Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1101 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34648-2019 R.G. proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Medaglie

d’oro 220, presso lo studio dell’avvocato Stefania Saraceni, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Andrea Auletta;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Pomponio Leto 2, presso lo studio dell’avvocato Umberto Rossi,

rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Bassi;

– resistente –

contro

BA.PI., C.M.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 1045/2018 del

Tribunale di Como, depositata il 23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Arrigo

Cosimo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. Sgroi Carmelo che ha chiesto

che la Corte dichiari l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

La Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno otteneva dal Tribunale di Como un decreto ingiuntivo nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. (successivamente fallita) e dei fideiussori Ba.Pi., B.P., C.M., Ca.Fa. e Ca.Ga.. I primi tre opponevano il provvedimento monitorio, eccependo – fra l’altro – la nullità della fideiussione per violazione della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 2.

La stessa domanda di nullità veniva successivamente proposta dai tre innanzi al Tribunale di Milano, sezione specializzata per le imprese, ritenuta funzionalmente competente.

Pertanto, i B. e il C. richiedevano al Tribunale di Como, innanzi al quale pendeva l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta di quelle fideiussioni, la sospensione pregiudiziale della causa ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Il Tribunale, con ordinanza del 23 ottobre 2019, respingeva l’istanza. Avverso tale provvedimento il solo B.P. ha proposto regolamento necessario di competenza. La Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno ha resistito con memoria difensiva, ex art. 47 c.p.c., comma 5. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Il B. ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

Il regolamento è inammissibile.

Infatti, questa Corte ha ripetutamente chiarito che il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il provvedimento che neghi la sospensione del processo, poichè la formulazione letterale dell’art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede, che incide significativamente sui tempi di definizione del processo stesso (ex plurimis: Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 31694 del 04/12/2019, Rv. 656258 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 6174 del 22/03/2005, Rv. 580824 – 01).

Tale diversità di disciplina non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la proponibilità del regolamento avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull’esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, mentre l’illegittimità del provvedimento di rigetto della chiesta sospensione può utilmente dedursi con l’impugnazione della sentenza resa all’esito del processo, determinando, ove ritenuta sussistente, la riforma o la cassazione della sentenza pronunziata in violazione delle norme sulla sospensione necessaria. Nè si coglie alcun profilo di contrasto con l’art. 111 Cost., atteso che il differente trattamento si fonda sulla diversità di effetti che le due ordinanze determinano e sull’esigenza di privilegiare il principio della durata ragionevole del processo, che rischierebbe di essere esposto ad un non lieve pregiudizio ove l’ordinamento non apprestasse un sollecito rimedio per assicurare l’immediata verifica della legittimità dell’ordinanza che abbia disposto la sospensione per pregiudizialità.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente. Queste vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, poichè il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, art. 5 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 504 del 14/01/2020, Rv. 656577 – 01).

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, a carico della parte impugnante e soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

dichiara inammissibile il regolamento e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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