Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11007 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 06/05/2010), n.11007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 619-2005 proposto da:

I.A. (cf. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, P.LE CLODIO 13, presso l’avvocato PORFIDIA VINCENZO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PORFIDIA DOMENICO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARCIANISE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24,

presso l’avvocato CARELLO ROMANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FINELLI EMANUELE, giusta procura in calce al ricorso

notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3272/2003 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato V. PORFIDIA, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato C.R. CARELLO, per delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’accoglimento in relazione

al terzo motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9 febbraio 1980 la signora Amalia IODICE conveniva dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il comune di Marcianise e l’Istituto autonomo case popolari di Caserta per ottenerne la condanna al risarcimento del danno di occupazione acquisitiva del proprio fondo, della superficie complessiva di metri quadri 12.950, sul quale erano state costruite dall’Iacp case economiche e popolari e dal comune la rete stradale ed altre infrastrutture.

Il tribunale, con sentenza 98/1987, dichiarava la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, ma tale pronunzia veniva riformata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza 653/1988, con rimessione della causa al primo giudice, ex art. 353 cod. proc. civ.. Nel giudizio riassunto intervenivano volontariamente i signori G. e M.V. per ottenere il risarcimento dei danni loro spettanti in qualità di affittuari coltivatori diretti del fondo espropriato.

Dopo l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza non definitiva 17 aprile 1993, condannava l’IACP di Caserta al pagamento del controvalore della porzione di fondo della superficie di metri quadri 8.689 identificata alla particella (OMISSIS), determinato in L. 731.714.720, oltre gli interessi legali; mentre, rigettava la domanda in ordine alla medesima porzione, nei confronti del comune di Marcianise, come pure, in via definitiva, le domande degli intervenuti. Disponeva, quindi, la rimessione in istruttoria della causa per l’accertamento di valore della residua porzione, identificata alla particella (OMISSIS), ammettendo con separata ordinanza una nuova consulenza tecnica d’ufficio.

Il processo veniva quindi sospeso fino alla decisione della Corte costituzionale sulla questione di illegittimità del D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis, comma 7, convenuto con modifiche dalla L. n. 359 del 1992 e poi emendato dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 65.

Nelle more, la controversia veniva definita con transazione tra l’attrice e l’Istituto autonomo case popolari, che aveva formulato riserva di appello.

Con sentenza 21 giugno 2001 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava cessata la materia comprendere tra le predette parti e condannava il comune di Marcianise al pagamento della somma di L. 82.094.883, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, quale controvalore della particella (OMISSIS) espropriata; ed inoltre al pagamento della somma di L. 18.833.664, a titolo di indennità di occupazione legittima.

Il successivo gravame della signora I. veniva rigettato alla Corte d’appello di Napoli con sentenza 19 novembre 2003.

La corte territoriale motivava – che, in relazione alla domanda relativa alla particella (OMISSIS), la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non aveva adottato una statuizione di merito, essendosi limitata a rimettere in istruttoria la causa per l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio;

– che dunque non vi erano preclusioni ob rem judicatam per la valutazione ex novo dell’area attigua a quella riportata nella particella (OMISSIS), oggetto invece dell’accertamento in corso;

– che peraltro il tribunale aveva attribuito alla seconda porzione di terreno il medesimo valore unitario di L. 85.000 al metro quadro, pervenendo a un diverso risarcimento solo per effetto dell’applicazione del nuovo criterio legale introdotto dal D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7 applicabile ai procedimenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, quale quello in oggetto.

Avverso la sentenza, non notificata proponeva ricorso per cassazione la signora I.A., deducendo con unico motivo la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ., per il mancato rispetto del giudicato formatosi sulla valutazione di L. 85.000 al metro quadro dell’area espropriata; nonchè il vizio di ultrapetizione, in carenza di domanda di applicazione del criterio di liquidazione di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis.

Resisteva con controricorso, ulteriormente illustrato con successiva memoria, il comune di Marcianise.

All’udienza del 9 febbraio 2010 il Procuratore generale ed i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La censura incentrata sulla violazione del giudicato è infondata.

Che la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non riguardi la porzione di fondo riportata nella particella (OMISSIS), ma solo quella riguardante la particella (OMISSIS) del medesimo foglio, è reso evidente dalla stessa rimessione della causa sul ruolo, con ammissione di consulenza tecnica d’ufficio ai fini della determinazione del suo valore. Il fatto che i due terreni siano contigui non esclude affatto che potessero essere oggetto di diversi accertamenti separati. E del resto, come rilevato dalla corte territoriale, identico è stato il valore unitario di L. 85.000 al metro quadro attribuito, alfine, alle due porzioni.

La differenza tra le somme rispettivamente liquidate è dipesa, infatti, dall’applicazione – corretta, dal punto di vista della successione di leggi nel tempo – del comma 7 bis, aggiunto dall’art. 3, comma 65, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis (convertito in L. 8 agosto 1992, n. 190), in pendenza del giudizio.

Sennonchè, tale norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 24 ottobre 2007, n. 349; e tale jus superveniens va applicato al processo in corso, in considerazione della perdurante controversia sull’ entità del risarcimento liquidato per l’occupazione acquisitiva del fondo in questione.

Al riguardo, la ricorrente, pur nell’allegazione di erronei motivi di diritto, ha inteso, infatti, perseguire il risarcimento pieno del danno subito, pari al valore del fondo ablato; cui ora ha diritto in conseguenza dell’abrogazione, per incostituzionalità, della norma sopra citata.

La sentenza d’essere quindi cassata.

In difetto della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, si può procedere alla decisione nel merito (art. 384 c.p.c., comma 2) e, per l’effetto, liquidare il risarcimento in Euro 77.086,35, con la rivalutazione secondo gli indici Istat per i prezzi al consumo degli operai e impiegati e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate; ferme le residue statuizioni in ordine al termine di maturazione dei rispettivi crediti risarcitori e indennitari.

In considerazione dell’esito della lite, dipendente solo dallo ius superveniens, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di appello; mentre, va condannato il comune di Marcianise alla rifusione delle spese della presente fase di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2600,00, di cui Euro 2400,00 per onorari, sulla base del valore della causa ritenuto in sentenza e del numero e complessità delle questioni trattate; oltre le spese generali e gli accessori di legge.

PQM

– Accoglie il ricorso nei limiti di cui motivazione, cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, condanna il comune di Marcianise al pagamento della somma di Euro 77.086,35, oltre la rivalutazione dal 1988 secondo gli indici Istat per i prezzi al consumo degli operai e impiegati e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate;

– compensa tra le parti le spese del grado di appello;

– condanna il comune di Marcianise alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2600,00, di cui Euro 2400,00 per spese, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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