Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11004 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.05/05/2017),  n. 11004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16990/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONINO PALMERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/29/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 14/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia n. 59/2012/29, depositata il 14.5.2012, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata annullata la cartella di pagamento per IVA anno 2005 emessa nei confronti di R.A.. Secondo la CTR l’omessa indicazione del credito d’imposta in dichiarazione non consentiva l’utilizzazione della procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, che riguardava, invece, le sole ipotesi di errori materiali o di calcolo.

L’Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30, 54, 54 bis e 55, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, dovendosi disconoscere, alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di procedere alla detrazione di un credito d’imposta non indicato nella dichiarazione dell’anno precedente.

La parte contribuente, nel controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che l’Agenzia aveva tentato di spostare i termini della controversia su altro versante non esaminato dal giudice di appello.

Il procedimento, dopo il rinvio a nuovo ruolo in attesa dell’intervento delle S.U. in materia, può essere definito con motivazione semplificata.

La censura è fondata per quanto di ragione.

Questa Corte a Sezioni Unite ha di recente chiarito che in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili – cfr. Cass. S.U. n. 17758/2016.

A tale indirizzo non si è uniformato il giudice di appello. Sarà la CTR in sede di rinvio a verificare, sulla base dei principi affermati sempre dalla S.U. di questa Corte con la sentenza n. 17757/2016 – l’eventuale sussistenza dei presupposti per riconoscere il credito d’imposta indicato dalla parte contribuente.

La sentenza impugnata va per l’effetto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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