Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11007 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 26/04/2021), n.11007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20351-2015 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 42, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MUZI,

rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO DE FRANCESCO,

GIANCARLO D’ADAMO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 228/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/04/2015 R.G.N. 490/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 17.4.2015, la Corte d’appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da S.M. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto il pagamento di contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti in relazione al reddito riveniente dalla sua qualità di socio accomandante di un’impresa societaria diversa da quella per la quale è iscritto alla Gestione medesima;

che avverso tale pronuncia S.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 384 del 1992, art. 3-bis, comma 1, (conv. con L. n. 438 del 1992), e L. n. 233 del 1990, art. 1, per avere la Corte di merito ritenuto che nella totalità dei redditi d’impresa su cui calcolare l’imponibile contributivo per la Gestione commercianti dovesse rientrare anche il reddito percepito quale socio accomandante di SILMAR s.a.s. di S.S. & C. e derivante dalla locazione di un immobile;

che, con il secondo motivo, le stesse censure sono ribadite in relazione all’omesso esame e/o alla violazione e falsa delle circolari rese in materia dall’INPS in data 1.2.2008, 9.12.1981 e 3.1.1978;

che il primo motivo è fondato, essendosi chiarito che il lavoratore autonomo, che sia iscritto alla Gestione commercianti in relazione ad un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve bensì includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020);

che, non essendosi la Corte territoriale uniformata al suesposto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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