Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11006 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 06/05/2010), n.11006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1466-2004 proposto da:

I.L. (c.f. (OMISSIS)), I.R. (c.f.

(OMISSIS)), I.M.T. (c.f.

(OMISSIS)), I.A. (c.f. (OMISSIS)),

I.G. (c.f. (OMISSIS)), I.A.M.

(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

APPIA NUOVA 540, presso l’avvocato ROTONDARO RAFFAELE, rappresentati

e difesi dagli avvocati TITOLO ANTONIO, RUSSILLO FELICE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO (P.I. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

88, presso l’avvocato RECCHIA GIORGIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BARONE VALERIO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3849/2002 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/12/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, il controricorrente, l’Avvocato G. VONA, per delega, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10 settembre 1985 i signori J.L., J.R., J.M.T., J.A., J.G. e J.A.M. convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli il comune di Pomigiiano d’Arco, per ottenere il risarcimento del danno da perdita del fondo di loro proprietà, occupato ed irreversibilmente trasformato per la realizzazione di opere pubbliche consistenti in un parco giochi e in un mercatino rionale; nonchè per il pagamento dell’indennità di occupazione legittima. Esponevano che i termini triennali contestualmente fissati nei decreti di occupazione erano scaduti senza che fosse intervenuto il provvedimento di espropriazione.

Costituitosi ritualmente, il comune di Pomigiiano d’Arco eccepiva la proroga dell’occupazione della L. 1 marzo 1985, n. 42, ex art. 1, comma 5 bis.

Nel corso dell’istruttoria erano espletate due consulenze tecniche d’ufficio.

Con sentenza 21 settembre 2000 il Tribunale di Nola – cui la causa era stata assegnata per competenza territoriale, dopo la sua istituzione – condannava il comune al pagamento della somma di L. 706.575.306 a titolo di risarcimento danni per occupazione acquisitiva conseguita all’irreversibile trasformazione dell’area e di L. 191.155.717 per indennità di occupazione legittima.

In accoglimento del successivo gravame del comune di Pomigiiano d’Arco, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza 27 dicembre 2002, riduceva ad Euro 59.674,93 il risarcimento relativo alla porzione del fondo destinata a mercato rionale e ad Euro 44.263,42 per quella destinata invece a parco giochi; oltre ad Euro 6.922,85 e ad Euro 5.489,94 a titolo di indennità rispettivamente liquidata per l’occupazione delle due aree. Con gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e la rifusione delle spese del primo grado di giudizio, compensate quelle d’appello.

La corte territoriale motivava:

– che alla data dell’accessione invertita non era entrato in vigore il piano regolatore generale, adottato ma non ancora approvato, e quindi, esclusa l’applicabilità del criterio della cd.

edificabilità di fatto suggerito dai consulenti tecnici d’ufficio, occorreva fare riferimento al piano di fabbricazione all’epoca vigente;

– che secondo tale strumento urbanistico solo una porzione della particella 1120 era destinata a zona residenziale urbana e perciò edificabile; senza però che ne fosse possibile l’identificazione con i fondi espropriati ai signori J.;

– che, in difetto di riferimenti a prezzi di mercato desumibili da contratti di compravendita di terreni vicini o da accertamenti fiscali, si doveva applicare il criterio del valore agricolo medio riscontrabile nella provincia di Napoli.

Avverso la sentenza, non notificata, proponevano ricorso per cassazione i sigg. J. con atto notificato il 9 gennaio 2004 e articolato in due motivi.

Deducevano:

1) l’omesso esame di fatti e documenti, con conseguente carenza di motivazione, perchè la Corte d’appello di Napoli non aveva approfondito il problema fondamentale della natura del suolo, limitandosi a rilevare l’impossibilità di accertare se l’area espropriata rientrasse nella parte edificabiie della particella (OMISSIS);

2) l’insufficienza della motivazione in ordine al diniego di una nuova consulenza tecnica, che pure era stata richiesta dal comune di Pomigliano d’Arco, per appurare il regime dei terreni, rimasto incerto.

Resisteva con controricorso il comune di Pomigliano d’Arco.

Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ..

All’udienza del 9 febbraio 2010 il Procuratore generale ed il difensore del comune di Pomigliano d’Arco precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportante.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la carenza di motivazione in ordine all’accertamento della natura dell’area.

Il motivo è inammissibile per genericità, non essendo specificamente indicati i documenti di cui si lamenta il mancato apprezzamento ai fini in esame. Inoltre, esso si risolve in una critica, nel merito, della ritenuta impossibilità di ricondurre con certezza l’area in questione alla porzione della particella n. (OMISSIS) sottoposta al regime di edificabilità legale, che non può trovare ingresso in questa sede.

Con il secondo motivo si censura l’insufficienza della motivazione in ordine al diniego di una nuova consulenza tecnica.

Il motivo è infondato.

Non è soggetta a sindacato di legittimità l’ammissione, o no, di consulenza tecnica d’ufficio, rimessa alla discrezionalità tecnica del giudice di merito. Sul punto, va peraltro notato che la richiesta di rinnovazione del consulenza tecnica d’ufficio era stata formulata dal comune di Conegliano, e non dai sigg. J., appellati:

cosicchè la doglianza svolta in questa sede mira a riversare sulla controparte, paradossalmente, l’onere di richiedere nuovi indagini invocate a sostegno della propria domanda. L’impianto argomentativo della sentenza, sotto questo profilo, appare immune da mende, fondato com’è sul rilievo di una lacuna probatoria delle parti, non colmata da ben due CTU espletate in primo grado.

Il ricorso deve essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 6.400,00, di cui Euro 6.200,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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