Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11005 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 06/05/2010), n.11005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.B., domiciliato in ROMA, via Ferrari 11 presso lo

studio dell’avv. Pinto Aldo che lo rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del ricorso, unitamente all’avv. Michele

Cipriani;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Parma – Questore di Parma;

– intimati –

Avverso il decreto del Giudice di Pace di Parma n. 12 dep. il 31.1.08

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.2.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato V. Mancuso per delega che ha

chiesto accogliersi il ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 12.10.2001 il Prefetto di Parma dispose l’espulsione dallo stato del cittadino (OMISSIS) D.B. ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. A per introduzione clandestina nello Stato. Il decreto non venne impugnato.

Successivamente, nell’interesse del B. venne proposta domanda di emersione ex lege n. 222 del 2002 dalla soc. Sa.Ma. di Reggio Emilia, domanda respinta dal Prefetto di Reggio Emilia con decreto 17.11.2003 alla quale seguì nuova espulsione di D.B. adottata il 9.1.2004 dal Prefetto di Reggio Emilia stante la irregolare presenza dello straniero. Su istanza del titolare della predetta soc. Sa.Ma il Prefetto di Reggio Emilia revocò il primo decreto di rigetto, non ravvisando ex actis la ragione (pendenza di procedimenti penali e condanne) assunta a base del rigetto stesso ma con successivo decreto 22.12.2006 lo stesso Prefetto ebbe a reiterare la decisione di rigetto sulla base della diversa ragione ostativa ex lege, costituita dalla esistenza della pregressa espulsione del 12.10.2001. Per l’annullamento di tale espulsione lo straniero, previa istanza di remissione in termini, ha quindi proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di Parma che la ha rigettata con decreto motivato del 31.1.2008. Nella motivazione il giudicante ha affermato:

– che il decreto 12.10.2001 era stato emesso nella piena sussistenza delle accertate ragioni espulsive, stante l’introduzione clandestina nello Stato e la illegale permanenza dello straniero in esso;

– che a nulla valeva addurre la mancata traduzione nella lingua conosciuta stante la avvenuta traduzione in lingua francese nel rispetto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7;

– che del resto era lecito presumere che lo straniero conoscesse l'(OMISSIS) non avendo egli provato di essere in (OMISSIS) solo da pochi giorni.

Per la cassazione di tale decreto D.B. ha proposto ricorso articolato su tre motivi e notificato al Prefetto il 16.3.2009, il quale non ha opposto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo ci si duole della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e art. 112 c.p.c., commessa per avere il GdP trascurato che la traduzione in francese del decreto espulsivo 12.10.2001 era stata effettuata senza alcuna previa attestazione della indisponibilità di traduttore in (OMISSIS) ed avendo il GdP presunto, apoditticamente, la conoscenza dell'(OMISSIS) da parte dello straniero indebitamente onerandolo di dare la prova della assenza di conoscenza, per l’uno e per l’altro errore avendo quindi il GdP omesso di rimettere in termini l’opponente che tale rimessione aveva richiesto con riguardo alla espulsione del 12.10.2001.

Con il secondo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4 e 5, e art. 112 c.p.c., per avere il GdP mancato di pronunziare sulla ragione di nullità della espulsione del 12.10.2001 costituita dall’essere essa stata eseguita in difetto di alcuna garanzia di difesa (introdotta ex lege dopo la sentenza 222/04 della Corte Costituzionale), applicabile ex tunc all’accompagnamento coattivo seguito alla espulsione del 12.10.2001.

Con il terzo motivo, infine, si denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. C, e art. 112 c.p.c. per avere il decreto del GdP indebitamente ed officiosamente argomentato sulla pretesa pericolosità sociale dello straniero.

Osserva il Collegio, esaminando il preliminare motivo primo (il secondo motivo del ricorso essendo ictu oculi infondato, non avendo riflessi sulla espulsione la patologia dell’atto di sua esecuzione coattiva ed il terzo essendo radicalmente inammissibile, là dove impugna una statuizione in realtà inesistente nel decreto del giudice del merito), che la decisione del Giudice di Pace deve essere ritenuta immune da censure nella sua parte decisoria, se pur la motivazione in diritto che la sostiene abbisogna di radicali integrazioni. L’opposizione tardiva al decreto espulsivo 12.10.2001 venne infatti proposta il 12.11.2007 sull’assunto che la nullità della espulsione per inosservanza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 integrasse una causa idonea a chiedere, ed ottenere, la remissione in termini per opporsi. Il Giudice di Pace parrebbe aver seguito l’ipotesi della applicabilità, ad una decadenza dal diritto di opporsi ex art. 13, comma 8 del cit. T.U., dell’istituto della remissione in termini di cui al previgente art. 184 bis c.p.c., ma ne ha negato la pratica operatività ritenendo, con le argomentazioni fatte segno alle censure sopra esposte, la legittimità della espulsione tardivamente opposta.

Il Collegio, premesso che non è in alcun modo applicabile la previsione della norma di cui all’abrogato art. 184 bis c.p.c., essendo condivisibile l’indirizzo (Cass. 2946/08) per il quale l’istituto operava per le decadenze endoprocessuali della fase istruttoria e quindi non certo per quelle occorse in sede di impugnazione nè tampoco per le decadenze nella proposizione della domanda (Cass. n. 1086/05 e n. 8999/99), e non essendo certo ratione temporis applicabile il testo dell’art. 153 c.p.c. novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 19 osserva che la questione dell’incidenza della nullità per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 sul decorso del termine ad opponendum deve essere sottoposta ad una nuova riflessione. Se è vero che di nullità si tratta, come è costantemente affermato da questa Corte con riguardo alle ipotesi in cui il requisito della traduzione in lingua propria dell’espellendo sia stato violato e non sussistano le condizioni di esonero dalla sua operatività (la certa conoscenza dell'(OMISSIS) ovvero la indisponibilità attestata di traduttore), è anche vero che pure detta nullità può essere fatta valere soltanto con il ricorso in opposizione, posto che di nullità dell’atto amministrativo si tratta e non già di una sorta di inesistenza (essa sia dichiarabile e rilevabile in ogni tempo).

Da tanto consegue che la questione dell’incidenza di tale specifica tipologia di nullità sulla proposizione del rimedio oppositorio, necessario per pervenire alla sua declaratoria con la correlata invalidazione della espulsione, non è, come affermato dalla pronunzia n. 17253 del 2005 di questa Corte, risolubile con la sola affermazione della proponibilità senza limiti di tempo, ma deve essere considerata, come impone l’inequivoco par. 4 del considerato in diritto della sentenza n. 198 del 2000 della Corte Costituzionale, in termini di completamento o non completamento della fattispecie originante il decorso del termine e cioè l’adeguata conoscenza della espulsione pur non tradotta.

In tal senso è chiaro il passaggio della pronunzia della Corte delle leggi, per il quale è compito del giudice del merito … valutare se l’omessa traduzione impedisca ai sensi dell’art. 13, comma 717 decorso del termine perentorio … per l’impugnazione, o se l’espellendo, malgrado la mancanza di traduzione, abbia comunque avuto tempestiva conoscenza del provvedimento secondo quanto dimostrato, in ipotesi, dalla pubblica amministrazione.

Si vuoi quindi intendere, a completamento del percorso argomentativo della citata sentenza del 2005 di questa Corte, che la deduzione, a ragione di nullità della espulsione, della violazione delle regole sulla traduzione è suscettibile di essere proposta anche con una opposizione tardiva ma a condizione che emerga che quella violazione ha indotto una ignoranza del contenuto dell’atto tale da giustificare la tardività stessa, nel senso che non ha consentito di identificare in quell’atto, pur ricevuto e magari anche eseguito, una espulsione quale atto correlato alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 e suscettibile di ricorso al giudice (OMISSIS). Da tal asserto discende, però, la ineludibile conseguenza per la quale la nullità stessa non esclude che medio tempore sia maturata a carico dello straniero la adeguata conoscenza della natura della espulsione e del rimedio proponibile con l’effetto di far maturare, da tal momento, il dies a quo per la proposizione di ricorso denunziante quella nullità.

Ed è quanto occorso nel caso di specie, come inequivocabilmente attestato dal decreto impugnato e dall’odierno ricorso, e come erroneamente non considerato dal Giudice di Pace di Parma, che tali assorbenti considerazioni avrebbe dovuto porre a base del suo decreto di rigetto.

Ed infatti, se risulta che lo straniero, espulso con il decreto (in tesi affetto da nullità) 12.10.2001 e ricondotto immediatamente in vinculis in (OMISSIS), fece poi rientro in (OMISSIS) (ove fu protagonista della procedura di emersione conclusa dal rigetto, motivato con il carattere ostativo della espulsione del 2001), risulta anche che nell’opposizione tardiva del 12.11.2007 si afferma di aver appreso dal decreto 22.12.2006 del Prefetto che la (nuova) motivazione di rigetto della istanza di emersione ex lege n. 222 del 2002, era fondata sull’effetto preclusivo della espulsione del 12.10.2001, eseguita con l’accompagnamento immediato.

E’ dunque lo stesso ricorso ad opponendum che confessa la tardività della sua proposizione rispetto alla data (prossima al 22.12.2006) della acquisizione di adeguata conoscenza della natura di quell’atto, che gli venne consegnato in copia il 12.10.2001 ed in forza del quale venne accompagnato alla frontiera aerea con immediato imbarco su di un volo per l'(OMISSIS) e che nel decreto di rigetto della istanza di emersione si definisce chiaramente come atto di espulsione dal territorio nazionale.

Di qui la piena decorrenza, al 12.11.2007, del termine ad opponendum di giorni sessanta. E di qui la modificazione, con integrazione, della motivazione della esatta decisione di rigetto del Giudice di Pace. Non è luogo a regolare le spese del giudizio di legittimità in difetto di alcuna difesa da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA