Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11003 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 06/05/2010), n.11003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31159-2007 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

I.M.;

– intimati –

sul ricorso 3021-2008 proposto da:

I.M. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di erede di M.R., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. DONIZETTI 20, presso l’avvocato MANDORLO ANNA,

rappresentata e difesa dagli avvocati CENTOLA ROBERTO, CENTOLA

ANGELO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

25/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso principale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3.02.2006, I.M. adiva la Corte di appello di Roma chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848. Con decreto del 11.12.2006- 25.05.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero della Giustizia a pagare all’istante la somma di Euro 8.167,00 con interessi legali, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè le spese processuali, distratte in favore dei suoi due difensori antistatari. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che la I., figlia ed erede di M.R., deceduta il (OMISSIS), aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo d’indole risarcitoria, introdotto dalla madre, il 11.03.1992, con prima udienza fissata al 7.05.1992, deciso con sentenza sfavorevole depositata il 7.06.2005, e, dunque, protrattosi per oltre 12 anni;

– che, dopo la morte della M., la I. aveva proseguito il processo introdotto dalla dante causa, costituendosi in sua vece all’udienza del 30.09.2004 – che detto processo, che involgeva questioni di non particolare complessità, avrebbe dovuto essere definito nel tempo ragionevole di 3 anni;

– che alla I., legittimata ad agire sia in proprio che quale erede della M., l’indennizzo, da limitare al danno morale, poteva essere riconosciuto solo nella sua veste di erede e non anche in proprio, data la ragionevolezza del tempo intercorso tra la data della sua costituzione in giudizio e quella della decisione conclusiva;

– che tra il 7.05.1992, data della prima udienza del processo presupposto, ed il (OMISSIS), data del decesso della M., il periodo di ritardo indennizzabile doveva essere determinato in anni 8 e mesi 2.

Avverso questo decreto, notificatogli il 6.11.2007, il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 10.12.2007. Con atto notificato il 18.01.2008 la I. ha resistito con “controricorso e ricorso incidentale condizionato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi iscritti ai nn. di RG 31159/2007 e 3021/2008, come principale ed incidentale, sebbene non debba essere deciso alcun ricorso incidentale, giacchè la I., pur intestando il suo atto come “controricorso e ricorso incidentale condizionato”, non ha a sua volta sviluppato alcun motivo di gravame contro il decreto già impugnato dal Ministero della Giustizia e conclusivamente chiesto soltanto il rigetto del ricorso dell’Amministrazione. A sostegno del ricorso l’Amministrazione della Giustizia denunzia, con conclusiva formulazione di quesiti di diritto ed indicazione di fatti e ragioni in ossequio al disposto dell’art. 366 bis c.p.c.:

1. “Nullità del decreto per violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c. nonchè dell’art. 119 disp. att. c.p.c. in relazione all’art 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Sostiene che il decreto impugnato, il quale ha natura sostanziale di sentenza e deve pertanto presentare i requisiti formali di validità prescritti dall’art. 132 cod. proc civ., è nullo in quanto reca soltanto la firma del Presidente e non anche quella dell’estensore.

Il motivo non è fondato.

Secondo il condiviso orientamento di questa Corte (cfr. cass. 200602969; 200002381).

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, il provvedimento con cui, a norma della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 6, la Corte di appello pronuncia sul ricorso è emesso nella forma del decreto (immediatamente esecutivo ed impugnabile per cassazione) e pertanto, sebbene abbia forma collegiale e natura decisoria, esso deve essere sottoscritto, secondo quanto disposto dall’art. 135 c.p.c., comma 4, dal solo presidente del collegio, senza che sia necessaria la firma del relatore.

2. “Omesso esame su un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

L’Amministrazione si duole che non sia stata esaminata l’eccezione da lei introdotta con la comparsa di costituzione, inerente all’intervenuta prescrizione quinquennale dei credito azionato dalla I., questione a suo parere influente sulla pretesa indennitaria relativa al quinquennio anteriore alla notifica o al deposito della domanda di equa riparazione.

La censura è fondata dal momento che in effetti la Corte distrettuale non risulta essersi pronunciata sull’eccezione in argomento e, comunque, avere chiarito le ragioni per non attribuirle rilievo.

Conclusivamente deve essere respinto il primo motivo del ricorso proposto dal Ministero della Giustizia ed accolto, invece, il secondo motivo del medesimo ricorso e conseguentemente cassato l’impugnato decreto con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo motivo del ricorso del Ministero della Giustizia, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

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