Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11008 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 06/05/2010), n.11008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1567-2005 proposto da:

FRATELLI DI GIORGIO, DI DI GIORGIO LUIGI & C. S.N.C.

(P.I.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il

Cav. GARDIN LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato CAGGIANO

CHIARA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CERIGNOLA (P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERONA 9, presso

l’avvocato STEFANIA RICCARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIANNI G. MARINO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 624/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto sindacale n. 21157 del 4.9.85, veniva occupato d’urgenza, in data 21.10.85, in danno della proprietaria S.n.c. Fratelli Di Giorgio di Di Giorgio Luigi & C., un fondo sito alla contrada ” (OMISSIS), per la realizzazione della viabilità di prolungamento della (OMISSIS) di quella città.

L’opera veniva compiutamente realizzata, ma la procedura di espropriazione non veniva completata con l’emissione del rituale decreto.

La società Fratelli Di Giorgio conveniva in giudizio il Comune dinanzi al Tribunale di Foggia per chiedere il risarcimento del danno patito a seguito della perdita della suddetta proprietà, ormai radicalmente ed irreversibilmente trasformata e definitivamente assoggettata alla pubblica utilità.

Espletata una consulenza tecnica d’ufficio al fine di determinare il valore del suolo e l’ammontare delle somme dovute alla società attrice, con sentenza del 16 novembre 2001, depositata l’I 1 aprile 2002, il Tribunale di Foggia, ravvisata nei fatti un’ipotesi di occupazione acquisitiva, condannava il Comune di Cerignola al pagamento di L. 20.130.000, oltre rivalutazione ed interessi.

Il primo giudice, per un verso, rigettava l’eccezione di prescrizione proposta dal Comune, e, per l’altro, disattendeva la tesi dell’attrice, secondo la quale il danno avrebbe dovuto essere liquidato in misura pari al valore di mercato dell’immobile, dal momento che l’occupazione doveva ritenersi usurpativa, dovendosi, invece, ritenere che il provvedimento sindacale del 4 settembre 1985 aveva contenuto ed efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

Avverso la detta sentenza proponeva appello la società, rilevando come il primo giudice avesse erroneamente attribuito al decreto di occupazione legittima un’efficacia surrogatoria del decreto di dichiarazione di pubblica utilità, che non aveva e non poteva avere.

Chiedeva perciò l’appellante la liquidazione dell’intera somma di L. 36.562.500, pari al valore di mercato dell’immobile come quantificato dal CTU. Resisteva al gravame il Comune, riproponendo l’eccezione di prescrizione già disattesa in primo grado, ed invocando comunque la riduzione della somma liquidata dal primo giudice, che s’era uniformato alle conclusioni del CTU, il quale però aveva trascurato di considerare che il fondo oggetto di causa era assoggettato a vincolo di inedificabilità dal piano regolatore, perchè destinato alla realizzazione della viabilità, e tale circostanza imponeva uno congrua riduzione del suo valore.

Con sentenza n. 624/04, la Corte di Appello di Bari rigettava l’appello principale,ritenendo che nella delibera con la quale si autorizzava l’occupazione d’urgenza fosse stata dichiarata la pubblica utilità, rigettava l’eccezione di prescrizione e, in accoglimento dell’appello incidentale, rideterminava la somma da riconoscere a titolo di risarcimento del danno, in L. 20.130.000, cioè la stessa riconosciuta dal Giudice di primo grado, ma comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria fino al 16/11/2001, data della sentenza di primo grado.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la F.lli Di Giorgio snc sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria, cui resiste con controricorso il comune di Cerignola.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente con il primo motivo di ricorso si duole della mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale del comune di Cerignola.

Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della natura usurpativa dell’occupazione.

Con il terzo motivo lamenta l’erronea applicazione nel caso di specie dei correttivi di cui alla L. n. 662 del 1996 mentre invece il controvalore del bene doveva essere determinato in base al prezzo pieno.

Con il quarto motivo deduce sotto il profilo dell’errore motivazionale l’erronea inclusione della rivalutazione ed interessi nella somma liquidata, così rendendosi incomprensibile l’ammontare effettivo del danno liquidato in via capitale.

Il primo motivo è inammissibile.

Non risulta, infatti, censurata sulla base di una effettiva argomentazione l’affermazione della sentenza secondo cui, ancorchè la comparsa di risposta non contenesse una esplicita formula di proposizione di appello incidentale, quest’ultimo era stato nella sostanza proposto.

In secondo luogo, non risulta neppure adeguatamente censurata la motivazione della Corte d’appello che ha ritenuto che l’appello incidentale era stato proposto nei termini in quanto presentato nella prima udienza ai sensi dell’art 343 c.p.c. applicabile al caso di specie nella sua versione anteriore alla riforma di cui alla L. n. 393 del 1990.

La società ricorrente infatti, si limita a tale proposito a riportare una massima di questa Corte del tutto inconferente in quanto si limita ad affermare che il termine per proporre l’impugnazione incidentale decorre dalla notifica della impugnazione principale.

Aggiungasi che il motivo è, comunque, inammissibile per mancanza di autosufficienza.

I ricorrenti avrebbero, infatti, dovuto, da un lato, riportare per intero nel ricorso il testo dell’atto d’appello incidentale nonchè il verbale relativo alla sua presentazione, per consentire a questa Corte, cui è inibito l’accesso agli atti della fase di merito, di valutare la fondatezza o meno della doglianza. La mancanza di detto adempimento rende ulteriormente non scrutinabile in questa sede di legittimità il motivo.

Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.

Lo stesso si basa sul presupposto che la dichiarazione di pubblica utilità era contenuta nel provvedimento 72/81 della Giunta comunale che aveva approvato il progetto dell’opera pubblica fissando il termine di un biennio per l’approvazione del progetto, per cui , a dire della società ricorrente ,il decreto di occupazione d’urgenza, emanato il 4.9.85, era stato emesso in carenza di potere con la conseguenza che l’occupazione doveva ritenersi usurpativa.

Invero, nella sentenza impugnata non si rinviene alcun riferimento al provvedimento n. 72/81, facendosi invece riferimento alla Delib. G.M. 9 agosto 1985, n. 1483 per cui la ricorrente, che contesta che quest’ultimo decreto autorizzasse il sindaco a emettere il provvedimento di occupazione d’urgenza, avrebbe dovuto ,ancora una volta in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, riportare il testo del provvedimento 72/81 e della Delib. Giunta Municipale n. 1483 per mettere questa Corte, cui è inibito prendere visione degli atti della fase di merito, di valutare la fondatezza o meno della doglianza in relazione ad una eventuale carenza motivazione della sentenza impugnata.

Il terzo motivo contesta la liquidazione della indennità di occupazione e, in particolare, l’applicazione dei correttivi di cui alla L. n. 662 del 1996.

L’assunto di fondo su cui si basa il motivo, secondo cui, trattandosi di occupazione usurpativa non poteva trovare applicazione il D.L. n. 359 del 1992, art. 5 bis come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 e doveva pertanto essere riconosciuto il valore pieno del terreno, è infondato in relazione alla dianzi dichiarata inammissibilità del secondo motivo contenente proprio la censura relativa al mancato riconoscimento da parte della Corte d’appello della natura usurpativa dell’occupazione . Aggiungasi che ,in accoglimento dell’appello incidentale del comune di Cerignola, la sentenza impugnata ha escluso la natura edificatoria del terreno,essendo l’area oggetto della controversia assoggettata dal piano regolatore a vincolo di inedificabilità perchè destinata a viabilità pubblica, determinando di conseguenza una riduzione del risarcimento liquidato dalla sentenza di primo grado. In altri termini, la Corte d’appello ha accertato la natura agricola dei terreni. Da ciò discende che la determinazione di detto risarcimento non poteva comunque essere stato effettuata dalla Corte d’appello in base ai criteri di cui al D.L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, non applicabile ai terreni agricoli ,per cui il giudice di merito ha necessariamente fatto riferimento ad un diverso criterio in relazione alla accertata natura agricola dei fondi.

Il motivo è pertanto inammissibile,non censurando la ratio decidendi fondamentale posta alla base della liquidazione e ,cioè, la natura agricola e non edificabile dei terreni espropriati.

Il quarto motivo è in gran parte infondato.

Esso contiene una prima censura con cui ci si duole del mancato riconoscimento della somma di L. 36.562.500 perchè, riproponendo quanto dedotto con il primo motivo di censura, si ribadisce l’inammissibilità dell’appello incidentale in accoglimento del quale la Corte d’appello aveva ritenuto la natura non edificatoria dei terreni espropriati e si assume, quindi, che la predetta somma di oltre 36 milioni, trattandosi di terreno edificabile e di occupazione usurpativa,non poteva essere ridotta ai sensi del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis.

Dalla inammissibilità del primo motivo di ricorso e l’infondatezza del terzo discende anche l’infondatezza della censura in esame.

Non trattandosi, infatti, nel caso di specie di occupazione usurpativa ed essendo i terreni agricoli, l’intero assunto della censura in esame è privo di ogni fondamento.

Il motivo contiene, poi, una ulteriore censura con cui ci si duole del fatto che la somma di Euro 20.130,00, riconosciuta a titolo di risarcimento, a cui in primo grado era stata aggiunta la svalutazione e gli interessi, sia stata modificata in appello e resa comprensiva della detta svalutazione e degli interessi.

Tale doglianza è fondata, perchè la Corte d’appello, che non risulta avere dato luogo ad un risarcimento del danno in via equitativa, unica ipotesi in cui è consentito al giudice inglobare in un’unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all’art. 1226 cod. civ., (Cass 2910/95; Cass 9515/07; Cass 28620/08), avrebbe dovuto distinguere la somma riconosciuta a titolo di risarcimento per capitale da quella attribuita a titolo di rivalutazione ed interessi. Sotto tale profilo pertanto, il motivo va accolto dovendo il giudice di rinvio procedere a tale distinzione.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura accolta con rinvio anche per le spese alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

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