Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11009 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. I, 09/06/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 09/06/2020), n.11009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27753/2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandrini Paolo, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno; Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Foggia;

– intimati –

avverso la sentenza n. 409/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. Vella Paola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il ricorso del cittadino gambiano B.A. avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di L’Aquila gli aveva negato ogni forma di protezione internazionale.

2. Parte ricorrente ha impugnato la decisione con ricorso affidato ad un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Lamenta il ricorrente, testualmente, la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e art. 5, comma 6, in merito al rigetto della istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari laddove la Corte d’Appello di L’Aquila ha omesso di effettuare alcuna valutazione comparativa tra il grado di integrazione raggiunta nel nostro paese dal sig. B.A. e la situazione soggettiva ed oggettiva da questi lasciata nel paese di origine, ritenendo che l’integrazione raggiunta nel paese ospitante dal richiedente asilo, sia una circostanza assolutamente avulsa (e dunque irrilevante) dalle finalità di protezione della protezione umanitaria”.

3.1. Il motivo presenta profili di inammissibile e infondatezza.

3.2. In primo luogo occorre ricordare che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017) se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 22707/2017, Cass. 195/2016); il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 6587/2017).

3.3. Ebbene, nel dolersi che la corte d’appello abbia “totalmente omesso di valutare l’integrazione sociale dello straniero nel tessuto sociale italiano”, il ricorrente allega chiaramente un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ponendosi al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato. La doglianza si traduce peraltro in una richiesta di rivisitazione del merito, inammissibile in questa sede (Cass. 27072/2019, 29404/2017, 9547/2017, 16056/2016; conf. da ultimo Cass. 6939/2020, 7192/2020).

3.4. Anche a voler riqualificare il motivo come censura di tipo motivazionale, esso non sarebbe conforme alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis), che rende l’apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimità solo entro precisi limiti (ex plurimis Cass. 17247/2006, 18587/2014), qui non rispettati.

3.5. In ogni caso – e avuto riguardo alle ulteriori doglianze circa la mancanza di un approfondimento istruttorio ufficioso e della prevista “valutazione comparativa” – si rammenta che, ai fini della protezione umanitaria, “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019 e, da ultimo, Cass. 1040/2020); in proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito come “l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”, tuttavia “senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; conf. Cass. 4455/2018 e, da ultimo, Cass. 630/2020).

3.6. Sennonchè, ai fini di una simile verifica – che il giudice può effettuare anche esercitando i poteri istruttori officiosi – risulta “necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei perchè da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019).

3.7. Nel caso di specie, gli elementi allegati dal ricorrente sono stati valutati dal giudice di merito in modo congruamente motivato e

conforme agli indirizzi di questa Corte, con un apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, mentre dagli atti non emerge l’allegazione di ulteriori aspetti che non siano stati presi adeguatamente in considerazione dalla corte distrettuale, per i quali sarebbe stato onere del ricorrente indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf. ex plurimis Cass. 27415/2018).

4. In conclusione, il ricorso va rigettato, senza necessità di statuizione sulle spese processuali, in assenza di difese delle parti intimate.

5. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Sez. U., 23535/2019).

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

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