Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11010 del 05/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.05/05/2017), n. 11010
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27233-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO
16, presso lo studio dell’avvocato FABIO GERBINO, rappresentato e
difeso dall’avvocato SALVATORE RAFFA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2233/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il
28/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTR della Sicilia, con la sentenza n. 2233/2015/16, depositata il 28.5.2015, depositata il 23.10.2014, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso di N.F. contro l’accertamento emesso a so carico relativo ad IRPEF, IRAP e IVA e accessori per l’anno 2006.
L’Agenzia, impugnando innanzi a questa Corte la sentenza di appello, deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. La parte contribuente si è costituita con controricorso, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il ricorso, ammissibile in rito avendo il giudice di appello fondato la decisione sul deficit di contraddittorio ed invocando la ricorrente l’error iuris su tale ratio decidendi, nei termini di seguito esposti, è fondato.
Nella medesima occasione le Sezioni Unite hanno chiarito che “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.
Orbene, la decisione impugnata, vertendosi pacificamente in tema di accertamenti compiuti c.d. a tavolino e, dunque, presso gli Ufficio fiscali sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente, per come riconosciuto dal predetto – pag. 5, 2^ periodo controricorso -, non si è uniformata ai superiori principi nè con riferimento al tributi diretti che con riferimento all’IVA. Ed infatti, quanto ai primi avrebbe dovuto escludere l’invalidità dell’atto sulla base di quanto affermato dalle S.U. sopra ricordate, mentre per quel che riguarda l’IVA, si è infatti limitata a ritenere irrilevante detto obbligo di contraddittorio procedimentale, omettendo di acclarare l’assolvimento, da parte del contribuente, dell’onere di specifica enunciazione delle ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di procedimento amministrativo.
La CTR, per converso, era tenuta a verificare se, con esclusivo riferimento al tributo IVA, il contribuente avesse, nel ricorso introduttivo, assolto l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, eventualmente poi valutando se gli elementi esposti avessero o meno natura puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede e al principio di lealtà processuale, uno sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto -cfr. Cass. S.U. n. 24823/2015 -.
Orbene, la decisione impugnata non ha svolto gli accertamenti sopra enunciati e va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia che provvederà a svolgere gli accertamenti sopra indicati ed a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia che provvederà a svolgere gli accertamenti sopra indicati ed al liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta sezione, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017