Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1101 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1101 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 3202-2017 proposto da:
ROATTA CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dagli avvocati ROBERTA BASSANO, MARIA ANGELA
UATTRONE;
– ricorrente contro
COMUNE DI LIVORNO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 18, presso lo STUDIO LEGALE GREZ E
ASSOCIATI SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA
MACCHIA;
– controricotrente –

Data pubblicazione: 18/01/2018

avverso la sentenza n. 1124/10/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE SEZIONE
DISTACCATA di LIVORNO, depositata il 20/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto e diritto
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti l’ente
impositore ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la
sentenza della CTR della Toscana, sezione di Livorno n. 1124/16, che aveva
riformato la sentenza della CTP di Livorno n. 334/15, relativa ad un avviso
d’accertamento Ici per il periodo 2008-2011 n. 71/2013/0000789 relativo
alla revoca delle agevolazioni fiscali “prima casa”.
Il ricorrente, con un primo motivo, denuncia il vizio di violazione di legge, in
particolare, dell’art. 146 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3
c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto valida
la notifica del previo avviso d’accertamento sottostante all’ingiunzione
impugnata a mezzo del servizio postale, senza il rispetto della norma di cui
alla rubrica, che prevede che se la notifica è fatta a militare in attività di
servizio e non avviene a mani proprie, la copia dell’atto deve essere
consegnata al Pubblico ministero che ne cura l’inoltro al Comandante del
Corpo al quale il militare appartiene.
Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di omessa delibazione
dei motivi di merito del gravame in primo e secondo grado ed omessa
motivazione sui fatti controversi e sui motivi d’impugnazione, in relazione
all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto i giudici d’appello non
avrebbero preso in considerazione la censura sollevata dal ricorrente che
per abitazione principale debba intendersi quella di residenza anagrafica,
salvo prova contraria, che nella presente vicenda processuale era stata
ampiamente documentata dal ricorrente al comune di Livorno.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma
semplificata.
Il primo motivo è infondato, con assorbimento del secondo, per la decisiva
ragione che la CTR con accertamento di fatto ha rilevato che “il
contribuente ha presentato, in data 16.11.2012, istanza in autotutela
proprio contro l’accertamento ICI di cui si tratta, dimostrando
Ric. 2017 n. 03202 sez. MT – ud. 20-12-2017
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R.G. 3202/17

inequivocabilmente di avere avuto piena conoscenza dell’atto. Ne consegue
che correttamente la CTP ha ritenuto valida la notifica ….”; inoltre, il
Comune controricorrente ha evidenziato come la notifica fu effettuata
presso il comune di residenza con immissione di avviso nella cassetta
postale e l’atto fu ritirato dal destinatario o da un delegato dal medesimo, il
17.10.12, con perfezionamento in tale data (v. pp. 8 e 9 del controricorso,
dove si dà atto che la relativa documentazione fu prodotta nei giudizi di

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo.
Condanna la parte contribuente a pagare al comune di Livorno, in persona
del Sindaco in carica, le spese di lite del presente giudizio, che liquida
nell’importo di C 1.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per
spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
principale, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 20.1Z.2017.
Il Presidente
Dott. M

Iacobellis

merito).

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