Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11004 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/04/2021), n.11004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 33341-2019 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE

ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– ricorrenti –

contro

C.P.F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1097/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/04/2019 R.G.N. 186/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. BUFFA FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARIO FRESA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 29.4.19, la corte d’appello di Bari, in riforma di sentenza 27.1.17 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato insussistente l’obbligo dell’avvocato C. di iscriversi alla gestione separata con decorrenza dal 2009 e di versare contributi e sanzioni a tale titolo richiesti dall’INPS.

In particolare, ritenuta l’attività non abituale e rilevato che l’avvocato ha prodotto nel 2009 redditi per Euro 877, la corte territoriale ha escluso l’obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi richiesti.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, illustrato da memoria; l’avvocato C. è rimasto intimato.

Con l’unico motivo si deduce violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi da 26 a 31, D.L. n. 98 del 2011 convertito in L. n. 111 del 2011, L. n. 247 del 2010, D.L. n. 269 del 2003, art. 40 e art. 44, comma 2, convertito in L. n. 326 del 2003, per avere trascurato che avvocato era iscritto all’albo e titolare di partita IVA.

Il ricorso è infondato.

Va premesso che, ricostruendo la portata precettiva del L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorchè non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021). E trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione a carico dei “soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui all’art. 49, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni”, mentre il secondo, a decorrere dal 1 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai “soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (…) solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superioread Euro 5.000”. Nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata, infatti, all’esercizio abituale, ancorchè non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinchè anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità.

Dirimente è, insomma, il modo in cui è svolta l’attività libero – professionale, se in forma abituale o meno.

Una volta chiarito che il requisito dell’abitualità dev’essere accertato in punto di fatto, ben può la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 rilevare quale indizio per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità (fermo restando che l’abitualità di cui si discute dev’essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit.).

La Corte di merito, in difetto di prova -di cui era onerato l’INPS-di abitualità dell’attività, ha accertato nel caso che l’attività svolta dal professionista era occasionale e produttiva di reddito modesto, inferiore al limite. A fronte di tale accertamento, la mera iscrizione all’albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l’abitualità dell’esercizio dell’attività professionale, trattandosi per converso -come accertato dalla corte territoriale- di modesta attività non esorbitante dall’occasionalità.

Nulla per spese, essendo il contribuente rimasto intimato.

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico del ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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