valutazione espressa dal giudice di merito estranea ad ogni ipotesi di rimeditazione in sede di legittimità. Deve peraltro soggiungersi che il tribunale, dopo aver escluso la opponibilità dei documenti in questione ha espresso e fondato il proprio convincimento su altri elementi e, non ultimo, sulla carenza probatoria circa la reale sussistenza di elementi di fatto idonei a supportare l’invocato riconoscimento della subordinazione il cui onere di allegazione era a carico dello stesso ricorrente. Peraltro, nel motivo proposto in questa sede il ricorrente, pur censurando la mancata valutazione dei documenti, non ne specifica ed inserisce il contenuto e neppure indica la “data certa” del telegramma cui fa riferimento, così incorrendo nella violazione del principio di specificazione del motivo. A riguardo è stato chiarito che “In applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonchè alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso” (Cass. 5478/2018). Il motivo è dunque inammissibile.

2) Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame delle circostanze di fatto addotte da parte opponente volte a dimostrare la sussistenza del vincolo di subordinazione, anche a mezzo di prova testimoniale, in violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorrente lamenta l’omessa ammissione delle prove testimoniali attraverso le quali intendeva fornire la prova del rapporto di subordinazione.

Val la pena ribadire che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 17761/2016)

Questa Corte ha anche specificato che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (Cass. n. 23238/2017)

La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poichè determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa).

Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio.

Nel caso di specie, a fronte del vizio richiamato in apertura del motivo, nessuna delle condizioni sopra indicate è’ stata allegata dal ricorrente che solo si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali. Si tratta dunque di denuncia afferente a un vizio diverso da quello enunciato nel motivo, rispetto al quale non vendono allegate e rappresentate le eventuali circostanze e connotazioni utili ad una differente qualificazione e ad un possibile esame. Il motivo è inammissibile.

II ricorso è inammissibile; nulla per le spese essendo rimasta intimata la Curatela fallimentare “(OMISSIS) srl”.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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