Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11008 del 05/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.05/05/2017), n. 11008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26652-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL,
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 625/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE, depositata il 09/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR della Toscana, con la sentenza n.625/2015/29, depositata il 9.4.2015, accoglieva l’appello proposto dalla società (OMISSIS) srl contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso della società contro l’accertamento emesso a suo carico relativo ad IRES, IRAP, IVA e accessori per l’anno 2006.
L’Agenzia delle entrate, impugnando innanzi a questa Corte la sentenza di appello, deduce con il primo motivo la violazione dell’art. 112 c.p.c., con il secondo ed il terzo la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
La parte contribuente si è costituita con controricorso, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Il giudice di appello ha fondato la decisione sul deficit di contraddittorio che la ricorrente aveva svolto in primo grado, dando causa alle pertinenti difese dell’Ufficio – volte a ritenere l’inapplicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 alle verifiche a tavolino (v. pag. 17 ricorso per cassazione che riporta la memoria del primo grado di giudizio -, è fondato. Nessuna ultrapetizione può dunque riscontrarsi.
Il secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbe l’esame del terzo.
professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni.
Nella medesima occasione le Sezioni Unite hanno chiarito che “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.
Orbene, la decisione impugnata, vertendosi pacificamente in tema di accertamenti compiuti c.d. a tavolino e dunque presso gli Ufficio fiscali sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente, non si è uniformata ai superiori principi nè con riferimento al tributi diretti che con riferimento all’IVA. Ed infatti, quanto al primo avrebbe dovuto escludere l’invalidità dell’atto sulla base di quanto affermato dalle S.U. sopra ricordate, mentre per quel che riguarda l’IVA, si è infatti limitata a ritenere irrilevante detto obbligo di contraddittorio procedimentale, omettendo di acclarare l’assolvimento, da parte del contribuente, dell’onere di specifica enunciazione delle ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di procedimento amministrativo.
La CTR, per converso, era tenuta a verificare se, con esclusivo riferimento al tributo IVA, il contribuente avesse, nel ricorso introduttivo, assolto l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, eventualmente poi valutando se gli elementi esposti avessero o meno natura puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede e al principio di lealtà processuale, uno sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto – cfr. Cass. S.U. n. 24823/2015 -.
Orbene, la decisione impugnata non ha svolto gli accertamenti sopra enunciati e, in accoglimento del secondo motivo, disatteso il primo e assorbito il terzo, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana che provvederà a svolgere gli accertamenti sopra indicati ed a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo e assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana che provvederà a svolgere gli accertamenti sopra indicati ed al liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017