Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11004 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 06/05/2010), n.11004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.B. e C.M., il secondo in proprio e quale

tutore di F.A. domiciliati in ROMA, P.le Clodio 8 presso

l’avv. De Luca Michele che li rappresenta e difende, giusta procura

speciale a margine del ricorso, unitamente agli avv.ti Angelo, Mario

Lauro e Luca Maria Pietrosanti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI LATINA in persona del Sindaco in carica;

– intimato –

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma dep. il 4.9.2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.2.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato M. De Luca che ha chiesto

accogliersi il ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo e l’assorbimento del primo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 18/9/2002 C.B. e C. M., il secondo in proprio e quale tutore di F.A., convennero innanzi alla Corte di Roma il Comune di Latina chiedendo la determinazione della giusta indennità per l’espropriazione di loro terreni edificabili avvenuta il (OMISSIS) – terreni siti in Latina e distinti in tre lotti, dell’estensione di mq. 2.562, mq.

2932 e mq. 50 – per i quali le indennità offerte erano irrisorie rispetto al valore, accertato per terreni contigui dalla stessa Corte adita, in L. 180.000 al mq. Si costituì il Comune di Latina e la Corte d’Appello di Roma con sentenza del 4.9.2006 accolse la domanda determinando la giusta indennità, della quale dispose il deposito, nella somma di Euro 326.409,00. Affermò la Corte in motivazione:

– che il CTU aveva assegnato all’area edificabile de qua il congruo valore di Euro 117,75 al mq.;

– che andava esclusa la decurtazione del 40% di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis così come quella di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16;

– che andavano liquidati gli interessi legali ma non andava riconosciuta la rivalutazione monetaria;

– che doveva disporsi la condanna del Comune alle spese in favore degli attori, per Euro 4.000.

Per la cassazione di tale sentenza i C. hanno proposto ricorso in data 15.10.2007 articolando due motivi, ai quali l’intimato Comune non ha opposto difese.

Con il primo motivo i ricorrenti hanno censurato il fatto che la sentenza all’atto di liquidare diritti ed onorari in favore di essi attori avesse omesso di riconoscere ad essi la refusione delle spese tra le quali erano le somme (pari ad Euro 6.292,98 oltre accessori) anticipate al CTU da essi ricorrenti.

Con il secondo motivo i C. denunziano la violazione dell’art. 6 della CEDU e subordinatamente l’illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis (questione già sollevata dalla Corte di Cassazione) nella parte in cui impone di liquidare l’indennizzo sulla base del criterio della semisomma tra valore venale e rendita catastale rivalutata.

I motivi sono stati anche illustrati in memoria finale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminando per primo, per il profilo sostanziale che riveste, il secondo motivo del ricorso, il Collegio ne rileva il pieno fondamento, nel senso che la contestazione della legittimità costituzionale del criterio di determinazione dell’indennizzo applicato dalla Corte di merito (il D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis conv. in L. n. 359 del 1992), contestazione formulata in un momento nel quale la Corte Costituzionale, pur investita della questione, non la aveva ancora decisa, da un canto consente di ritenere la questione non coperta da giudicato e, dall’altro canto, consente di dare ingresso alla decisione n. 348/07 della Corte delle leggi – interamente demolitoria della norma predetta – nonchè di dare applicazione alle norme sopravvenute all’esito della decisione stessa (o a quelle norme previgenti che la norma incostituzionale aveva reso in parte qua non applicabili).

Giova dunque rammentare l’indirizzo di questa Corte, formatosi dopo la ridetta pronunzia della Corte Costituzionale, per il quale nella determinazione dell’indennità di espropriazione, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 348 del 2007) del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, commi 1 e 2 convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, i criteri previsti dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, in quanto introdotti come modifica del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2, (T.U. espropriazioni), si applicano soltanto nelle procedure espropriative soggette al predetto T.U. – cioè quelle in cui la dichiarazione dipubblica utilità è intervenuta dopo la sua entrata in vigore (30 giugno 2003), secondo le previsioni dell’art. 57, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 – mentre, nelle procedure soggette al regime pregresso, rivive la L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e va, quindi, fatto riferimento al valore di mercato (il principio, così massimato dall’Ufficio di questa Corte, si rinviene in Cass. n. 28431/08 ed è stato in precedenza posto da S.U. n. 5265/08).

Dando quindi seguito al richiamato principio di diritto ne consegue, in accoglimento della censura, la inapplicabilità del criterio del quale ha fatto governo la Corte di merito e la necessità di sostituirlo non già con quello di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 comma 1 come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 89, comma 1, lett. A) – essendo stato il decreto di esproprio efficace il 11.9.2002 e quindi ben prima della entrata in vigore del decreto 327 del 2001 (30.6.2003) – bensì con la norma generale sull’indennizzo al valore venale del bene contenuta nel menzionato art. 39 della legge 2359 del 1865 (ancora applicabile). Cassata la pronunzia in relazione al motivo accolto e restando quindi assorbita la decisione sul primo motivo, afferente la erronea liquidazione delle spese (non includenti il rimborso delle anticipate spese di CTU), ben può procedersi alla decisione nel merito, in difetto di alcun residuo margine di accertamento dei fatti, e pertanto provvedersi alla liquidazione sulla base dei dati contenuti nella sentenza cassata.

Pertanto:

– estensione delle aree espropriate: mq. 2.562 + mq. 2932 + mq. 50;

– valore unitario di mercato (a mq.): Euro 117,75;

– indennizzo spettante: Euro 652.806.

Spetteranno quindi gli interessi legali, dal 11.9.2009 alle date di deposito degli acconti e del saldo, sulla predetta somma della quale va disposto il deposito nelle forme di legge.

Quanto alle spese del giudizio di merito, si osserva che nella pronunzia di condanna alla loro refusione, per diritti ed onorari esattamente quantificata nella sentenza cassata, deve essere compreso l’ammontare delle spese che parte attrice ebbe a versare al CTU a seguito dei decreti di liquidazione provvisoria e definitiva e che devono gravare sulla parte soccombente (Cass. 23586/08). Sul Comune intimato, infine, graveranno le spese del giudizio di legittimità, determinate in dispositivo, e che devono essere distratte in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso ed assorbe il primo; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito determina in Euro 652.806,00 l’indennizzo dovuto ai ricorrenti unitamente agli interessi legali dall’11.9.2002 alle date di deposito; dispone il deposito delle predette somme nelle forme di legge; condanna l’intimato Comune di Latina a versare ai ricorrenti le spese del giudizio di merito, determinate in Euro 1.000 per diritti, Euro 3.000 per onorari, Euro 6.292,98 per esborsi comprensivi di spese di CTU, oltre spese generali ed accessori di legge; condanna l’intimato Comune a corrispondere ai procuratori antistatari dei ricorrenti le spese di questo giudizio, determinate in Euro 4.700 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA