Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11007 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.05/05/2017),  n. 11007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24656-2015 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIO

SERBELLONI 27, presso lo studio dell’avvocato PETER PARLAPIANO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che la rappresenta e

difende;

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO,

28, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA CARLETTI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1693/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

P.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo legittima la cartella esattoriale impugnata dal contribuente relativa a ICI per gli anni d’imposta 2003/2005.

Si è costituita in giudizio Roma Capitale con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza delle censure della parte ricorrente.

Anche Equitalia sud spa, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Premesso che è destituita di fondamento la dedotta inammissibilità del ricorso in relazione all’avvenuta costituzione della controricorrente Roma Capitale, idonea a sanare qualsiasi ipotesi di nullità della notifica del ricorso – non ricorrendo nel caso di specie nemmeno astrattamente alcuna ipotesi sussumibile nell’alveo dell’inesistenza della notificazione – il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione della disciplina normativa (L. n. 890 del 1982, art. 7, art. 7, comma 6 e art. 8, art. 160 c.p.c.) in tema di notifiche degli atti di accertamento prodromici e della cartella in relazione all’inosservanza delle previsioni concernenti le ricerche delle persone abilitate a ricevere le raccomandate e la consegna al portiere, è manifestamente infondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari agenzia e società concessionaria – possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014, con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, non risultando che la questione concernente la violazione di norma sostanziale (L. n. 296 del 2006) prospettata come censura sia stata esaminata dal giudice di appello nè che la stessa sia stata dedotta in quella fase dalla parte contribuente.

Il terzo motivo di ricorso è fondato.

Nel caso di specie Roma Capitale, costituitasi tardivamente nel giudizio di primo grado, aveva prodotto documenti concernenti la notifica degli atti prodromici oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1. La parte contribuente aveva eccepito l’irritualità della costituzione e della produzione dei documenti. In sede di appello la contribuente aveva nuovamente contestato la ritualità del deposito dei documenti, mentre Roma Capitale era rimasta contumace.

Orbene, fermo il principio che la costituzione oltre il termine di cui all’art.23 d.lgs.n.546/1992 non determina la contumacia della parte (Corte cost. n. 144/2006), potendo semmai dare luogo a decadenza di tipo assertivo o probatorio in relazione ai principi fissati da questa Corte – Cass. n. 26741/2013, 9511/2008, 664/2014 e 3661/2015 – deve ritenersi che l’esaminabilità di documenti tardivamente prodotti in primo grado è comunque condizionata dalla volontà manifestata dalla parte che li ha irritualmente prodotti di utilizzarli nel corso del giudizio di secondo grado.

Per contro, nel caso di specie, la contumacia di Roma Capitale non poteva consentire al giudice di appello l’esame dei documenti prodotti irritualmente in primo grado in assenza di un contegno della parte che a tale irritualità aveva dato causa di ribadire in appello l’utilizzazione di tali documenti, in tal modo non potendosi ritenere applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, nemmeno risultando un contegno processuale di analogo tenore da parte di Equitalia sud spa.

Il quarto motivo è inammissibile, prospettando il vizio di motivazione senza indicazione di fatti controversi e decisivi che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare (Cass. S.U. n. 8054/2014).

Sulla base di tali considerazioni e in accoglimento del terzo motivo, infondato il primo e inammissibili il secondo ed il quarto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il terzo motivo, rigetta il primo e dichiara inammissibili il secondo ed il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezione sesta civile, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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